Limprenditore è una figura professionale che esercita un'attività economica finalizzata alla realizzazione di prodotti o servizi, detenendo la proprietà di tutti o di alcuni fattori produttivi.
Un imprenditore con una notevole potenza industriale e/o finanziaria è detto magnate.
Sinossi generale In ambito economico, l'imprenditore è colui che detiene fattori produttivi (capitali, conoscenze, mezzi di produzione e infrastrutture, forza lavoro, materiali), sotto forma di imprese, attraverso i quali, assieme agli investimenti, contribuisce a sviluppare nuovi prodotti, nuovi mercati o nuovi mezzi di produzione, stimolando quindi la creazione di nuova ricchezza e valore sotto forma di beni e servizi utili alla collettività/società. Nelle economie industrializzate del tardo XX secolo la costituzione di imprese di grandi dimensioni ha ampiamente rimpiazzato il tradizionale rapporto fra singolo proprietario e amministratori dell'azienda.
Le prime citazioni del termine imprenditore si ebbero in Europa intorno al Cinquecento. Con questo nome venne ribattezzato il capitano di ventura che ingaggiava truppe per servire i fabbisogni di principi e di potenti. Nel Settecento la figura dell'imprenditore assunse i connotati moderni, dato che nel campo agricolo il proprietario terriero, in quello manifatturiero chi produceva merci da distribuire, in quello pubblico l'impresario che realizzava infrastrutture vennero chiamati imprenditori. La definizione inglese Undertaker, ovverosia "colui che prende su di sé" la responsabilità di eseguire un lavoro che richiede l'impiego di più persone è rimasta ancora adesso nell'uso contemporaneo.
Dalla metà del Settecento, anche la letteratura cominciò a interessarsi a questa nuova figura, con alcuni considerevoli saggi quali il Saggio sulla natura del commercio in generale (Essai sur la nature du commerce en général, 1755) di Richard Cantillon e le Réflexion sur la formation et la distribution des richesses (1766) di Anne Robert Jacques Turgot.
Altre tre caratteristiche dell'imprenditore tipo furono al centro delle indagini degli studiosi dell'Ottocento e dei primi del Novecento: Jean-Baptiste Say nel suo Traité d'économie politique (1803), descrisse il ruolo centrale assunto da questa figura nel mondo del capitale, della produzione, del commercio e del consumo, indicando l'imprenditore quale coordinatore, ossia colui che coordina, dirige e riveste un ruolo di rilevante importanza (nel contesto imprenditoriale); Joseph Schumpeter nella Teoria dello sviluppo economico (1912) si occupò della funzione di innovazione nei fattori produttivi apportata dalla figura dell'imprenditore, indicando quest'ultimo quale innovatore; Frank Knight nel "Risk, Uncertainty and Profit" (1921), indica l'imprenditore come colui che rischia, nel senso che l'imprenditore, per essere tale, deve rischiare il proprio capitale ed è qui che emerge la differenza tra la sua figura e quella del manager, il quale invece può gestire e innovare senza rischiare nulla a livello personale.
Sull'origine della figura imprenditoriale si sono formulate varie teorie, quali, ad esempio, una favorevole congiuntura economica, sociale e produttiva, oppure la necessità di affermazione e di riconoscimento ottenibili solo nel campo economico da parte di minoranze discriminate, oppure un rapporto decisivo fra l'etica calvinista-protestante e lo spirito d'iniziativa tipico dell'imprenditore..
L'imprenditore nel diritto italiano In Italia viene definito imprenditore (a norma dell'articolo 2082 del Codice civile - Libro V, Titolo II, Capo I, Sezione I): «chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi». Il codice civile parla di "imprenditore" e non di impresa; l'impresa, sostiene la dottrina, è il frutto dell'attività che dall'imprenditore sortisce: una definizione mediata, dunque, come accade per il lavoro subordinato, di cui non esiste definizione giuridica esplicita mentre c'è quella di lavoratore subordinato. Un'impresa può essere poi svolta in forma societaria, nella quale i soci sono essi stessi imprenditori (qui inteso nell'accezione di persone fisiche, cioè i titolari)..La precisazione è rilevante in quanto i soci di una società possono essere anche altre società (spesso delle finanziarie o delle holding di controllo), situazione abbastanza comune nelle medio e grandi aziende.
Può essere imprenditore sia una persona fisica sia una persona giuridica; anzi nel V libro si crea quel particolare status di tertium genus: cioè le società di persone, che non sono enti personificati, ma che sono trattati alla stregua delle persone fisiche. Ad esempio un'impresa controllata (cioè posseduta) al 100% da un'altra impresa, l'imprenditore della prima è il soggetto giuridico "società controllante". Oppure, nel caso delle società pubbliche aziendalizzate l'imprenditore è un ente della PA (classico caso delle multiservizi)..
La definizione presente nel codice risente di un forte influsso dell'indirizzo economico, tra i diversi orientamenti esistenti al momento della redazione del codice. Infatti Jean-Baptiste Say per primo distinse tra capitalista e imprenditore definendo il primo come proprietario del capitale e il secondo come colui che, procurandosi la disponibilità dei fattori produttivi, organizza e dirige la produzione. Nel nuovo codice del 1942 la figura del commerciante (speculatore professionale) viene sostituita con quella di imprenditore; quest'ultimo non opera come speculatore professionale, ma organizzando e dirigendo la produzione diventa "motore" del sistema economico creando nuova ricchezza. I codificatori del 1942 stabilendo che è imprenditore colui che "esercita un'attività economica organizzata" al fine di produrre o scambiare beni o servizi hanno ribadito la centralità e l'importanza, nell'attività imprenditoriale, dell'organizzazione dei fattori produttivi.
