L’appellativo di Sua Eccellenza, abbreviato: S.E., è un trattamento di antica origine, adottato dalle consuetudini e convenzioni protocollari in campo amministrativo, giudiziario, politico-militare, religioso e nobiliare di numerosi paesi.

Esso è utilizzato in presenza delle cariche cui è rivolto con l'espressione di Vostra Eccellenza, abbreviato: V.E., Sua Eccellenza, le Loro Eccellenze, abbreviato: LL.EE., e per gli stranieri, ed in ambiente internazionale diplomatico, Votre Excellence o Your Excellency, Y.E. La variante ecclesiastica di Sua Eccellenza Reverendissima, abbreviata: S.E.R., è riservata a vescovi e arcivescovi.

Usi Nel cerimoniale diplomatico, si riserva tale trattamento agli ambasciatori residenti e consoli di carriera o onorari. L'appellativo è anche utilizzato, nelle cerimonie ufficiali, per rivolgersi ad un capo di Stato o ad un ministro.Ad esempio, il protocollo della Santa Sede e quello del gran magistero del SMOM prevedono l'uso del trattamento per i Capi di Stato in visita al sommo pontefice ed al principe sovrano e gran maestroampl. cfr. Cassani Pironti, F., Ordini in ordine, Laurus Robuffo, Roma, 2004, pag. 127 ss.

Nella tradizione nobiliare, il trattamento di eccellenza veniva riconosciuto dal sommo pontefice e dai sovrani ai capi delle più importanti casate, talora ad alcune consorti, al principe assistente al Soglio pontificio e a numerosi altri componenti della corte pontificia.

Nella Chiesa cattolica, il trattamento di eccellenza è inoltre riservato ai vescovi, arcivescovi ed patriarchi, eccezione fatta per i cardinali, i quali hanno diritto al trattamento di eminenza. Va precisato che tali trattamenti vanno accompagnati dall'aggettivo "reverendissima".

Uso in Italia

Il trattamento in Italia è ancora utilizzato per i prefetti in sede; inoltre, è tradizione riservare tale trattamento al primo presidente e al procuratore generale della Cassazione, ai presidenti delle Corti di Appello e ai procuratori generali.

L'assegnazione del trattamento venne disciplinata dal : l'art. 4 del decreto statuiva infatti che i personaggi compresi nelle prime quattro categorie dell'ordine delle precedenze:

Sulla base di questa normativa beneficiarono del privilegio anche i presidenti delle Corti di Appello, i gradi vertice (compresi generali di corpo d'armata, generali di squadra aerea e ammiragli di squadra) delle forze armate, i prefetti in sede ed il capo della Polizia. In conseguenza, il trattamento entrò nella prassi sino a quando il ne stabilì l'abolizione con questa frase:

Tale decreto, però, non fu sempre seguito: ciò diede adito a comportamenti diversi per cui la Presidenza del Consiglio diramò la Circ. 23.V.1950 n. 39568 con la quale precisava che il titolo era stato abolito con il D.L.Lgt. del 1945 e che comunque il trattamento di eccellenza non veniva menzionato negli atti ufficiali dello Stato.

Tuttavia la circolare non ottenne alcun effetto chiarificatore, lasciando invariata l'anomalia di una legge non sempre seguita.Santantonio, M., Il cerimoniale nelle pubbliche relazioni, Gesualdi ed., Roma, 1998. Si precisa che il decreto legislativo luogotenenziale n. 406/1945, non deve essere convertito in legge, poiché decreto delegato, e non decreto legge.

Nel 1996 uno scritto del ministro dell'Interno di allora, Giorgio Napolitano, impartì al riguardo disposizioni precise concernenti però solo la stesura di proprie lettere: l'uso di S.E. non poteva essere rivolto a giudici e prefetti.

Correttamente, possono essere appellati "eccellenza" gli ambasciatori titolari di ambasciate, i vescovi ed arcivescovi, e i sommi gradi dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Uso nella Repubblica di San Marino L'appellativo è usato sempre ed esclusivamente, sia nella forma orale che scritta, per i due Capitani Reggenti in carica.

Uso ecclesiastico Per effetto del decreto Sanctissimus della Sacra congregazione del cerimoniale del 31 dicembre 1930 la Santa Sede concesse ai vescovi cattolici il trattamento di "eccellenza reverendissima" (in latino excellentia reverendissima). Negli anni successivi alla prima guerra mondiale il trattamento di "eccellenza", proprio degli ambasciatori e già dato ai nunzi apostolici era già stato riferito ai vescovi. L'aggettivo "reverendissima" serviva a distinguere il titolo ecclesiastico dal titolo di "eccellenza" dato a personalità civiliIn apertura di lettera, sulla base dei rapporti intercorrenti tra chi scrive ed il destinatario, si potrà esordire con appellativi quali: "Eccellenza", o "Cara eccellenza", o "Gentile eccellenza", ovvero si potrà ricorrere ad un titolo accademico magari più gradito all'interessato.

L'istruzione Ut sive sollicite della Segreteria di Stato della Santa Sede rese opzionale l'aggettivo "reverendissima":

e confermò il trattamento di "Eccellenza" per i vescovi, per il decano del Tribunale della Rota Romana, per il segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e per il vicecamerlengo

Secondo la lettera del decreto del Sanctissimus del 31 dicembre 1930, anche ai patriarchi era riservato il trattamento di "eccellenza reverendissima", ma in pratica la Santa Sede continuò a rivolgersi a loro con il trattamento di "beatitudine", che fu formalmente sanzionato con il motu proprio Cleri sanctitati del 2 giugno 1957. can. 283, § 10

Note

Voci correlate Protocollo (cerimoniale) Cerimoniale

Altri progetti

Categoria:Gerarchia cattolica Categoria:Appellativi onorifici