Lesclusione della prova liberatoria è un istituto giuridico previsto dall'ordinamento penale italiano e regolamentato dall'art. 596 del codice penale.Renato Bricchetti, Codice penale e leggi complementari, Milano, Gruppo Sole24ore, 2010, pag. 244.
Esso stabilisce che all'accusato dei delitti di ingiuria e diffamazione non è consentito provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa, salvo particolari eccezioni di legge.
Storia Nel diritto penale romano, l'espressione latina exceptio veritatis (eccezione di verità) veniva usata per indicare la facoltà di chi era accusato dei reati di ingiuria o di diffamazione (o di altri reati analoghi attinenti) di dimostrare la verità dei fatti attribuiti; alternativamente, si intendeva per essa la causa di giustificazione o di non punibilità dei detti reati.Arrigo Manfredini, La diffamazione verbale nel diritto romano (1979)Santalucia, Costantino e i «libelli famosi»
L'espressione rimane in uso nel linguaggio comune come eredità del diritto romanoPer un raffronto di metà ottocento tra diritto toscano, romano, austriaco vedi indicazione in .
Disciplina normativa L'art. 596 dispone che:
Analisi Il comma terzo prevede le eccezioni ammesse: in via generale quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è sempre ammessa in un procedimento penale, che sia pendente o che venga aperto tramite presentazione di querela.
A norma del quarto comma, se la verità del fatto è provata o se il fatto ha successivamente determinato la condanna della persona a cui è stato attribuito, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non integrino di per sé stessi il reato di diffamazione.
La giurisprudenza in merito La Corte Costituzionale, in data 5 luglio 1973, ha confermato la legittimità di tale normativa.Corte Costituzionale sentenza 103/1973
Per quello che riguarda il web, la Cassazione è però in questo momento orientata a letture meno restrittive della norma, ammettendo la facoltà di dimostrare anche quei fatti che rispettano i criteri richiesti dalla legge sulla stampa, ossia rilevanza sociale e interesse pubblico alla divulgazione. rispondenza dell'informazione alla verità obiettiva (nei limiti in cui ciò sia accertabile); correttezza espressiva (continenza verbale tollerabile in conformità con i correnti livelli di “decenza espressiva”); pertinenza, ossia stretta attinenza a questioni di notorietà attuale (fatti di cronaca che hanno subito un determinato riscontro mediatico).
Note
Bibliografia Giorgio Lattanzi, Codice penale annotato con la giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2003. ISBN 8814104107.
Voci correlate Ingiuria Diffamazione (ordinamento italiano) Delitti contro l'onore Giurì d'onore Onere della prova
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