Il caso fu al centro di una lunga vicenda giudiziaria tra la famiglia, sostenitrice dell'interruzione del trattamento, e la giustizia italiana, divenendo anche argomento di polemica politica.

Biografia

L'incidente stradale avvenne il 18 gennaio 1992, al ritorno da una festa a Pescate, paese alle porte di Lecco. Eluana Englaro, che aveva da poco compiuto 21 anni e frequentava la Facoltà di Lingue all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, perse il controllo della sua automobile a causa del fondo stradale gelato e si schiantò prima contro un palo della luce e poi contro un muro, riportando lesioni craniche gravissime e una frattura con slivellamento della seconda vertebra, che causò un'immediata plegia di tutti e quattro gli arti. Fu subito soccorsa da un amico che la seguiva, che chiamò l'ambulanza; la giovane tuttavia era entrata subito in coma.

Secondo dichiarazioni della famiglia Englaro, dopo le prime 48 ore il rianimatore che aveva preso in cura Eluana informò i genitori Beppino e Saturna che avrebbe proceduto alla tracheotomia per la ventilazione artificiale e che la rianimazione sarebbe proseguita a oltranza, senza poter prevedere come sarebbe stato il decorso.

I coniugi Englaro iniziarono fin da subito a chiedere ai medici la possibilità, in caso di assenza di prognosi positive, di interrompere i trattamenti, ricordando che tempo prima la figlia, apprendendo di un gravissimo incidente stradale che aveva coinvolto un amico rimasto in coma, aveva dichiarato di ritenere preferibile morire che sopravvivere priva di coscienza e volontà e completamente dipendenti dalle cure altrui e di aver pregato affinché l'amico si spegnesse senza ulteriori sofferenze e umiliazioni; in un'altra occasione, commentando un analogo episodio che aveva coinvolto un compagno di scuola morto in un incidente in moto, Eluana avrebbe dichiarato: «Nella disgrazia è stato fortunato a morire subito». Sempre discutendo di questi episodi, la giovane aveva sostenuto che non avrebbe potuto tollerare che lo stesso capitasse a lei e che per quanto la riguardava avrebbe preferito la morte a una sopravvivenza del genere, ed aveva ripetutamente chiesto ai familiari di non permettere mai che qualcosa del genere le capitasse.Beppino Englaro, Eluana. La libertà e la vita, Milano, Rizzoli, 2008Beppino Englaro, La vita senza limiti. La morte di Eluana in uno Stato di diritto, Milano, Rizzoli, 2009 La risposta fu negativa, non essendo tale possibilità prevista dalla legge italiana: i medici dissero infatti che non vi era nessuna possibilità di prestare o negare il consenso alle cure da parte del paziente in coma o dei suoi congiunti.

Dopo alcuni mesi nel reparto di terapia intensiva degli ospedali di Lecco e Sondrio e due anni di complessiva ospedalizzazione, Eluana uscì dal coma, ma, a causa delle lesioni cerebrali estese e irreversibili, fu dichiarata in stato vegetativo, condizione che escludeva la coscienza di sé e del mondo circostante e la possibilità di comunicare o interagire in alcun modo con l'ambiente esterno, relegando la paziente in una condizione tendenzialmente perpetua. Fu quindi trasferita in una struttura sanitaria di lunga degenza.

Le istanze della famiglia Englaro: la battaglia legale

La battaglia giudiziaria per la sospensione dell'idratazione e alimentazione artificiale e delle terapie a cui era sottoposta Eluana fu avviata dal padre, Beppino Englaro, che nel 1997 fu nominato tutore della figlia, con piena rappresentanza legale dal momento che Eluana era interdetta per motivi di salute.

Due anni dopo, nel gennaio 1999, Beppino Englaro formalizzò al Tribunale di Lecco la prima richiesta di interruzione dei trattamenti vitali, sostenendo che, nella situazione di Eluana, essi fossero da considerarsi di natura meramente sanitaria e quindi rifiutabili ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, che recita: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Egli portò a supporto dell'istanza, oltre alla propria parola, diverse testimonianze di amiche della figlia, volte a dimostrare l'inconciliabilità dello stato in cui si trovava e del trattamento di sostegno forzato che le consentiva artificialmente di sopravvivere (alimentazione/idratazione mediante sondino naso-gastrico) con le sue convinzioni sulla vita e sulla dignità individuale. A marzo 1999 il Tribunale di Lecco respinse la richiesta Trib. Lecco, decr. 2 marzo 1999 - unipv-lawtech.eu, Università degli Studi di Pavia e altrettanto fece a dicembre la Corte d'appello di Milano, C. A. Milano, decr. 31 dicembre 1999 - unipv-lawtech.eu, Università degli Studi di Pavia alla quale Beppino Englaro aveva fatto ricorso: in entrambi i casi i giudici motivarono il respingimento con l'impossibilità, secondo le leggi vigenti al tempo in Italia, di inquadrare i trattamenti nutritivi come accanimento terapeutico, eventualmente rifiutabile da parte del paziente o di un suo tutore. L'istanza fu reiterata da Beppino Englaro nel 2002 e ancora una volta il Tribunale di Lecco e la Corte d'Appello la respinsero; Trib. Lecco, 15-20 luglio 2002 - unipv-lawtech.eu, Università degli Studi di Pavia i giudici di secondo grado tuttavia, nelle motivazioni della sentenza, esortarono i legislatori a intervenire per colmare il vuoto normativo sul "fine vita". C. A. Milano, 17 ottobre – 10 dicembre 2003 - unipv-lawtech.eu, Università degli Studi di Pavia

