La Camera dei deputati (o semplicemente Camera) è una delle due assemblee legislative che compongono il Parlamento italiano, insieme al Senato della Repubblica. Nell'ordinamento costituzionale italiano esercita congiuntamente la funzione legislativa prevista dalla Costituzione.
Istituita nella sua forma repubblicana dalla Costituzione del 1948, riprende la tradizione della Camera dei deputati del Regno d'Italia, istituita nel 1861 e soppressa nel 1939 con la sostituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni.
A seguito della riforma costituzionale approvata con referendum nel 2020, il numero dei componenti della Camera è passato da 630 a 400 deputati a partire dalla XIX legislatura.
La Camera è eletta per cinque anni, salvo i casi di scioglimento anticipato previsti dalla Costituzione.
Sede della Camera
Sede della Camera dei deputati è Palazzo Montecitorio, dove si riunisce sin dal 1871, poco dopo lo spostamento della capitale del Regno d'Italia a Roma.
Le sedi precedenti della Camera del Regno d'Italia furono Palazzo Carignano a Torino (1861-1865) e Palazzo Vecchio a Firenze (1865-1871).
A Montecitorio sedettero anche gli organi assembleari che interruppero la sequenza tra Camera dei deputati del Regno d'Italia e Camera dei deputati della Repubblica Italiana: dal 1939 al 1943, durante il regime fascista, la Camera dei deputati fu sostituita dalla Camera dei fasci e delle corporazioni, la quale fu a sua volta succeduta, dal 1945 al 1946, dalla Consulta nazionale e, dal 1946 al 1948, dall'Assemblea Costituente.
Composizione Originariamente lo Statuto AlbertinoTesto dello Statuto Albertino e la Costituzione repubblicana prevedevano un numero di deputati variabile in base alla popolazione di ciascuna circoscrizione; a partire dal 1963 il numero totale venne fissato a 630.
In applicazione della legge costituzionale n.1/2020, approvata con referendum confermativo, il numero di deputati è stato fissato a 400. Tale composizione è entrata in vigore a partire dalla XIX legislatura.
Dirette televisive Le dirette televisive delle varie sedute della camera sono garantite dalla Rai, dal canale satellitare Camera dei deputati Tv e dal sito ufficiale istituzionale.
Sistema elettorale Periodo monarchico La prima legge elettorale, mutuata da quella in vigore nel Regno di Sardegna, prevedeva un'elezione del Parlamento mediante uno scrutinio maggioritario a doppio turno, con il paese suddiviso in tanti collegi quanti erano i seggi dell'assemblea.
La prima modifica avvenne nel 1919 quando si passò a un meccanismo proporzionale fra liste concorrenti di partito.
L'avvento del fascismo diede luogo a una svolta antidemocratica nel sistema elettorale, dapprima con la legge Acerbo che nel 1924 corresse la proporzionale con un larghissimo premio di maggioranza, pari ai due terzi dei seggi, a favore della lista più votata, e poi col passaggio nel 1929 a un sistema plebiscitario in cui una formale approvazione popolare giustificava l'elezione esclusiva dei candidati designati dal regime. La caduta del regime fascista con il conseguente ristabilimento delle libertà democratiche, sin dalle elezioni dell'Assemblea Costituente nel 1946, permise il ritorno a una legge elettorale che prevedesse una ripartizione proporzionale dei seggi su base circoscrizionale e con assegnazione dei resti su base nazionale.
Periodo repubblicano Dal 1948 al 1993 la Camera fu eletta tramite la legge elettorale italiana del 1946, un sistema proporzionale puro che prevedeva la possibilità di esprimere un voto di preferenza.
Nel 1993 si passò alla legge Mattarella, un sistema elettorale prevalentemente maggioritario, in cui il 75% dei deputati (ossia 475) veniva eletto con un sistema di tipo maggioritario: in ciascuno dei 475 collegi uninominali in cui era diviso il territorio italiano, veniva eletto solo chi in essi raccoglieva il maggior numero di voti, mentre il restante 25% dei seggi veniva eletto con un sistema proporzionale, corretto con un meccanismo per favorire i partiti perdenti nei collegi uninominali, ma con uno sbarramento per i partiti che non superavano il 4% dei voti.
Nel 2006, dopo tre legislature, è stata applicata la legge Calderoli, una nuova legge proporzionale, senza possibilità di indicare preferenze fra i candidati, ma solo verso una lista, corretta con un premio per la coalizione di maggioranza relativa (ottiene 340 seggi se non riesce a ottenerne un numero superiore); inoltre, per la prima volta sono stati assegnati seggi per gli eletti dai cittadini residenti all'estero.
Nel 2015 la legge Calderoli, già dichiarata parzialmente incostituzionale l'anno precedente, fu definitivamente sostituita dalla legge elettorale italiana del 2015 (Italicum), di impianto proporzionale, seppur corretto, a doppio turno con ballottaggio. La nuova legge prevedeva una combinazione di capilista "bloccati" e preferenze, oltre a mantenere il premio di maggioranza di 340 seggi alla lista (non più alla coalizione) che raggiunga almeno il 40% dei voti o che vinca all'eventuale ballottaggio. Tuttavia, anche lItalicum fu dichiarato parzialmente incostituzionale e non trovò mai applicazione in una tornata elettorale.
