La legge n. 270 del 21 dicembre 2005, comunemente nota come legge Calderoli o Porcellum, era una legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza e liste bloccate che ha disciplinato l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in Italia nel 2006, 2008 e 2013.

Nel gennaio 2014, con la sentenza n. 1/2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale della legge, annullando il premio di maggioranza e introducendo la possibilità di esprimere un voto di preferenza. La legge elettorale proporzionale così risultante, soprannominata Consultellum (dal palazzo sede della Corte costituzionale, il palazzo della Consulta), è rimasta in vigore, senza peraltro essere mai stata effettivamente utilizzata, per l'elezione della Camera fino alla sua sostituzione con l'Italicum a decorrere dal 1º luglio 2016, e per l'elezione del Senato fino al novembre del 2017.

La legge è stata definitivamente abrogata in seguito all'entrata in vigore della legge elettorale italiana del 2017, meglio nota come Rosatellum.

Paternità La legge fu formulata principalmente dal ministro per le riforme istituzionali Roberto Calderoli, che tuttavia qualche mese dopo la definì «una porcata» nel corso di un'intervista televisiva durante il programma Matrix condotto da Enrico Mentana. Per questo la legge fu soprannominata Porcellum, termine che ebbe molta fortuna e diffusione, dal politologo Giovanni Sartori.

Dopo la dichiarazione di incostituzionalità della legge, il promotore Roberto Calderoli ha affermato: «Alla buon'ora, io l'ho detto il giorno dopo che andava cambiata. Loro ci hanno impiegato otto anni" e ha affermato che è stata una legge "nata sul ricatto di Casini, Follini e dell'UDC». L'affermazione è però contraddetta, almeno per quanto riguarda Marco Follini, dalla motivazione con la quale si dimise da segretario dell'UDC all'indomani dell'approvazione della legge: «Immaginavo una legge in cui la furbizia e la virtù si tenessero in equilibrio, e non una situazione in cui l'una schiacciasse l'altra.»

Storia Voluta da Silvio Berlusconi, che il 4 ottobre 2005 "minaccia la crisi di governo nel caso in cui non venisse approvata la riforma elettorale proporzionale",Marco Brunazzo, Gli avvenimenti del 2005, in: Grant Amyot / Luca Verzichelli, Politica in Italia. I fatti dell'anno e le interpretazioni, edizione 2006, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 34. la legge fu approvata a pochi mesi dalle elezioni politiche con i voti della maggioranza della Casa delle Libertà (principalmente Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega Nord e Unione dei Democratici Cristiani e di Centro), senza il consenso dell'opposizione (principalmente Democratici di Sinistra, La Margherita e Partito della Rifondazione Comunista), che l'ha duramente criticata e contrastata.La riforma fu approvata dapprima il 13 ottobre 2005 alla Camera e in via definitiva il 14 dicembre 2005 al Senato. Gruppi parlamentari e partiti favorevoli alla Camera: Forza Italia, Alleanza Nazionale, Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, Lega Nord Federazione Padania, Fiamma Tricolore e gruppi misti Ecologisti Democratici, Liberal-Democratici-Repubblicani-Nuovo PSI. Gruppi parlamentari che non parteciparono al voto per protesta alla Camera: Democratici di sinistra-L'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, Rifondazione Comunista e i gruppi misti Popolari, Comunisti Italiani, SDI-Unità Socialista, Verdi-L'Unione. Astensione del gruppo misto Minoranze linguistiche (Südtiroler Volkspartei). Vedi: STitolo16%2062 Dichiarazioni di voto finale , Titolo23%2092 Dichiarazione di voto finale Fiamma Tricolore e STitolo19%2091 Votazione finale ed approvazione alla Camera .

Modificò il precedente meccanismo misto, per 3/4 a ripartizione maggioritaria dei seggi con scorporo, in favore di un sistema proporzionale corretto, a coalizione, con premio di maggioranza ed elezione di più parlamentari contemporaneamente in collegi estesi, senza possibilità di indicare preferenze.

La legge (in vigore dal 31 dicembre 2005Scheda dell'atto su normattiva.it.) ha regolato le elezioni politiche italiane del: 2006, con formazione della XV legislatura della Repubblica Italiana; 2008, con formazione della XVI legislatura della Repubblica Italiana; 2013, con formazione della XVII legislatura della Repubblica Italiana.

Nel 2009 si tennero tre referendum abrogativi, tesi a modificare tale legge in più punti. Questi referendum, inizialmente fissati per il 18 maggio 2008, furono poi rimandati al 21 giugno 2009 a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, avvenuto il 6 febbraio 2008. Nessuno dei tre referendum raggiunse il quorum della maggioranza degli aventi diritto.

Nel 2013, la radicale modifica di tale legge è stato uno degli argomenti centrali della campagna elettorale di tutte le forze politiche per le imminenti elezioni.

Il 17 maggio 2013, la Corte suprema di cassazione ha criticato aspramente la legge Calderoli, rilevando importanti questioni di legittimità costituzionale e affidando alla Corte costituzionale un eventuale giudizio di incostituzionalità.

Il 4 dicembre 2013 il Porcellum venne dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale in riferimento al premio di maggioranza assegnato alla coalizione più votata, senza una soglia minima da raggiungere affinché il premio scattasse, e all'impossibilità per l'elettore di fornire una preferenza.

Il 6 maggio 2015 venne approvata una nuova legge elettorale, soprannominata Italicum, valida solo per la Camera dei deputati ed entrata in vigore il 1º luglio 2016; il 12 novembre 2017, con l'entrata in vigore del cosiddetto Rosatellum, valido per entrambe le camere, sia il Porcellum sia lItalicum vennero abrogate definitivamente.

