Il cardinale è un ecclesiastico della Chiesa cattolica, insignito dal papa, per i suoi meriti personali, di un titolo cardinalizio legato a una chiesa presbiterale o diaconale della città di Roma o a una delle sette diocesi suburbicarie dell'Urbe.Eccezione fanno i cardinali patriarchi di rito orientale secondo quando stabilito dal motu proprio Ad purpuratorum Patrum Collegium di Papa Paolo VI: essi sono cardinali ma non sono insigniti di alcun titolo o diaconia, mantenendo solo la loro sede patriarcale.

Il cardinalato, pur essendo molto antico, non è un ministero ordinato, in quanto non fa parte dei tre gradi del sacramento del ministero apostolico (episcopato, presbiterato e diaconato) e non è considerato di istituzione divina. Nondimeno i cardinali sono alti membri della gerarchia cattolica, gli unici a godere della prerogativa dell'elezione del papa; sottostanno unicamente a lui e lo aiutano nel governo della Chiesa universale.

I cardinali nel loro insieme formano il collegio cardinalizio, presieduto dal cardinal decano, e la loro riunione sotto la presidenza del papa è detta concistoro. Ai cardinali, dopo la morte o la rinuncia del pontefice, compete l'elezione del nuovo vescovo di Roma in un'assemblea detta conclave. Essi sono inoltre, in accordo col codice di diritto canonico, collaboratori del Papa, sia collegialmente sia individualmente, ricoprendo gli incarichi più importanti nella Curia romana.

Il titolo formale completo che spetta ai cardinali è quello di Cardinale di Santa Romana Chiesa (in latino: Sanctae Romanae Ecclesiae CardinalisEsiste tuttavia la consuetudine dei cardinali patriarchi orientali di chiamarsi Sanctae Ecclesiae Cardinalis (cfr. Klaus Ganzer, Kardinäle als Kirchenfürsten?: Stimmen der Zeit 2011, Nr. 5, S. 313-323), probabilmente basata sul fatto che non fanno parte del clero romano (Paolo VI, Ad purpuratorum Patrum Collegium, 11 febbraio 1965) e più in generale della Chiesa latina.) e il loro trattamento è quello di Eminenza Reverendissima (anche se l'aggettivo Reverendissima è facoltativoIstruzione Ut sive sollicite della Segreteria di Stato della Santa Sede). Spesso sono cardinali i vescovi delle diocesi cosiddette cardinalizie, considerate importanti dalla Chiesa per preminenza o per tradizione (vedi sotto).

Storia Storicità del termine Il termine deriva dal latino cardo, cioè "cardine", "perno" inteso come centro di rotazione: i cardinali, infatti, aiutano il pontefice nell'amministrazione della Curia romana e più in generale nel governo della Chiesa universale.

Il termine cardinale era già usato dai cristiani al tempo dell'Impero romano per indicare in generale i sacerdoti diocesani addetti (o, appunto, incardinati) a una Chiesa particolare, specialmente se illustre (come erano quelle di Milano, Ravenna, Costantinopoli, ecc. e naturalmente quella di Roma). Nel Medioevo il titolo di cardinale divenne prerogativa di alcuni canonici di capitoli cattedrali, fra cui quelli di Aquisgrana, Colonia, di altre diocesi in Germania e in Italia e in Spagna nell'arcidiocesi di Santiago di Compostela e nella diocesi di Orense. Paulino Pérez Casado, Los canónigos Cardenales de Santiago

Origini nella diocesi di Roma La nascita della figura del cardinale è strettamente collegata alla nascita della Curia romana, avvenuta quando il papa, per il governo della Chiesa, cominciò a chiamare presso di sé alcuni collaboratori (che andranno a formare successivamente la Curia romana), scelti tra i chierici della sua provincia ecclesiastica: i parroci della sua diocesi (che diverranno i cardinali presbiteri); i diaconi della città (i futuri cardinali diaconi); i vescovi suburbicari, cioè i vescovi delle diocesi attorno a Roma (i futuri cardinali vescovi).

