Il reato, in diritto, è un comportamento che la legge espressamente punisce con una sanzione particolarmente afflittiva, denominata "sanzione penale" (principio di tassatività). Tecnicamente, il reato è un fatto umano (commissivo od omissivo) vietato dall'ordinamento giuridico di uno Stato, alla cui realizzazione consegue una sanzione penale. Esso rientra nella più ampia categoria dell'illecito. Secondo alcuni autori il reato si scompone in un elemento oggettivo e in uno soggettivo (teoria della bipartizione), secondo altri in fatto tipico, antigiuridico, colpevole (teoria della tripartizione); una dottrina minoritaria lo considera invece formato da quattro elementi: fatto umano, antigiuridico, colpevole, punibile..
Nella maggior parte degli ordinamenti, i reati vengono classificati in due o tre categorie a seconda della gravità. Il codice penale italiano attualmente in vigore (codice Rocco) all'art. 39 distingue due diversi tipi di reato: il delitto, punito con la pena dell'ergastolo, della reclusione o della multaFino al 1994 era prevista la pena di morte per taluni gravissimi delitti, poi sostituita con l'ergastolo e definitivamente esclusa anche in caso di legge penale di guerra con la modificazione del quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione avvenuta con la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.) e la contravvenzione (la cui pena può essere arresto e ammenda).
Il reato può essere comune o proprio a seconda che esso possa essere realizzato, rispettivamente, da chiunque o solo da chi riveste particolari qualifiche o posizioni (i pubblici ufficiali, gli esercenti servizi di pubblica utilità e incaricati di pubblico servizio). Inoltre si distinguono reati colposi, dolosi o preterintenzionali, tentati o consumati.
Definizioni di reato Definizione formale Dal punto di vista formale (o giuridico) il reato è quel fatto giuridico, infrattivo della legge penale (principio di legalità), espressamente previsto dal legislatore e al quale l'ordinamento giuridico ricollega come conseguenza, una sanzione (pena)..
Dal punto di vista strutturale, pertanto, il reato è quel fatto umano attribuibile al soggetto (principio di materialità) offensivo di un bene giuridicamente tutelato (da una lesione o, in certi casi, anche solo da una minaccia) sanzionato con una pena ritenuta proporzionale alla rilevanza del bene tutelato, in cui la sanzione svolge la funzione di rieducazione del condannato. Il reato, previsto, disciplinato e sanzionato dall'ordinamento giuridico si distingue dall'illecito amministrativo e dall'illecito civile per la diversa natura della sanzione prevista..
Definizione "sostanziale" Alla concezione formale si contrappone la concezione sostanziale del reato in base alla quale è tale il fatto socialmente pericoloso anche se non espressamente previsto dalla legge; ne deriva che sono punibili le condotte socialmente pericolose anche se non sono criminalizzate dalla legge. Tale concezione tuttavia elide la certezza del diritto e le garanzie per i cittadini e per tale motivo tutti i paesi democratici e liberali hanno adottato una nozione formale del reato..
Definizione formale-sostanziale Fatto umano che aggredisce un bene giuridico ritenuto meritevole di tutela da un legislatore che si muove nel quadro dei valori costituzionali; sempre che la misura dell'aggressione sia tale da far apparire inevitabile il ricorso alla pena e le sanzioni di tipo non penale non siano sufficienti a garantire un'efficace tutela..
Classificazione La maggior parte degli ordinamenti giuridici classifica i reati in base alla loro gravità. A livello globale, alcuni paesi hanno un sistema "binario", altri un sistema "ternario"; tuttavia quella binaria è mitigata da considerazioni più complesse.. Ad esempio, nella legge penale francese, i reati sono classificati in tre categorie, secondo la loro gravità: contravvenzioni, reati e crimini. La Germania, che nel suo codice penale del 1871 aveva adottato la stessa divisione ternaria della Francia, vi ha rinunciato dal 1945 a favore di un sistema binario che riconosce solo crimini (Verbrechen) e reati (Vergehen). Tuttavia, vennero introdotti i "reati regolamentari" (Ordnungswidrigkeiten) che sono correlati al diritto amministrativo ma hanno alcune somiglianze con il diritto penale, simili agli illeciti amministrativi italiani di cui alla legge n. 689/1981. .
Il sistema binario è presente anche in Italia e in Spagna, ma in quest'ultimo paese vi è una distinzione tra delitos gravi e meno gravi.. Nel Regno Unito, la legge inglese è passata da un sistema ternario a un sistema binario. La distinzione principale è tra i reati incriminabili e i reati non incriminabili, solo i primi richiedono un processo con giuria. Ma ci sono anche i cosiddetti reati "either-way offenses" per i quali viene riunita una giuria tenendo conto di diversi parametri, ma principalmente il plea bargaining (l'equivalente italiano del patteggiamento) dell'accusa..
Reato nell'ordinamento italiano Classificazione dei reati nel diritto italiano Nel diritto italiano il reato è distinto in dottrina secondo classificazioni di ampia portata, alcune delle quali sono di generale condivisione, mentre di altre non è sufficientemente riconosciuta la validità (o l'opportunità) teoretica e restano pertanto nell'analisi più che altro come tracce convenzionali. Comunque la classificazione dei reati (come molti altri argomenti del diritto) non si presenta esente dalle insidie di interpretazioni potenzialmente viziate da visioni filosofiche o ideologiche e - anche per questo - è peraltro suscettibile di variazioni nel tempo; conviene dunque considerare la preminenza dell'aspetto di convenzionalità attuale nell'elencazione di alcuni fra i principali tipi classificabili.