Le due nozioni (economica e giuridica) però, sebbene in parte coincidenti, assolvono a due funzioni completamente diverse. La nozione economica di imprenditore mira ad analizzare il ruolo dell'imprenditore nel sistema economico e il risultato a cui tende la sua attività; la nozione giuridica, invece, mira a individuare i requisiti necessari affinché un soggetto sia sottoposto alla disciplina civilistica dell'imprenditore.
Criteri di distinzione Il codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri.:
l'oggetto dell'impresa, che determina la distinzione tra imprenditore agricolo (art. 2135) e imprenditore commerciale (art.2195); la dimensione dell'impresa, in base alla quale è individuato il piccolo imprenditore (art.2083) e, di riflesso, l'imprenditore medio-grande (o non piccolo); la natura del soggetto che esercita l'impresa, che determina la tripartizione legislativa tra impresa individuale, impresa costituita in forma di società e impresa pubblica.
Statuto generale dell'imprenditore Tutti gli imprenditori (agricoli e commerciali, piccoli e grandi, privati e pubblici) sono assoggettati a una disciplina base comune, che comprende, parte della disciplina dell'azienda (artt. 2555-2562) e dei segni distintivi (artt. 2563-2574), la disciplina della concorrenza e dei consorzi (artt. 2595-2620) e la disciplina a tutela della concorrenza e del mercato della legge 287/1990.
Dal punto di vista fiscale un imprenditore può essere o una ditta individuale o un socio/amministratore, sebbene in casi ristretti anche un dipendente possa svolgere un ruolo da imprenditoreQuesto capita, ad esempio, quando una persona, già inquadrata come dipendente di un'impresa, subentra all'imprenditore per cessione ereditaria oppure acquisto di quote..
Statuto tipico dell'imprenditore commerciale L'imprenditore commerciale non piccolo è assoggettato a un ulteriore statuto: l'iscrizione nel registro delle imprese (artt. 2214-2202), con effetti di pubblicità legale; la disciplina della rappresentanza commerciale (artt. 2203-2213); le scritture contabili (artt. 2214-2220); il fallimento e le altre procedure concorsuali.
Il piccolo imprenditore è sottratto alla disciplina dell'imprenditore commerciale anche se esercita attività commerciale. L'iscrizione nel registro delle imprese è stata estesa anche all'imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore.
La nozione generale di imprenditore È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata a fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. (art. 2082). L'art. 2082 fissa i requisiti minimi affinché un dato soggetto sia esposto all'applicazione delle norme del codice civile che riguardano l'imprenditore. Caratteristiche dell'impresa sono dunque: l'attività produttiva, l'organizzazione, l'economicità, la professionalità.
Per le società non è necessario, in linea di massima, uno specifico accertamento dei requisiti dell'organizzazione e della professionalità.
L'attività economica Premessa: è preferibile, quando si parla astrattamente di impresa, usare il termine "attività economica" piuttosto che "attività produttiva" perché, spesso, con quest'ultima espressione, i non specializzati intendono "fabbricazione" o espressioni equivalenti; un'impresa che commercializza (distribuzione, rivendita, ecc.) beni realizzati da altri fa "produzione" ma in senso economicistico non tecnologico. A maggior ragione le imprese che erogano servizi (beni immateriali) eseguono "attività produttiva" ma, nell'immaginario collettivo, erroneamente non le si ricomprende in quelle che "producono" (perché si pensa unicamente a beni materiali).
L'impresa è serie coordinata di atti finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. L'attività non deve essere di mero godimento di beni preesistenti; tuttavia, è irrilevante che l'attività produttiva costituisca anche godimento di beni preesistenti. Ai fini della qualificazione di un soggetto come imprenditore, l'attività può anche essere illecita. Tuttavia, il soggetto non potrà godere delle norme vantaggiose per l'imprenditore, in virtù del principio generale per cui da un comportamento illecito non possano derivare vantaggi..
Organizzazione: impresa e lavoro autonomo L'imprenditore crea normalmente un complesso produttivoComplesso produttivo va inteso in senso giuridico-economico, non manifatturiero: il commercio e il variegato mondo dei servizi sono anch'essi "produzione"., formato da persone e da beni strumentali. È imprenditore anche chi opera senza utilizzare prestazioni lavorative altrui, purché vi sia organizzazione di mezzi e capitali, oltre che del proprio lavoro. Allo stesso modo, è imprenditore chi opera senza creare un apparato aziendale di beni mobili e immobili, ma solamente attraverso mezzi finanziari propri o altrui..
Non è imprenditore il soggetto che svolge un'attività produttiva basata esclusivamente sul proprio lavoro personale. Il piccolo imprenditore (art. 2083) è chi svolge un'attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari. L'attività fondata esclusivamente sul lavoro proprio, dunque, sfugge a questa definizione. Allo stesso tempo, l'organizzazione del lavoro dei familiari è pur sempre organizzazione del lavoro altrui..
Economicità dell'attività L'economicità è richiesta in aggiunta allo scopo produttivo: l'attività produttiva deve essere condotta con metodo economico, secondo modalità che consentano quantomeno la copertura dei costi con i ricavi. Non è necessario che i ricavi superino i costi, cioè che si generi profitto, o che ci sia un fine di lucro. È impresa anche l'attività a fini ideali, purché autosufficiente. Allo stesso modo, non è necessario che le modalità di gestione tendano a massimizzare i ricavi, purché questi siano perlomeno pari ai costi..
Infine, il d.lgs 24-3-2006, n. 155, ha istituito l'impresa sociale. A queste imprese è proibito distribuire gli utili in qualsiasi forma, ma è loro comunque richiesto il requisito dell'economicità..
Professionalità