Il credito formativo universitario (in acronimo CFU, con plurale invariato o raramente CC.FF.UU.) è una modalità utilizzata nelle università italiane per misurare il carico di lavoro richiesto allo studente per il conseguimento di un diploma di laurea.
Costituiscono una semplificazione riguardo al riconoscimento di esami sostenuti in altre università italiane o europee (ad esempio nell'ambito del programma Erasmus) e sono trasferibili attraverso il sistema ECTS (in inglese: European Credit Transfer System).
Storia Con la riforma Berlinguer, emanata sulla scia delle innovazioni introdotte dalla riforma Bassanini prima e dal processo di Bologna poi, vennero introdotti ai sensi del decreto del MUR Decreto 3 novembre 1999, n. 509 i Crediti Formativi Universitari (CFU) per favorire lo spostamento all'interno del sistema, acquisibili anche mediante attività lavorative o professionali. Le modalità di acquisizione sono state poi modificate da alcuni decreti ministeriali emanati il 16 marzo 2007 durante il governo Prodi II.
La legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell'ambito della riforma Gelmini, ha posto poi un tetto massimo alla riconoscibilità di crediti derivanti da esperienze extra accademiche. Per gli studenti in scambio, l'università ospitante deve scegliere se assegnare il voto equivalente più basso, medio o più alto possibile.
Descrizione generale Ad ogni esame universitario è associato un certo numero di CFU; un singolo CFU è pari a 25 ore di impegno dello studente.Art. 5 D.M 22 ottobre 2004, n. 270; Art. 6 D.M. 19 febbraio 2009 per le professioni sanitarie in Italia. Ciascun anno accademico consta di 60 crediti formativi. Per conseguire la laurea triennale occorrono 180 CFU; per la laurea magistrale 120 (mentre l'anteriormente denominata "laurea specialistica" constava di 300 crediti formativi compresi quelli riconosciuti all'accesso e quelli recuperati relativi a eventuali debiti formativi). I diplomi di laurea magistrale a ciclo unico come ad esempio Medicina e Chirurgia o Giurisprudenza invece ne richiedono rispettivamente 360 e 300.
Delle 25 ore una quota variabile (in relazione alle tabelle di classe dei corsi di laurea e a quanto deliberato dagli organi collegiali competenti per i singoli corsi di studio), ma mai inferiore al 50% (salvo casi particolari rappresentati da attività a elevato contenuto sperimentale o pratico: vedi ad esempio tirocini e laboratori), è riservata allo studio individuale. La restante quota è rappresentata da lezioni frontali, esercitazioni in aula, seminari, cioè quanto materialmente erogato dall'università (alcuni atenei ricomprendono nel monte-crediti anche un tempo, convenzionalmente fissato, dedicato alle prove di valutazione intermedie e/o finali).
I crediti formativi possono essere acquisiti non solo sostenendo gli esami, ma anche con esperienze professionali e/o lavorative; ogni dipartimento universitario può determinare il riconoscimento dei crediti ottenuti tramite attività lavorativa, stage o altro. In ogni caso non possono essere conseguiti più di 12 crediti derivanti da tali attività.Art. 14 legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Tipologie specifiche Specializzazioni mediche Per quanto riguarda i medici in formazione specialistica l'impegno per CFU è pesato secondo due tipologie di attività:Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, Art. 2 comma 5.
attività professionalizzanti (quelle pratiche e di tirocinio); attività di altro tipo.
Per le attività di tipo professionalizzante, 1 CFU equivale a 30 ore di impegno anziché 25 ore. Questo consente di equiparare l'impegno orario settimanale dello specializzando a quello previsto per i medici a tempo pieno presso il Servizio sanitario nazionale (38 ore settimanali).
Infatti la norma prevede che almeno il 70% delle attività sia di tipo professionalizzante. Da ciò deriva che i 60 CFU annuali sono suddivisi da un minimo di 42 CFU professionalizzanti (60*0.7=42) (pari a 1260 ore annuali di impegno: 42 CFU * 30 ore/CFU = 1260 ore) e 18 CFU "ordinari" (pari a 450 ore annuali di impegno: 18 CFU * 25 ore/CFU = 450 ore), per un totale di 1710 ore annuali, fino a un massimo di 60 CFU professionalizzanti (pari a 1800 ore annuali di impegno: 60 CFU * 30 ore/CFU = 1800 ore).
Considerato che allo specializzando spettano fino a 30 giorni di congedo annuali, i giorni lavorativi annuali (su settimane lavorative di 5 giorni) sono circa 230 all'anno (365*5/7-30=230,71), pari a circa 46 settimane di 5 giorni lavorativi (230/5=46).
Pertanto ne consegue che l'impegno orario settimanale teorico dello specializzando sarebbe compreso all'incirca tra 37 e 39 ore settimanali (1710/46=37,2; 1800/46=39,1). Ovvero compreso tra 1,25-1,5 CFU circa a seconda della tipologia di attività (professionalizzante/non).
Istituti AFAM Le istituzioni AFAM possiedono dei crediti formativi assimilabili ai CFU denominati CFA (crediti formativi accademici), regolamentati dal DPR 8 luglio 2005, n. 212.Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 URL consultato il 28/11/2010
Note
Voci correlate Conferenza dei rettori delle università italiane Consiglio nazionale degli studenti universitari Consiglio Universitario Nazionale European Credit Transfer System Processo di Bologna Università in Italia
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