La Shariʿa o sharia, in italiano anche sciaria (o in araboالشريعةsharīʿa 'legge'; letteralmente "strada battuta", "il cammino che conduce alla fonte a cui abbeverarsi"), ovvero la legge islamica o coranica, è il complesso di regole di vita e di comportamento dettato da Allah per la condotta morale, religiosa e giuridica dei suoi fedeli. È un concetto suscettibile di essere interpretato in chiave metafisica o pragmatica. Nel significato metafisico, la sharīʿa è la Legge di Allah e, in quanto sua rivelazione diretta, rimane assoluta e incontestabile dagli uomini.
Nel suo aspetto pratico, il fiqh, ovvero la scienza giuridica islamica, rappresenta lo sforzo interpretativo volto a determinare la volontà di Allah. La letteratura prodotta dai giuristi (faqīh; pl. fuqahāʾ) costituisce quindi opera di fiqh, distinta dalla sharīʿa in senso stretto. Fin dalle origini della storia islamica, la sharīʿa è stata affiancata dal diritto consuetudinario, ed elaborata attraverso Fatwā emesse da giuristi qualificati secondo le diverse scuole giuridiche, integrandosi con normative dei governanti musulmani. È stata applicata dai tribunali fino alla diffusione del laicismo in epoca contemporanea. La teoria classica riconosce quattro fonti principali della sharīʿa: il Corano, la Sunnah, l'ijmāʿ (consenso dei dotti religiosi) e il qiyās (ragionamento analogico). Distingue tra norme rituali e norme sui rapporti sociali (inclusi diritto di famiglia, economia e diritto penale), e classifica le azioni in cinque categorie: obbligatorie, raccomandate, neutre, disapprovate e proibite. La sharīʿa regola anche ambiti oggi considerati privati, come fede, culto, etica, abbigliamento e stile di vita, affidando al potere politico il compito di tutelarne l’osservanza.
In risposta ai mutamenti sociali e culturali, si sono sviluppate scuole giuridiche (Madhhab) che riflettono le preferenze di specifiche società e contesti. Le principali scuole sunnite – hanafita, malikita, shafiʿita e hanbalita – hanno elaborato metodologie autonome basate sull'ijtihād, lo sforzo interpretativo individuale. Anche lo sciismo adottò l'ijtihād, dando origine a una propria tradizione giuridica e politica, distinta fin dalle origini, secondo la narrazione sciita. Sebbene la sharīʿa sia spesso rappresentata dagli islamisti contemporanei come sistema di governo, alcuni studiosi moderni ritengono che il primo periodo dell’Islam non fosse dominato dalla sharīʿa, ma segnato da un’espansione araba a carattere secolare, e che l’identità islamica si sia consolidata solo in seguito.
Nel XXI secolo, gli approcci alla sharīʿa sono molto diversificati. I fondamentalisti ne promuovono l’attuazione integrale, mentre i modernisti ne sostengono una reinterpretazione compatibile con i diritti umani, la democrazia e i diritti delle minoranze e delle donne. Alcune norme tradizionali sono considerate incompatibili con i principi di uguaglianza e libertà, e in molti Paesi musulmani il diritto islamico è stato adattato a modelli europei, soprattutto nel diritto di famiglia. La "rinascita islamica" del XX secolo ha rilanciato richieste di piena applicazione della sharīʿa, comprese le punizioni ḥudūd, attraverso strategie che vanno dalla mobilitazione civile al terrorismo.
Alcune pratiche della sharia sono state ritenute incompatibili con i diritti umani e civili, con l'uguaglianza di genere e con la libertà di parola ed espressione.
Etimologia e uso
Uso contemporaneo La parola sharīʿa è utilizzata dalle popolazioni di lingua araba del Medio Oriente per designare una religione profetica nella sua totalità.. Ad esempio, sharīʿat Mūsā significa "legge" o "religione di Mosè", e sharīʿatu-nā può indicare "la nostra religione" in riferimento a qualsiasi fede monoteistica. Nel contesto islamico, con sharīʿa si intende l’insieme delle norme religiose e giuridiche che regolano la vita del musulmano secondo la volontà divina. Per molti fedeli, la parola significa semplicemente "giustizia", e viene applicata a qualsiasi legge che promuova l’equità e il benessere sociale..
