Il ricorso per cassazione, nel processo penale, un mezzo di impugnazione ordinario, costituzionalmente previsto avverso i provvedimenti limitativi della libertà personale ed esperibile negli altri casi previsti dal codice di procedura penale.
Caratteristiche e disciplina Previsto dall'art. 111 della Costituzione e dagli articoli 606 e seguenti del codice di procedura penale, anche nel ramo penalistico dell'ordinamento italiano, è un mezzo di impugnazione ordinario tramite il quale l'impugnante lamenta un errore di diritto compiuto dal giudice nell'applicazione delle norme di diritto sostanziale (cosiddetto error in iudicando) o di diritto processuale (error in procedendo). Legittimata a ricorrere è la parte che vi abbia interesse, vale a dire che si dolga di un provvedimento sfavorevole.
Possono conseguentemente ricorrere le parti necessarie: imputato (a mezzo di difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori) e pubblico ministero. Possono altresì proporre ricorso le parti eventuali ritualmente costituite: parte civile, civilmente responsabile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
A differenza dell'altro giudizio d'impugnazione, quello d'appello dove il giudice ha, salvo alcuni limiti, i poteri cognitivi del giudice di primo grado, i giudici della Cassazione possono decidere soltanto nell'ambito dei motivi palesati dal ricorrente. Questo perché il giudizio della Cassazione verte sulla fondatezza di tali motivi che devono corrispondere alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606 c.p.p.
La Corte di Cassazione non può affatto operare un riesame nel merito delle prove, né rivalutarle, ma deve controllare se il processo si sia svolto nel rispetto delle norme di legge e se il provvedimento impugnato abbia una motivazione corretta.
Motivi Si può impugnare ricorrendo in Cassazione solo per i motivi e i casi tassativamente previsti dall'art.606 c.p.p.
L'art.606 fornisce un ampio elenco dei motivi tassativamente previsti per ricorrere in Cassazione:
Eccesso di potere
La lettera A dell'articolo dedicato ai motivi di ricorso disciplina ogni caso di eccesso di potere. Questa concisa previsione normativa raggruppa in realtà molte ipotesi diverse. L'eccesso di potere infatti si realizza innanzitutto quando il giudice penale esercita poteri riservati ad altri organi: rientrano in questi casi l'applicazione analogica di una norma penale per un fatto non previsto dalla legge espressamente come reatoL'applicazione analogica nel diritto penale per l'imputazione di un soggetto è vietata dall'ordinamento o lo "straripamento" nell'applicare sanzioni di tipo amministrativo (revoche di licenze et similia). L'altro caso è quando il giudice decida con poteri che non sono stati attribuiti a nessun organo dello Stato, quindi di fatto inesistenti o riservati ad Autorità straniere.
Error in iudicando Lerror in iudicando per eccellenza, anche se può essere considerato tale pure il motivo suesposto alla lettera A, è previsto dalla lettera B del 606:
Da notare che inosservanza ed erronea applicazione non sono sinonimi pleonastici, ma due previsioni differenti: nel primo caso c'è una mancanza totale dell'applicazione della legge penale, nel secondo l'applicazione si ritiene non corretta o non conforme all'ordinamento. Questo errore può riguardare leggi penali ma non solo, anche leggi extrapenali che integrano le norme penali (le cosiddette leggi penali in bianco, previsioni normative che rimandano ad istituti di diritto civile o amministrativo). Il caso di scuola è il ricorso in Cassazione per un'imputazione di furto dove non si discute l'esecuzione materiale del fatto, quanto il titolo dell'imputato in realtà proprietario del bene, facendo leva quindi su aspetti civilistici.
Error in procedendo
Lerror in procedendo, ovvero l'errore da parte dell'organo giudicante nell'applicazione o nel non aver rilevato cause di nullità, inutilizzabilità, ammibissibilità o decadenza relative a certi atti o elementi del processo. Poco da aggiungere alla perentoria disposizione della lettera c), se non precisare che non tutti gli errores in procedendo giustificano il ricorso in Cassazione, ma soltanto quelli relativi alle quattro ipotesi considerate ed elencate dalla norma. Non giustificano il ricorso in Cassazione quindi altre situazioni come la mera irregolarità.