Delitti e contravvenzioni
La divisione principale all'interno della categoria del reato è quella che distingue i delitti dalle contravvenzioni. Tale divisione risale al codice toscano del 1853 ed è stata accettata senza modifiche dal Codice Zanardelli del 1889 e dal Codice Rocco del 1930. Il criterio distintivo delle due categorie accolto dal codice penale attualmente vigente è di natura formale. Stabilisce infatti l'art. 17 del codice che:
Sono delitti i reati al cui verificarsi l'ordinamento penale ricollega come pene l'ergastolo, la reclusione e la multa. Fino a tempi recenti era prevista la pena di morte per taluni gravissimi delitti, poi sostituita con l'ergastolo e abolita dapprima nel 1944 dal codice penale ordinario e poi definitivamente esclusa anche in caso di legge penale di guerra dal 1994, fino alla modifica del quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione avvenuta con la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.. Sono contravvenzioni i reati al cui verificarsi l'ordinamento penale ricollega come pene l'arresto e l'ammenda.
La distinzione ha notevole rilievo pratico sotto diversi aspetti: principalmente, mentre per i delitti si risponde a titolo di dolo, e solo se espressamente previsto dalla legge penale a titolo di colpa (rappresentando l'eccezione), per le contravvenzioni si risponde indifferentemente per dolo o per colpa a meno che non si versi in casi eccezionali in cui è la struttura del fatto contravvenzionale a richiedere o uno o l'altro. Inoltre, il tentativo è configurabile esclusivamente per i delitti (delitto tentato). Infine, per i delitti la reclusione può estendersi da quindici giorni a 24 anni, mentre per le contravvenzioni con l'arresto da cinque giorni a tre anni; solo le contravvenzioni possono estinguersi per oblazione; la non menzione della pena viene revocata se successivamente il condannato commette un delitto e non una contravvenzione; alcune circostanze comuni aggravanti e attenuanti sono attribuibili solo ai delitti..
La dottrina si è sforzata di rinvenire un criterio sostanziale di differenziazione tra delitti e contravvenzioni, una ricerca questa influenzata da concezioni politico criminali di volta in volta dominanti. Oggi la differenza poggia su un criterio quantitativo, ossia una distinzione che opera sulla base di maggiore e minore gravità.
La Circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 febbraio 1986 stabilisce criteri orientativi per la scelta tra delitti e contravvenzioni. Le contravvenzioni dovrebbero circoscriversi a due categorie di illeciti: 1) fattispecie di carattere preventivo cautelare finalizzate a tutela di beni primari; 2) fattispecie concernenti le discipline di attività sottoposte a potere amministrativo per pubblico interesse..
Sul piano del diritto positivo vigente, la distinzione più sicura è quella di natura formale che fa leva sul diverso tipo di sanzioni comminate. Infatti stabilisce l'art. 39 del codice penale: "I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice" e l'art. 17 stabilisce: "Pene principali per i delitti: ergastolo, reclusione, multa; Pene principali per le contravvenzioni: arresto e ammenda".
Reato proprio e reato comune
A seconda della figura soggettiva di chi lo commette, il reato può essere distinto in proprio o comune:
il reato comune può essere commesso da chiunque (ad esempio omicidio, furto, danneggiamento).. il reato proprio può invece essere commesso soltanto da colui che rivesta una determinata qualifica o abbia uno status precisato dalla norma, o possieda un requisito necessario per la commissione dell'illecito; il peculato e la concussione, ad esempio, possono essere commessi solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio (i.p.s.) poiché la ratio specifica della norma consiste evidentemente proprio nell'evitare che il pubblico ufficiale o l'i.p.s. commettano azioni illecite profittando della loro posizione, mentre la ratio generale intende preservare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. Altrettanto, il delitto di falsa perizia può essere commesso solo dal perito.. I reati propri, a loro volta, si distinguono in due categorie: I reati propri esclusivi, in cui il fatto costituisce reato solo se commesso dallintraneus, mentre è penalmente irrilevante se commesso da chi non possiede tale qualifica. Si pensi alla falsa testimonianza (art. 372 c.p.) il cui autore può essere solo il testimone (l'intraneus, appunto) o all'incesto o alla bigamia.. I reati propri non esclusivi, in cui il fatto è penalmente illecito indipendentemente dal suo autore; tuttavia, quando a commetterli è un soggetto che riveste una data qualifica, il reato "muta titolo", acquistando un nomen iuris e una gravità diversi dall'ipotesi comune.
La qualità personale necessaria per il reato proprio può essere permanente oppure temporanea (o episodica), come nel caso del testimone in un procedimento giudiziario il quale, pur non trovandosi evidentemente stabilmente nella condizione di teste (non dovrebbe infatti trattarsi di una condizione frequente, si spera), può commettere il reato proprio di falsa testimonianza solo durante quel breve tempo in cui rivesta tale funzione. Anche la situazione nella quale si commette l'illecito può essere permanente o temporanea: l'elettore che entri armato in un seggio elettorale può commettere quel reato proprio solo quando un seggio è presente ed esiste per i soli pochi giorni di voto e di spoglio..