Nel Sufismo e nei rami dell’Islam da esso influenzati, come l’Ismailismo e l’Alawismo, la sharīʿa rappresenta il primo stadio del percorso spirituale verso Dio. Essa costituisce la prima delle Quattro Porte, seguita da Tariqa, Maʿrifa e Haqīqa. Ogni porta comprende dieci livelli che il derviscio deve attraversare.
L’accademico Jan Michiel Otto ha individuato quattro significati principali della sharīʿa nei discorsi contemporanei:.
sharīʿa divina e astratta: un concetto teorico e sovrumano, soggetto a diverse interpretazioni umane. sharīʿa classica: il corpo di regole e principi elaborati dai giuristi religiosi nei primi due secoli dopo Maometto, comprensivo dell’ijtihād. sharīʿa storica: l’intero patrimonio giuridico sviluppato e trasmesso in oltre mille anni, dalla chiusura dell’ijtihād fino all’età moderna. sharīʿa contemporanea: le pratiche, interpretazioni e applicazioni attuali, spesso influenzate da migrazioni, modernizzazione e nuove tecnologie, che hanno ridimensionato il ruolo delle scuole giuridiche tradizionali.
Un termine collegato, al-qānūn al-islāmī (القانون الإسلامي, diritto islamico), adottato per influenza europea alla fine del XIX secolo, è oggi usato nel mondo musulmano per riferirsi a un sistema giuridico nel contesto di uno stato moderno..
Etimologia I significati principali della parola araba sharīʿa derivano dalla radice consonantica š-r-ʿ. Gli studi lessicografici individuano due ambiti semantici originari, privi di connotazioni religiose. Il primo riguarda il contesto pastorale o nomade, dove il termine indica il punto di abbeveraggio presso una sorgente o un corso d’acqua permanente. Il secondo si riferisce a concetti di “allungamento” o “stendersi”..
Il termine è affine all’ebraico sāraʿ שָׂרַע e potrebbe essere all’origine del significato di “via” o “sentiero”. Alcuni studiosi lo interpretano come un arcaico termine arabo che indica il “percorso da seguire” – concetto analogo all’ebraico Halakha ("la via da percorrere")Abdal-Haqq, Irshad (2006). Understanding Islamic Law – From Classical to Contemporary (a cura di Aminah Beverly McCloud). Capitolo 1 Islamic Law – An Overview of its Origin and Elements. AltaMira Press. p. 4. – oppure come “sentiero verso la pozza d’acqua”,. simbolo vitale in un contesto desertico, da cui deriverebbe l’uso metaforico per indicare il cammino verso la vita retta e ordinata da Dio..
Natura della sharī‘a In alcuni Paesi a maggioranza islamica (quali Iran e Arabia Saudita) vi è il recente tentativo di intendere la sharīʿa non già quale codice di leggi comportamentali o consuetudinarie, bensì quali norme di diritto positivo; peraltro, la stessa sharīʿa distingue le norme riguardanti il culto e gli obblighi rituali da quelle di natura più giuridica.
Sebbene in alcuni Stati a maggioranza musulmana la sharī‘a venga considerata come una fonte di diritto positivo, nell'Islam delle origini e per molti studiosi attuali (tra i quali Ṭāriq Ramaḍān) essa è più propriamente un codice di comportamento etico che dovrebbe essere privo di potere coercitivo.
L'islam riconosce l'Antico Testamento della Bibbia come testo religioso sacro, secondo per importanza al Corano che chiarisce e completa la Rivelazione di Allah ai profeti. Le fonti normative del Corano prevalgono pertanto su tutta la tradizione biblica precedente.