Mancata assunzione di una prova decisiva
Insieme alla lettera e) dell'articolo, è una delle due ipotesi in cui la Cassazione entra anche nel merito della vicenda e non solo nelle questioni di diritto. Il potere cognitivo è piuttosto ristretto, in quanto la Suprema Corte deve soltanto compiere un giudizio sull'effettiva decisività della prova, ovvero la sua capacità di incidere sul giudizio finale in modo da poter effettivamente portarlo ad un esito differente. La prova stessa poi, deve essere stata ritualmente richiesta dalla parte, dal 2006 anche nell'istruzione dibattimentale, e non ammessa dall'organo giudicante.
Carenza o manifesta illogicità della motivazione
Il più particolare e controverso dei motivi di ricorso, dato che presuppone un potere di cognizione della Suprema Corte ma non ne indica il metro. Modificato nel 2006, con l'aggiunta della precisazione ovvero da altri atti del processo specificatamente indicati, questa previsione ha sempre creato notevoli dubbi sull'effettivo potere cognitivo della Suprema Corte, se potesse cioè quest'ultima superare il parametro dell'art.606 e valutare alla stregua di altre disposizioni. A rendere più complicata la situazione è l'art.546 c.p.p., che pone l'obbligo della motivazione della sentenza pena nullità della stessa, obbligo che non si esaurisce nella sola esistenza di una forma di motivazione ma anche al suo interno delle ragioni che hanno portato il giudice ad escludere delle prove, ammetterne delle altre e a giudicare secondo certi canoni.
A chiarire ulteriormente questa situazione è intervenuta una sentenza della stessa Corte Suprema a Sezioni Unite, emanata il 26 febbraio 1991, la quale ha tracciato un confine logico ovvio, rimarcando anche le intenzioni originarie del legislatore, che nel progetto preliminare delineava presente la omissione della motivazione «anche dalla mancanza di singoli momenti esplicativi», ma ponendo un decisivo parametro di chiusura, ovvero che il vizio risulti «dal testo del provvedimento impugnato; occorre cioè che l'omissione appaia tale nello stesso sviluppo logico del provvedimento e non nella diversa prospettiva addotta dal ricorrente».Di questa idea testualmente Gilberto Lozzi in "Lezioni di Procedura Penale" tutte le edizioni, pagg.700-701 Secondo la Corte Suprema il ricorso è pertanto effettuabile soltanto qualora tutte le nullità relative alla motivazione siano riconducibili all'ipotesi dell'art.606, ovvero che la mancanza di motivazione sia desumibile dal testo del provvedimento e, dal 2006, da un atto del processo che abbia contribuito a formare la sentenza. Su quest'ultima aggiunta va precisato che l'atto contestato dall'impugnante per nullità di vizio della motivazione va comunque rapportato alla sentenza, in quanto la nullità degli atti del processo è prevista espressamente dalla lettera c) dell'art.606 comma 1. Non considerare questo particolare regime porterebbe a far contrastare l'art.569 (ricorso per "saltum") che non permette il ricorso immediato in Cassazione per i motivi d) ed e) del 606, convertendo il ricorso in Appello. Paradossalmente un ricorso per carenza di motivazione in un atto del processo sarebbe a quel punto plausibile nel ricorso per saltum utilizzando la lettera c), vanificando gli sforzi del legislatore di lasciare i problemi di merito ai primi due gradi di giudizio.
