Lassegno è un titolo di credito attraverso il quale un soggetto (traente) ordina alla banca (trattario) di pagare al portatore del titolo (beneficiario) una somma di denaro esattamente determinata nel titolo stesso.

Storia Si ritiene che gli antichi Romani utilizzassero una forma embrionale di assegno nel I secolo a.C., detta praescriptio.

I mercanti musulmani utilizzavano il ṣakk (donde la parola cheque usata nelle lingue europee) sin dai tempi di Hārūn al-Rashīd (IX secolo). Trasferire il denaro attraverso una lettera sakk era più sicuro che trasportare la moneta metallica: nel IX secolo un mercante in una città poteva incassare un tratto sulla sua banca in un'altra città o paese.

L'uso degli assegni nell'Europa Occidentale, intesi come mandati di pagamento a un trattario in favore del beneficiario, risale almeno al Trecento, dal momento che è stata trovata una "polizza" pisana del 1374Jörgen Bastian, Geld regiert ruiniert die Welt, 2009, pag. 29Jacques Heers, Gênes au XV siècle, Parigi, Flammarion, 1971, pag. 80.

Nel Quattrocento le polizze erano di ampio uso in Italia. Qualche volta si trattava di veri mandati di pagamento per cui il trattario doveva trasferire l'importo in moneta al beneficiario. Generalmente, però, le polizze erano mandati di giro: perciò il trattario, banchiere privato o banco pubblico (come il Banco di San Giorgio), si limitava ad effettuare un giroconto dal conto corrente del traente a quello del beneficiario, senza passaggio di moneta.

Benché lo strumento fosse nato per le operazioni fra grandi mercanti, già in quest'epoca l'assegno era socialmente diffuso: a Genova si hanno esempi di assegni emessi da ecclesiastici, piccoli commercianti ed artigiani, armatori, ed anche lavoranti e contadini dei dintorni.

Nelle Province Unite si svilupparono dal 1621 dei mandati di pagamento chiamati kassiersbriefje, in cui il trattario era un kassier professionaleJörgen Bastian, Geld regiert ruiniert die Welt, 2009, pag. 30.

Il primo assegno in Inghilterra apparve nel 1670 come drawn noteDavid L. Sills, International Encyclopedia of the Social Sciences, 1968, pag. 514. Già nel 1775 i banchieri londinesi fondarono una clearing house per trattare gli assegni circolanti.

A metà Ottocento gli assegni si diffusero in tutta Europa e vennero emanate le prime leggi per regolamentarne la circolazione, come quella francese del 1865 e il Bills of Exchange Act britannico del 1882.

Nel 1931 è stata approvata la convenzione internazionale che disciplina in maniera uniforme la materia degli assegni, firmata e recepita in Italia dal governo Mussolini, che aveva già disciplinato la cambiale, principale titolo della relativa famiglia (titoli cambiari), di cui fa parte anche l'assegno.

In Italia In Italia diverse disposizioni di legge trattano dell'assegno bancario, ma la norma principale in materia è il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, che recepisce la Convenzione di Ginevra di due anni prima.

Requisiti per l'emissione Di là da quelle relative ai requisiti formali del titolo, vi sono due condizioni sostanziali che devono sussistere affinché un assegno bancario risulti validamente emesso:

Il rapporto di provvista cioè la presenza di una sufficiente disponibilità (in termini di saldo attivo oppure di credito concesso dalla banca) del conto su cui l'assegno è tratto; La convenzione di assegno, ovvero l'autorizzazione da parte della banca di emettere assegni.

Fisicamente, gli assegni bancari sono moduli compilabili, raccolti in libretti distribuiti dagli stessi enti bancari, nei quali si trovano già espressi, oltre alla denominazione e indirizzo della banca trattaria: L'indicazione di 'assegno bancario'; L'ordine incondizionato di pagare. Compete poi a chi emette l'assegno (traente) apporvi: Data e luogo. Elementi importanti, in particolare, per il conteggio dei termini di presentazione (o di protesto) e conseguentemente, in caso di mancato pagamento, di quelli di efficacia dell'assegno come titolo esecutivo. Importo da pagare, indicato in cifre e in lettere. Nome del beneficiario. Firma del traente, che deve essere autografa.

La banca deve rifiutare di pagare un assegno non emesso nel rispetto delle condizioni sostanziali e dei requisiti formali. Altrimenti non potrebbe validamente addebitarlo sul conto del traente.

L'assegno bancario privo di data di emissione, benché nullo ex art. 2, comma 1, del r.d. n. 1736 del 1933, secondo la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I Sent., 11/10/2016, n. 20449), vale come promessa di pagamento.

L'assegno incompleto, invece, non costituisce una valida promessa di pagamento, a causa delle incertezze in ordine ai tempi ed alle modalità di consegna che lo caratterizzano (Cass., 24325/2008).

Girata Con il termine girata si intende un'operazione con cui il girante (colui che "cede" il titolo) ordina che il pagamento dell'assegno venga effettuato nei confronti del giratario. Riguarda l'assegno bancario all'ordine.