In questo caso, inoltre, il procedimento arrivò fino alla Corte di cassazione, che ad aprile 2005 dichiarò inammissibile il ricorso per un vizio di forma: non era infatti stato nominato il "curatore speciale", ossia la figura che, ai sensi dell'articolo 78 del codice di procedura civile italiano, deve agire come contradditore del tutore.Cass., sez. I, ord. n. 8291 del 20 aprile 2005 - eius.it Beppino Englaro nominò la figura prescritta (che aderì ai suoi ricorsi) e nuovamente si presentò dinnanzi al Tribunale lecchese, che ancora una volta emise una sentenza avversa il 20 dicembre 2005;IL CASO ENGLARO E IL DIRITTO DI RIFIUTARE LE CURE MEDICHE - lexitalia.it altrettanto accadde in appello il 16 dicembre 2006, con i giudici di secondo grado che affermarono di non disporre di prove sufficienti della volontà di Eluana e nondimeno di non poter fare distinzioni di "dignità" sul «bene vita costituzionalmente garantito, indipendentemente dalla qualità della stessa e dalle percezioni soggettive che di detta qualità si possano avere».CORTE D'APPELLO DI MILANO; decreto 16 dicembre 2006. Pres. PAGANONI, Rel. MARINI; ric. E. - europeanrights.eu

Si arrivò così nuovamente in Cassazione, che con la sentenza 21748, depositata il 16 ottobre 2007, da un lato non ritenne di ascrivere ad accanimento terapeutico i trattamenti di idratazione e alimentazione artificiali, ma d'altro canto ammise che essi potessero eventualmente essere interrotti (su istanza del tutore approvata da un giudice) in presenza di due presupposti necessari: Occorre che «la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno».Sentenza corte di cassazione n. 21748/2007 Occorre altresì «che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona». La Corte suprema dispose altresì il reinvio della causa a una diversa sezione della Corte d'appello di Milano, la quale, con il decreto del 9 luglio 2008, autorizzò infine Beppino Englaro, in qualità di tutore, a interrompere il trattamento di idratazione e alimentazione forzata che manteneva in vita Eluana, per «mancanza della benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno».Decreto della Corte d'Appello di Milano - 9 luglio 2008

La visibilità mediatica del caso e la prima iniziativa politica Il caso di Eluana Englaro, nel frattempo, aveva acquisito una crescente visibilità mediatica: la sentenza d'appello favorevole alle istanze di Beppino Englaro causò opposti moti d'opinione e varie manifestazioni, come quella a favore promossa a Torino dai Radicali Italiani e quella contraria promossa dal giornalista Giuliano Ferrara, che invitò la cittadinanza a depositare davanti al Duomo di Milano bottigliette di acqua, in segno di protesta simbolica contro l'interruzione dei trattamenti. Furono inoltre presentati alcuni appelli, come quello dell'associazione Scienza & Vita e quello del giornalista Magdi Allam, favorevoli alla continuazione delle cure e, sul versante opposto, quello dei Radicali di Lecco. Si mosse anche la Chiesa cattolica, col presidente della CEI cardinale Angelo Bagnasco che parlò di «inaccettabile epilogo eutanasico». Le Suore Misericordine, che dal 1994 in poi si erano occupate di Eluana presso la casa di cura "Beato Luigi Talamoni" di Lecco, si dichiararono indisponibili a interrompere l'idratazione e l'alimentazione forzate ed anzi chiesero a Beppino Englaro di abbandonare Eluana alle loro cure e dimenticarsi di lei. Per tale motivo il padre, in accordo con lo staff medico che seguiva la figlia, decise per il trasferimento presso altra struttura in cui dare seguito alle sue volontà, approvate dalla giustizia italiana.

La reazione si estese anche alla politica, sia a livello locale che nazionale, ed il 9 settembre 2008 la Direzione Sanità di Regione Lombardia (su richiesta della giunta presieduta da Roberto Formigoni) vietò alle strutture sanitarie del territorio di dare luogo alla sospensione di trattamenti vitali come quelli che tenevano in vita Eluana: ciò fece desistere l'hospice di Airuno, che aveva inizialmente dato la sua disponibilità. Si mosse anche il Parlamento, le cui camere erano entrambe controllate dai partiti di centrodestra, con pochi distinguo compattamente allineati nella contrarietà alle istanze della famiglia Englaro: Camera e Senato votarono la promozione di un conflitto di attribuzione contro la Corte di cassazione, ritenendo che la sentenza dell'ottobre 2007 (da cui era poi scaturito, un anno dopo, il "via libera" in Appello alla sospensione di idratazione e alimentazione) costituisse «un atto sostanzialmente legislativo, innovativo dell'ordinamento normativo vigente», come indicato dalla relazione di maggioranza della Commissione Affari Costituzionali, annunciata in aula il 22 luglio 2008. L'impugnazione fu respinta dalla Corte costituzionale, che con l'ordinanza 334/2008 evidenziò come il conflitto di attribuzione non potesse essere utilizzato come «atipico mezzo di gravame avverso le pronunce dei giudici» (laddove invece il ricorso delle due Camere conteneva varie critiche «al modo in cui la Cassazione ha selezionato ed utilizzato il materiale normativo») e confermò che l'atto della Corte suprema rientrava nel perimetro delle leggi esistenti, non configurando quindi un tentativo di arrogarsi «funzioni di produzione normativa o per menomare l'esercizio del potere legislativo da parte del Parlamento», che «può in qualsiasi momento adottare una specifica normativa della materia».ORDINANZA N. 334 ANNO 2008 - cortecostituzionale.it