Una situazione particolare si crea quando la sentenza sia logica ma smentita totalmente dagli atti del processo. Questo avviene in tre ipotesi: una condanna con prova inesistente, una condanna con prova travisata, una condanna con mancata valutazione di una prova indicata dalla parte. La prima ipotesi rientra agevolmente richiamando la violazione di norma processuale. Caso emblematico è quello dell'acquisizione di prove vietate o in ammissibili, per le quali l'art.191 c.p.p. le rende inutilizzabili e come se fossero inesistenti. Il terzo caso è oggi previsto dalla lettera e) come modificata nel 2006, visto che sono stati inclusi anche gli atti del processo. Più problematico è il secondo caso, quello del travisamento della prova. Non si può parlare di travisamento in modo unitario, potendo esserci un travisamento degli atti, con richiamo ad uno o più atti processuali inesistenti, o un travisamento delle risultanze, nel qual caso l'atto esiste ma il suo significato probatorio viene completamente o in parte stravolto da un errato apprezzamento del giudice. La prima situazione è in realtà una peculiarità del primo caso già visto (prova inesistente o assunta irregolarmente), mentre la seconda ha creato notevoli problemi di incostituzionalità, essendo fino al 2006 non impugnabile un provvedimento se il travisamento non fosse espressamente inserito nel testo della decisione.
Procedimento Predibattimento Il ricorso può essere presentato da una parte o da un suo difensore, che deve essere iscritto ad un albo speciale predisposto dalla Corte stessa. In mancanza viene nominato uno d'ufficio. Dopo l'avvenuta impugnazione, il Presidente della Cassazione assegna il ricorso ad una delle sei sezioni della Corte a seconda della materia e di altri criteri stabiliti dall'ordinamento giudiziario. Se rileva l'inammissibilità del ricorso, lo assegna alla Settima Sezione Penale, cosiddetta "Sezione Filtro", composta dai magistrati di Cassazione delle altre Sezioni Penali che vi si alternano a rotazione biennale. Entro 30 giorni la sezione adita si riunisce in camera di consiglio e decide se effettivamente esiste la causa evidenziata dal Presidente. In mancanza rimette gli atti a quest'ultimo. La Cassazione si riunisce, come in civile, a "Sezioni Unite" quando deve decidere una questione sulla quale esistono pronunce contrastanti della Corte di Cassazione stessa o per questioni di importanza rilevante.
Decisioni in camera di consiglio Il rito camerale di Cassazione è previsto dall'art.611 c.p.p.
Il richiamo negativo all'art.442 riguarda i casi di giudizio abbreviato.
Dibattimento Qualora non si proceda in camera di consiglio, l'art.614 prevede l'ovvia fase dibattimentale. Non ci sono particolarità da sottolineare rispetto alle omologhe fasi di grado inferiore, come stabilisce lo stesso articolo al comma 1°. Una delle deroghe più importanti è la non necessaria comparizione delle parti private, sostituibili dai loro difensori.
Non esiste un'istruzione dibattimentale, dato che la Cassazione non ha una cognitio facti e gestis e, pertanto, non è neanche necessario un intervento diretto dei difensori.
Sentenze e provvedimenti Particolare del giudizio di Cassazione è che la sentenza non viene emanata dopo la chiusura del dibattimento, ma subito dopo il termine dell'udienza pubblica. Tuttavia il presidente può decidere di differire la deliberazione ad un'udienza successiva se le questioni sono numerose o particolarmente importanti e complesse.
Sostanzialmente, sono quattro i tipi di sentenza che la Corte può emettere: Sentenza di inammissibilità: viene emanata se il ricorso è inammissibile nonostante abbia superato il vaglio del controllo preliminare e la parte predibattimentale Sentenza di rigetto: la Corte rigetta ogni richiesta confermando la sentenza precedente Sentenza di rettificazione: ex art.619 c.p.p., nel caso di errori di diritto della motivazione o a richiami errati a indicazioni dei testi di legge. Gli errori non devono essere decisivi al fine della decisione, altrimenti la Corte deve annullare la sentenza del grado inferiore. C'è anche un'altra ipotesi di rettificazione, ovvero quando sia intervenuta una legge più favorevole all'imputato.