In seguito è entrata in vigore la legge Rosato (legge 165/2017), che, col decreto di attuazione (d.lgs. 189/2017), istituisce un complesso sistema misto di proporzionale (basato su collegi e liste bloccate) e uninominale, a prevalenza proporzionale. In base al nuovo sistema elettorale, 232 deputati sono eletti con un sistema maggioritario nell'ambito di altrettanti collegi uninominali e 386 con un sistema proporzionale. La soglia di sbarramento, determinata tuttavia su base nazionale, esclude dalla ripartizione dei seggi le liste che ottengano meno del 3% dei voti validi. Non è ammesso il voto di preferenza, cosicché i candidati sono eletti semplicemente secondo l'ordine col quale compaiono nella lista, né il voto disgiunto, che invalida la scheda elettorale.
A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 19 ottobre 2020, n. 1, in materia di riduzione del numero dei parlamentari (successiva a referendum costituzionale), i deputati totali sono passati da 630 a 400 (seguendo sempre la legge Rosato, 147 eletti nel maggioritario, 245 nel proporzionale e 8 nella circoscrizione Estero).
Elettorato attivo e passivo La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Gli elettori devono aver raggiunto la maggiore età.
Sono eleggibili alla carica di deputato tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto i venticinque anni di età.
Durata del mandato La Camera (così come il Senato) è eletta per un mandato di cinque anni. Il Presidente della Repubblica, sentiti i loro presidenti, può sciogliere le Camere, o anche una sola di esse.
L'art. 61 della Costituzione prevede che le elezioni per il rinnovo della Camera avvengano entro 70 giorni dalla fine della precedente. Il collegio così rinnovato si riunisce entro venti giorni dalle elezioni.
Funzionamento La Camera è costituita da tutti i deputati riuniti in seduta a Montecitorio, che organizzano il proprio lavoro secondo un calendario costituito da ordini del giorno. Alle riunioni dell'assemblea ha diritto di assistere anche il Governo con i suoi ministri. Se richiesto, il Governo ha l'obbligo di partecipare alle sedute. Reciprocamente, il Governo ha diritto di essere sentito ogni volta che lo richiedeArt. 64 della Costituzione della Repubblica Italiana..La durata in carica della Camera (e così pure del Senato) è di cinque anni, ma continua a esercitare il mandato elettorale in due casi: La prorogatio, prevista dall'art. 61.2 della Costituzione, è un istituto per cui l'organo scaduto continua a esercitare le proprie funzioni fino alla prima riunione della nuova Camera. La proroga, prevista dall'art. 60.2, che può essere disposta con legge ordinaria e solo in caso di guerra.
La Camera, secondo l'art. 62 della Costituzione, si riunisce di diritto due volte l'anno, il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Il presidente dell'assemblea, il presidente della Repubblica o un terzo dei componenti dell'assemblea può convocarla in via straordinaria (nel qual caso, la Camera può riunirsi di diritto).
Quando il Governo emana provvedimenti d'urgenza con forza di legge (decreti legge), deve presentarli al Parlamento per la richiesta di conversione in legge ordinaria il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Se le Camere sono state sciolte, vengono appositamente convocate e devono riunirsi entro cinque giorni (art. 77 Cost.).
L'art. 64 della Costituzione, dispone che ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. È ovvia interpretazione che anche eventuali modifiche e integrazioni del disposto regolamentare siano sottoposte al vaglio finale dell'assemblea con analoga maggioranza parlamentare. Le Giunte per il Regolamento della Camera e del Senato svolgono un ruolo di consulenza tecnico-giuridica su questa importante materia.
I Regolamenti della Camera e del Senato disciplinano, in modo tra loro indipendente anche se coordinato, le modalità di esercizio delle funzioni dei due rami del Parlamento, la definizione degli organi e delle procedure, nonché l'organizzazione interna, nel rispetto dei principi posti dalla stessa Costituzione.
Per la natura regolamentare dell'atto e per i principi costituzionali di autonomia dei due rami del Parlamento cui dà attuazione, esso non è sottoposto al vaglio di legittimità della Consulta, se non per il formale rispetto dei requisiti di approvazione.
Maggioranza alla Camera I criteri per verificare l'esistenza di una maggioranza alla Camera sono disciplinati dall'articolo 64 della Costituzione.
Una seduta della Camera è valida se è presente la maggioranza dei componenti: il numero legale è quindi 201 (la metà più uno degli aventi diritto a partecipare). Questo quorum è definito strutturale. Tale numero legale si suppone esistente, finché non ne viene richiesta la verifica da alcuni parlamentari o dal presidente dell'Assemblea. Nel caso non si raggiunga il numero legale la seduta è tolta o rinviata.
Una delibera della Camera è valida se è votata dalla maggioranza dei presenti. Questo quorum è detto funzionale. La Costituzione prevede anche maggioranze diverse per casi speciali.
Ruolo dell'astensionismo L'articolo 64, terzo comma, della Costituzione prevede che le proposte, salve le maggioranze speciali previste, sono ordinariamente ''adottate a maggioranza dei presenti".
Nel regolamento della Camera è previsto che la maggioranza sia calcolata sulla base del numero dei deputati che nella votazione hanno espresso un voto, favorevole o contrario (considerati "presenti"), non contando gli astenuti (considerati "assenti"), calcolati invece ai fini del numero legale. Pertanto, se vi sono numerosi deputati (di solito gruppi) che si astengono, la maggioranza (ossia il numero minimo di voti favorevoli che una proposta deve ricevere per essere approvata) cala molto, proprio per questa definizione data di "presenti".