L'ufficio dei cardinali inizia a evolversi a Roma sin dal V secolo: il titolo era riservato ai sacerdoti incardinati alle 25 chiese nelle quali era divisa l'amministrazione ecclesiastica della città (i cosiddetti tituli cardinales): 25 erano infatti i presbiteri a cui era stato affidato il servizio parrocchiale dell'Urbe da papa Cleto. Da essi nacque il titolo di cardinale presbitero, in quanto titolare di una chiesa della Diocesi di Roma.

In seguito il titolo venne riservato da papa Evaristo (successore di papa Clemente) anche ai 7 diaconi che si occupavano delle cosiddette diaconie, ovvero i dipartimenti (regiones) in cui Roma era stata divisa per garantire la cura dei poveri. Da essi nacque il titolo di cardinale diacono.

Successivamente, con l'affermazione del vescovo di Roma come guida di tutta la Chiesa cattolica, i papi cominciarono a chiamare a sé i vescovi delle diocesi più vicine (le suburbicarie, suffraganee della diocesi romana) per svolgere in sua vece cerimonie religiose, per farsi assistere nel corso di esse e per ricevere aiuto e consiglio nel governo della diocesi e della Chiesa. Da essi nacque il titolo di cardinale vescovo.

Dall'XI al XIX secolo

La dignità cardinalizia iniziò ad assumere rilevanza solo a partire dal XI secolo. Papa Niccolò II, infatti, riservò il diritto di elezione del papa ai soli cardinali vescovi romani, i quali erano tenuti a raggiungere l'unanimità, nel 1059 con la costituzione apostolica In nomine Domini, mentre nel 1179 papa Alessandro III, con la costituzione apostolica Licet de evitanda discordia, conferì l'elettorato attivo a tutti i cardinali (cardinali vescovi, cardinali presbiteri e cardinali diaconi) stabilendo per la validità dell'elezione la maggioranza qualificata dei due terzi.

Intanto nel 1150 fu effettivamente formato il Collegio cardinalizio e nacquero le figure del Decano e del Camerlengo.

Nel 1274 papa Gregorio X, con la costituzione apostolica Ubi periculum, confermò le norme dettate dai suoi predecessori, ma introdusse il dovere del segreto nell'elezione e, successivamente, soprattutto l'obbligo della segregazione dell'assemblea dei cardinali elettori: per questo da allora tale assemblea viene detta conclave. Queste disposizioni sono sopravvissute nelle successive variazioni delle norme.

I papi Eugenio IV e Leone X, rispettivamente con le bolleNon mediocri non era una costituzione come riportato in , ma una bolla, come riportato dal sito della Santa Sede Non mediocri e Supernae, stabilirono la preminenza e il diritto di precedenza della dignità dei cardinali su tutte le altre dignità nella gerarchia ecclesiastica (compresi i patriarchi), essendo sottostanti soltanto al papa.

Papa Pio V il 17 febbraio 1567 proibì di dare il titolo di cardinale ai canonici, riservandolo ai cardinali di Santa Romana Chiesa, tuttavia a Santiago di Compostela il titolo resterà in uso fino al 15 settembre 1847, data in cuì morì l'ultimo canonico cardinale.

Sisto V portò, con la costituzione Postquam verus del 1586, il numero dei cardinali a 70, cioè 6 vescovi, 50 preti e 14 diaconi.

Durante il Medioevo e fino al XIX secolo la maggioranza dei cardinali proveniva da famiglie della grande o piccola nobiltà europea, nella maggior parte dei casi italiana, o specificamente romana. Tra questi, un gran numero era costituito da cardinali legati alla gestione e all'amministrazione del territorio pontificio e dai cosiddetti "cardinali della corona".

Dal XIX secolo al terzo millennio La composizione e il ruolo del collegio cardinalizio mutarono profondamente a partire dalla fine del XIX secolo, con la perdita di importanza del potere temporale della Chiesa e la fine dello Stato Pontificio.

Ne è un esempio l'internazionalizzazione del Sacro Collegio, che fu da una parte conseguenza dell'espansione nelle terre di missione, , a cui corrispondeva un'impostazione di Chiesa più pastorale e meno "di corte". Durante il pontificato di Pio IX furono nominati i primi cardinali extra-europei, il guatemalteco Juan de la Cruz Ignacio Moreno y Maisanove e lo statunitense John McCloskey.