Caratteristiche principali La legge sostituì le precedenti leggi numeri 276 e 277 del 1993 (cosiddetto Mattarellum) introducendo un sistema radicalmente differente, in linea di principio basato sulla formula elettorale proporzionale del "quoziente intero e dei più alti resti" (metodo Hare), ma con spirito sostanzialmente maggioritario dovuto a clausole di sbarramento e al forte premio di maggioranza.

La legge si può considerare in controtendenza con l'esito del referendum del 18 aprile 1993, il quale, con un consenso dell'82,7% dei voti e un'affluenza del 77%, portò all'abrogazione di alcuni articoli della vecchia normativa elettorale proporzionale del Senato, configurando un sistema maggioritario, delineato in seguito dalle leggi n. 276 (per il Senato) e n. 277 (per la Camera) del 4 agosto 1993 (disposizioni note anche come legge Mattarella).

SignificativaD'Alimonte, Roberto, La legge elettorale fra illusioni e pericoli. n.p.: Società editrice il Mulino, 2012. era l'abolizione dei collegi uninominali: l'elettore precedentemente poteva votare su due schede per la Camera dei Deputati e una scheda per il Senato. Mentre la parte proporzionale alla Camera veniva espressa con la seconda scheda, dando la possibilità di scegliere una lista, al Senato si procedeva a un recupero su base regionale fra i non eletti all'uninominale.

Il sistema introdotto dalla legge n. 270 era completamente nuovo: il premio di maggioranza (sistema che a livello nazionale all'epoca si riscontrava, oltre che in Italia, solo in Grecia e a San Marino)Vedi l'articolo su premio di maggioranza e le fonti ivi citate. era già apparso in due leggi elettorali italiane del passato: la legge Acerbo del 1923 e la cosiddetta "legge truffa" del 1953, ma in entrambe ci furono delle soglie di sbarramento per raggiungerlo, cosa che la legge n. 270 non prevedeva.

Punti salienti della legge sono:

Liste bloccate Con il sistema introdotto nel 2005, replicante quello in vigore per la quota proporzionale prevista dal precedente Mattarellum, l'elettore si limitava a votare solo per delle liste di candidati (anche piuttosto lunghe), senza la possibilità, a differenza di quanto si verifica per le elezioni europee, regionali e comunali, d'indicare preferenze. L'elezione dei parlamentari dipende quindi completamente dalle scelte e dalle graduatorie stabilite dai partiti.

Questa caratteristica ha insieme "esasperato e sterilizzato l’elemento personale e maggioritario" nella legge elettorale, che "sovrapponeva ai tratti tipici e deteriori del proporzionalismo e del collegio unico nazionale un macroscopico premio di maggioranza, e attribuiva al capo, grazie a un sistema di liste bloccate, un potere di controllo praticamente incondizionato e di tipo sostanzialmente padronale sulle candidature"Eugenio Somaini, La responsabilità del leader, Mondoperaio 12/2014, pp. 35-36..

Premio di maggioranza La legge prevedeva ambiti territoriali diversi per l'attribuzione del premio di maggioranza: l'intero territorio nazionale (esclusa la Valle d'Aosta) per la Camera dei deputati, la singola circoscrizione, coincidente con il territorio di una Regione, per il Senato della RepubblicaObbligo imposto dall'art. 57, comma 1 della Costituzione italiana. (escluse Valle d'Aosta, Molise e Trentino-Alto Adige).

Secondo alcuni studiosi l'obbligo previsto dall'art. 57, comma 1 della Costituzione italiana non si estende al premio di maggioranza.Saggi in forumcostituzionale.it . Per la Camera dei deputati, la legge prevedeva che la lista o coalizione di liste che ottiene la maggioranza dei voti ma che non consegue i 340 seggi, fosse assegnataria di una quota ulteriore di seggi oltre quelli già ottenuti, in modo da raggiungere tale numero. I 12 seggi assegnati dalla Circoscrizione Estero e il seggio assegnato dalla Valle d'Aosta erano attribuiti secondo regole diverse: i relativi voti non erano calcolati per la determinazione della lista o coalizione di liste di maggioranza relativa e non contribuivano, quindi, a far scattare il premio di maggioranza.

Per il Senato della Repubblica, la legge prevedeva che la lista o coalizione di liste che ottiene la maggioranza dei voti nella Regione ma che non consegue il 55% dei seggi da questa assegnati, fosse assegnataria di una quota ulteriore di seggi, in modo da raggiungere tale numero. I 6 seggi assegnati dalla Circoscrizione Estero, il seggio assegnato dalla Valle d'Aosta, i 2 seggi assegnati dal Molise e i 7 seggi assegnati dal Trentino-Alto Adige sono attribuiti secondo regole diverse. Alle elezioni politiche del 2013 la lista o coalizione di liste vincente otterrà almeno 13 seggi su 22 in Piemonte, 27 su 49 in Lombardia, 14 su 24 in Veneto, 4 su 7 in Friuli-Venezia Giulia, 5 su 8 in Liguria, 13 su 22 in Emilia-Romagna, 10 su 18 in Toscana, 4 su 7 in Umbria, 5 su 8 nelle Marche, 16 su 28 nel Lazio, 4 su 7 in Abruzzo, 16 su 29 in Campania, 11 su 20 in Puglia, 4 su 7 in Basilicata, 6 su 10 in Calabria, 14 su 25 in Sicilia, 5 su 8 in Sardegna.

Programmi e alleanze espliciti La legge prevedeva l'obbligo, contestualmente alla presentazione dei simboli elettorali, per ciascuna forza politica di depositare il proprio programma e di indicare il proprio capo. Prevedeva inoltre la possibilità di apparentamento reciproco fra più liste, raggruppate così in coalizioni.