Il tribunale di prima istanza è stato un tribunale per l'amministrazione della giustizia civile attivo nello Stato Pontificio tra il 1816 e il 1870.

Venne detto "di prima istanza" perché costituiva il primo livello dell'amministrazione della giustizia civile pontificia.

Storia

Sedi Ne venne istituito uno per ognuna delle diciotto Delegazioni dello Stato Pontificio. SedeDelegazione diClasseBolognaDelegazione di BolognaI–FerraraDelegazione di FerraraII–RavennaDelegazione di RavennaII–ForlìDelegazione di ForlìIII–UrbinoDelegazione di Urbino e PesaroII–AnconaDelegazione di AnconaI–MacerataDelegazione di MacerataII–FermoDelegazione di FermoIII–CamerinoDelegazione di CamerinoIII–AscoliDelegazione di AscoliII–PerugiaDelegazione di PerugiaI–SpoletoDelegazione di SpoletoII–RietiDelegazione di RietiIII–ViterboDelegazione di ViterboII–CivitavecchiaDelegazione di CivitavecchiaIII–RomaPer Roma e Comarca faceva le funzioni di tribunale di prima istanza il tribunale dell'Alta Camera, che era anche tribunale di appellazione per il resto dello Stato Pontificio. Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'Amministrazione Pubblica, tit. II art. 39.Comarca di RomaI–FrosinoneDelegazione di FrosinoneII–BeneventoDelegazione di BeneventoI–

Funzionamento Nei tribunali di prima istanza costituiti nelle Delegazioni di prima classe i giudici erano in numero di cinque più un aggiunto; nelle Delegazioni di seconda e terza classe invece i giudici scendevano a tre più un aggiuntoMotu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'Amministrazione Pubblica, tit. II art. 30 comma 1.. Per giudicare, occorreva il numero legale di tre giudiciMotu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'Amministrazione Pubblica, tit. II art. 31 comma 1.; di questi giudici, il più anziano svolgeva le funzioni di presidente della corte, mentre gli altri a turno svolgevano le funzioni di relatoriMotu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'Amministrazione Pubblica, tit. II art. 30 comma 2..

I tribunali di prima istanza potevano giudicare sui reati non di competenza del Tribunale criminale la cui causa avesse valore superiore a 100 scudiMotu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'Amministrazione Pubblica, tit. II art. 25.; potevano anche funzionare come Tribunale di appellazione per le cause già giudicate dai GovernatoriMotu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'Amministrazione Pubblica, tit. II art. 33..

Note

Bibliografia Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'Amministrazione Pubblica AA.VV., Atlante storico politico del Lazio, Bari, Editori Laterza, 1996, ISBN 88-420-4803-8

Voci correlate Stato Pontificio Tribunale di appellazione

Categoria:Stato Pontificio