Mutò anche l'origine sociale dei cardinali: se durante il pontificato di Pio VII (1800-1823) il dei cardinali nominati proveniva dalla nobiltà, questa percentuale si riduce notevolmente sotto papa Leone XIII (1878-1903), lasciando spazio a cardinali provenienti dalla borghesia o di origini modeste.

Diminuì notevolmente anche il numero di cardinali non ordinati preti, che erano legati soprattutto ai numerosi incarichi amministrativi e diplomatici nello Stato della Chiesa.

Nel 1918, con la promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico da parte di papa Benedetto XV, fu decretato che tutti i cardinali dovessero essere ordinati almeno presbiteri.Can. 232-235 del Codice Piano Benedettino

Nel 1929, a seguito del concordato tra la Santa Sede e lo Stato italiano, entro i confini del Regno d'Italia a tutti i cardinali furono riconosciuti gli "onori dovuti ai Principi del sangue"., articolo 21 primo comma del Trattato

Nel 1962 papa Giovanni XXIII stabilì che tutti i cardinali dovessero essere insigniti della dignità episcopale. Tale norma tuttavia viene a volte disattesa da parte dei pontefici con delle speciali dispense.

Nel 1965 papa Paolo VI ha introdotto nel collegio cardinalizio i patriarchi di rito orientale nell'Ordine dei Cardinali Vescovi con il motu proprio Ad purpuratorum Patrum Collegium.

Sempre Paolo VI, il 21 novembre 1970, stabilì con il motu proprio Ingravescentem Aetatem che tutti i cardinali, al compimento dell'ottantesimo anno di età, perdessero il diritto di partecipare a un eventuale conclave. In caso un cardinale abbia compiuto ottant'anni dopo l'inizio della sede vacante, egli può partecipare all'elezione del Romano Pontefice. I cardinali non elettori possono tuttavia partecipare alla Missa Pro Eligendo Romano Pontifice e alla processione dei cardinali fino alla Cappella Sistina, senza però partecipare alle votazioni.

Lo stesso Paolo VI nel 1973 portò il numero massimo di cardinali elettori a 120Acta Apostolicae Sedis, anno 1973, vol. LXV, pag. 163; nonostante ciò, la regola non è sempre stata seguita in maniera rigida. Ad esempio sia Giovanni Paolo II che Francesco hanno infatti spesso infranto il tetto del numero massimo.

Ordini cardinalizi

La dignità cardinalizia non è un ministero ordinato, non facendo parte dei tre gradi del sacramento del ministero apostolico (ossia episcopato, presbiterato e diaconato), e non rientra nella gerarchia cattolica "di diritto divino" (ovvero quella che la Chiesa ritiene essere stata istituita direttamente da Gesù Cristo).

Sin dalle origini il cardinalato è suddiviso in tre ordini, corrispondenti ai summenzionati gradi del ministero apostolico: cardinali vescovi (incardinati alle diocesi suburbicarie, suffraganee di quella di Roma) cardinali presbiteri (incardinati a titoli presbiteriali) cardinali diaconi (incardinati a diaconie)

Cardinali vescovi

In origine in numero di sette, erano i vescovi delle chiese suburbicarie di Roma; prima della riforma liturgica seguita al Concilio ecumenico Vaticano II assistevano alla messa papale indossando un piviale chiuso da un razionale con tre pigne di perle allineate. Il decano porgeva al papa il libro liturgico da leggere, come il prete assistente faceva con i vescovi. Anche quando è venuta meno l'effettiva potestà sulle diocesi, ai cardinali vescovi si è continuato ad assegnare la titolarità di una sede suburbicaria.

Al decano del collegio cardinalizio, eletto tra i cardinali vescovi (solo a partire dal motu proprio Sacro Cardinalium Consilio), spetta la titolarità della sede di Ostia che cumula a quella che aveva precedentemente. Ai cardinali vescovi titolari delle altre sedi suburbicarie papa Paolo VI, con il motu proprio Ad purpuratorum Patrum Collegium pubblicato l'11 febbraio 1965, affiancò nell'ordine dei vescovi anche i patriarchi di rito orientale assunti nel collegio cardinalizio che, nell'ordine di precedenza, si situano immediatamente dopo di loro; a questi non viene assegnata alcuna sede suburbicaria, infatti essi come titolo hanno la propria sede patriarcale.