Origini storiche
Secondo la prospettiva musulmana tradizionalista (Atharī), i principali precetti della sharīʿa furono trasmessi direttamente dal profeta Maometto senza un vero e proprio sviluppo storico nel senso occidentale del termine, e anche l’emergere di una giurisprudenza islamica (fiqh) risalirebbe ai tempi della sua vita.. Secondo tale prospettiva, i compagni del Profeta e i suoi seguaci presero come modello la sunnah – ciò che Maometto aveva fatto e approvato – e trasmisero tali norme comportamentali alle generazioni successive attraverso gli hadith (). Gli hadith condussero le prime comunità islamiche dapprima a discussioni informali, quindi allo sviluppo di un pensiero giuridico sistematico, soprattutto tra l'VIII e il IX secolo grazie al lavoro dei grandi giuristi Abu Hanifa, Malik ibn Anas, al-Shafi'i e Ahmad ibn Hanbal, considerati i fondatori delle scuole giuridiche sunnite (madhāhib) hanafita, malikita, shafiʿita e hanbalita.
Gli storici moderni hanno invece proposto teorie alternative riguardo alla formazione della giurisprudenza islamica, pur accettando in linea generale il racconto tradizionale.. Alla fine del XIX secolo, Ignác Goldziher avanzò un’ipotesi revisionista, ulteriormente sviluppata da Joseph Schacht a metà del XX secolo. Questi studiosi sostennero che i primi musulmani, conquistando popolazioni con leggi già esistenti, nel formulare norme giuridiche"...le caratteristiche essenziali dell'antica giurisprudenza muhammadana, come l'idea della 'tradizione vivente' delle antiche scuole di diritto [pratiche locali delle prime comunità musulmane]; un corpo dottrinale comune che rappresenta il primo sforzo sistematico; massime giuridiche che spesso riflettono uno stadio leggermente posteriore, e un nucleo importante di tradizioni legali... si può affermare con sicurezza che [questa] scienza giuridica muhammadana iniziò nella parte finale del periodo omayyade, prendendo la prassi legale dell’epoca come materiale grezzo e approvandola, modificandola o respingendola". In consideravano il CoranoLa legge islamica "non derivava direttamente dal Corano ma si sviluppò... da pratiche popolari e amministrative sotto gli Omayyadi, e tale prassi spesso divergeva dalle intenzioni e persino dalle formulazioni esplicite del Corano... Le norme derivate dal Corano furono introdotte nella legge muhammadana quasi sempre in una fase secondaria" In Schacht, Origins, p. 224 e gli hadith profetici solo come una delle fonti giuridiche."Ai tempi di al-Shafiʿi, le tradizioni del Profeta erano già riconosciute come una delle basi materiali della legge muhammadana. La loro posizione nelle antiche scuole di diritto era, come abbiamo visto, molto meno sicura." In Ad esempio, una delle prime grandi opere di fiqh — al-Muwaṭṭaʾ del Imam Malik— contiene 429 hadith di Maometto ma 750 attribuiti a Compagni, Successori e altri, a differenza delle raccolte posteriori di al-Bukhari, Muslim, ecc. che contengono solo ahadith di Maometto. accanto a opinioni personali dei giuristi, prassi legali delle popolazioni conquistate e decreti dei califfi.
Secondo questa teoria, la maggior parte degli hadith canonici fu composta in epoca posteriore, nonostante gli sforzi per eliminare falsificazioni."...molte tradizioni nelle raccolte classiche e in altre furono messe in circolazione solo dopo l'epoca di al-Shafiʿi; il primo nucleo consistente di tradizioni legali dal Profeta emerse verso la metà del secondo secolo..." In Una volta accettata la necessità di fondare le norme giuridiche sugli hadith, i loro sostenitori ampliarono le catene di trasmissione fino ai compagni di Maometto. Secondo questa interpretazione, il vero architetto della giurisprudenza islamica fu al-Shafi'i, che nell’opera Al-Risala formulò elementi teorici fondamentali e sottolineò la necessità di fondare le norme giuridiche sulle fonti scritturali, benché fosse stato preceduto da un corpo giuridico non centrato sugli hadith.
Alcuni precursori della sharīʿa e dei rituali islamici si trovano nelle religioni arabe preislamiche. Pratiche come Hajj, salāt e zakāt sono documentate in iscrizioni safaitico-arabe anteriori all’Islam,. e la continuità si riscontra in molti dettagli, specialmente nei rituali dell'hajj e della ʿumra odierni.. Anche il velo femminile, che distingue tra donne libere e schiave, riflette analoghe distinzioni preislamiche.