La girata, che può essere effettuata più volte, si concretizza apponendo una firma nell'apposito spazio sul retro dell'assegno, indicando il nome del giratario, ovvero la persona a cui si intende trasferire il diritto soggettivo di esigere la prestazione risultante dal titolo. Con l'apposizione di detta firma, il beneficiario si assume la responsabilità del buon esito del pagamento, innestando così la funzione di garanzia propria di tale negozio giuridico in base al quale il girante risponde nei confronti dei giratari successivi, diventando così obbligato di regresso (cioè: il girante si obbliga a pagare anche se il conto corrente dell'emittente risulta scoperto). Tale responsabilità può però essere eliminata con l'apposizione della clausola "senza garanzia", che elimina la responsabilità nei confronti dei successivi giratari, o ancora, se l'intenzione di eliminare tale responsabilità sia di un soggetto al quale il titolo è pervenuto già girato, egli dovrà apporre la clausola cosiddetta "non all'ordine", che evita la responsabilità del girante nei confronti dei giratari successivi ai sensi dell'art. 21 legge assegno (R.D. n. 1736/1933). Tale clausola, se apposta dall'emittente, avrà funzione diversa: escluderà la circolazione cartolare, sempre che le parti non decidano di far circolare l'assegno sul quale tale clausola è apposta, con le forme e gli effetti della cessione ordinaria (pagamento in contanti dell'assegno).

A partire dal 2007, i libretti di assegni in Italia sono emessi con la CLAUSOLA "non trasferibile", salvo diversa indicazione da parte del cliente, e in tal caso previo assolvimento dell'imposta di bollo.

Non trasferibile La clausola "non trasferibile" impedisce la girata dell'assegno, e di fatto rende l'assegno un titolo nominativo, consentendone l'incasso al solo beneficiario. Si può apporre la clausola "non trasferibile" anche dopo una o più girate (penultimo comma dell'art. 43 della Legge sull'assegno) onde evitare ulteriormente la circolazione dell'assegno.

L'art. 49 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 stabilisce che gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro debbano recare obbligatoriamente tale clausola, unitamente all'indicazione del beneficiario. Ciò al fine di prevenire il riciclaggio di denaro.

In precedenza, il correntista otteneva dalla banca un libretto di assegni che, salvo diversa indicazione, potevano essere girati a soggetti terzi. Su ogni assegno vi era un apposito spazio bianco, in modo da permettere di specificare la clausola della non trasferibilità, ossia che tale titolo di credito poteva essere presentato all'incasso solamente dal beneficiario.

Attualmente, al correntista viene consegnato un libretto di assegni personali e non trasferibili; i vecchi libretti devono essere richiesti esplicitamente e comportano una imposta di bollo di 1,5 euro per ciascun modulo di assegno, versata alla Banca e da questa allo Stato. L'introduzione di tale normativa costituisce un deterrente al riciclaggio di denaro sporco, poiché i continui passaggi da un conto corrente all'altro mediante girata rendevano difficile la tracciabilità del denaro di provenienza mafiosa o illegale.

Si ricorda che i suddetti limiti sono stati più volte modificati. La seguente tabella schematizza gli importi delle soglie in relazione agli ambiti temporali di riferimento, degli assegni "liberi" e dei libretti al portatore:

Dal 9.5.1991 al 28.12.2007: 20.000.000 lire (o l'equivalente in euro, nel periodo di vigenza dell'euro) Dal 29.12.2007 al 24.06.2008: 5.000 euro Dal 25.06.2008 al 30.05.2010: 12.500 euro Dal 31.05.2010 al 12.08.2011: 5.000 euro Dal 13.08.2011 al 05.12.2011: 2.500 euro Dal 06.12.2011: 1.000 euro.

Sbarramento Lo sbarramento, cioè l'apposizione di due sbarre sulla facciata anteriore dell'assegno, indica l'obbligo per la banca dell'emittente di pagare l'assegno solo a un'altra banca o a un proprio cliente. A tal proposito si deve fare attenzione se fra le due sbarre vi sia la semplice dicitura di "banchiere", poiché in tale caso l'assegno può essere pagato solo a un proprio cliente o a qualsiasi banca (ipotesi di "sbarramento generale"). Nel caso in cui fra le due sbarre vi sia stato invece apposto il nome di un banchiere, il soggetto legittimato al pagamento sarà infatti il banchiere indicato, ovvero, se quest'ultimo soggetto è il trattario, il pagamento verrà effettuato in favore di un suo cliente (ipotesi di "sbarramento speciale").

In altre parole a un beneficiario di un assegno sbarrato che non sia titolare di alcun conto corrente è preclusa ogni possibilità di incasso del titolo in forma liquida. A ogni modo, si ricorda che - quando l'assegno non è sbarrato - non è sempre possibile incassarlo recandosi presso la filiale di emissione.

Incasso in contanti L'art. 31 del R.D. che disciplina la materia degli assegni bancari recita testualmente: "L'assegno bancario è pagabile a vista".

L'assegno può essere pagato in contanti solamente quando è presentato alla filiale della banca trattaria indicata sul titolo.È la filiale su cui il titolo è stato tratto, e quella dove il traente ha incardinato il proprio conto corrente.

Il portatore deve farsi identificare con documento di riconoscimento o da un notaio o altro pubblico ufficiale.

Rimane sempre la possibilità di girare il titolo di credito alla propria banca per l'incasso.

Termini per l'incasso L'assegno può essere presentato al pagamento entro otto giorni, se è pagabile nello stesso comune dove fu emesso; entro quindici giorni, se è pagabile in altro.Articolo 32 della legge sugli assegni.

Se l'assegno è pagabile in altra nazione deve essere presentato entro venti o sessanta giorni, secondo che il luogo di emissione e quello di pagamento si trovino nello stesso o in diversi continenti.

Spirato il termine di presentazione, se il traente ha ordinato alla banca di non pagare la somma dell'assegno, la banca non è tenuta a pagare. In mancanza di tale ordine, la banca può pagare anche dopo spirato detto termine.

Spillatura o troncatura