Il diritto al nome è un attributo della personalità che è utilizzato per individuare e identificare una persona. Si tratta di un carattere distintivoUmberto Breccia, Immagini del diritto privato: Volume I. Teoria generale, fonti, diritti., Giappichelli, 2013 - ISBN 88-348-8897-9, al fine di garantire all'ordinamento giuridico la possibilità di distinguere fra loro i soggetti, e necessario per l'identificazione del portatorePer la persona fisica, Adriano De Cupis, Il diritto all'identità personale, Giuffrè, 1949; è proprio sia della persona fisica che di quella giuridica e in genere è soggetto a tutela in entrambi i casi.
Persone fisiche Il nome, per le persone fisiche, comprende: Il prenome, o nome di battesimo: è dato dai genitori all'atto della registrazione presso l'ufficio di stato civile. Il cognome, o il nome patronimico: è il nome della famiglia, volto a distinguere una persona da altri membri della società. Con poche differenze questa è una strutturazione del concetto di nome che si riscontra comune alla maggior parte delle legislazioniPer l'Italia, Codice Civile, art. 6; in particolare il c. II sancisce che "Nel nome si comprendono il prenome e il cognome".. Regole di dettaglio possono disciplinare l'uso di nomi composti da più parole sia nel prenome che nel cognome; per il prenome, in particolare, dato l'uso presso talune culture di dare al nato più nomi propri, possono sussistere regolamentazioni che assumono come prenome legalmente significativo la prima parola se questa è seguita da virgola, ovvero tutte le prime parole separate da spazi e non da virgole.
Le garanzie e le limitazioni in genere riconosciute per l'utilizzo del nome di persona comprendono immutabilità, imprescrittibilità, inalienabilità, inestimabilità, irrinunciabilità e intrasmissibilità. Il nome di un cittadino, cioè, non può essere mutato (contro la volontà dell'interessato), fatto decadere, ceduto (contro corrispettivo), valutato (in termini di valore materiale), abbandonato dal suo portatore, trasmessoIn proposito, Giusella Finocchiaro, Diritto all'anonimato: anonimato, nome e identità personale, Wolters Kluwer Italia, 2008 - ISBN 88-13-28235-4.
Diritto romano
In diritto romano i nomi erano tre (sistema dei tria nomina): praenomen, nomen, e cognomen; potevano aggiungersi a questi, ma senza valore giuridico, lo agnomen, un secondo cognome, e nei casi di adozione un riferimento a questa condizione. Induce in equivoco, nel diritto commerciale di età romana, il nomen proprium, che si riferisce non già alla persona, bensì al nome distintivo del contratto tipico (nomen proprium contractus), elemento essenziale del contratto consensuale di buona fedeIn proposito, Letizia Vacca, Diritto romano, tradizione romanistica e formazione del diritto europeo: giornate di studio in ricordo di Giovanni Pugliese (1914-1995), ed. Wolters Kluwer Italia, 2008 - ISBN 88-13-27293-6.
Presso i Romani era consentito mutarsi il nome, purché per fini non perniciosi o fraudolenti; la nozione si ricava da un rescritto dell'imperatore Diocleziano, diretto a Giuliano, che è stato incluso nel Corpus Iuris Civilis (Cod. libr. IX, titolo XXV)Il testo recita: «Sicuti in initio, nominis, cognominis, praenominis impositio, recognoscendi singulos, libera est privatis: ita eorum immutatio, innocentibus periculosa non est. Mutare itaque nomen, vel praenomen, sive cognomen, sine aliqua fraude licito iure, si liber es, secundum ea, quae saepe statuta sunt, minime prohiberis: nullo ex hoc praeiudicio futuro.».
Attribuzione del nome
La scelta del nome del figlio o dell'adottato è pressoché ovunque lasciata alla discrezione dei genitori, o di coloro che hanno la potestà del registrando o un potere decisionale (giudici), anche se in alcune culture esistono norme speciali che circoscrivono la libertà di assegnazione del nome della persona. Queste norme generalmente si limitano a porre ridotti vincoli alla scelta del nome da parte dei genitori al fine di evitare l'apposizione di nomi ridicoli o degradanti o che si prestino a malintesi anche di natura sessualePer l'Italia, ad es., si vedano gli artt. 33, 34 e 35 del D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in G.U. 30.12.2000 ("Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento di Stato Civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio del 1997, n. 127”).. A questo proposito, ha generato un vivace dibattito in sede giudiziale la volontà di numerose coppie di genitori di attribuire il nome Andrea a neonati di sesso femminile, in quanto nome tradizionalmente maschile in Italia, ma ormai invalso anche al femminile per via della globalizzazione.
Diritto al nome Con la locuzione "diritto al nome" ci si riferisce, particolarmente in Italia, al diritto del cittadino di non subire coattive variazioni ope legis del suo nome originario; la costituzione italiana prescrive infatti, all'art.22, che nessuno può essere privato (fra l'altro) del suo nome per motivi politici. La disposizione trae la sua origine, primariamente, da quanto accaduto poco tempo prima durante il Fascismo allorché, durante una più ampia campagna di "italianizzazione", furono coattivamente modificati i nomi e i cognomi di origine straniera, trasformandoli in modo da eliminare qualsiasi retaggio linguistico non italiano o latinoPer la de-slavizzazione si veda ad esempio Paolo Parovel, L'identità cancellata. L'italianizzazione forzata dei cognomi, nomi e toponimi nella "Venezia Giulia" dal 1919 al 1945, Trieste, Eugenio Parovel Editore, 1985. Infatti, secondo studi sui lavori preparatori alla stesura della costituzione, inizialmente la norma avrebbe dovuto ricomprendere un generico e assoluto divieto di modifica non limitato alla motivazione politica, tuttavia il testo fu poi emendato nel senso definitivo poiché l'articolo interessato già trattava di altri importanti diritti (capacità giuridica e cittadinanza) legittimamente suscettibili di limitazione, e solo a fini di brevità e omogeneità del testo anche lo jus nominis finì garantito solo contro i motivi politici. Il costituente Vittorio Badini Confalonieri obiettò che, conseguentemente, si sarebbe potuto perdere il nome per qualsiasi motivo non politico, ma i lavori della I sottocommissione avevano appunto redatto inizialmente un testo non selettivo; tuttavia la materia studiata per la redazione di questo articolo riguardava proprio esempi di privazione "politica" del nome patita da ebrei e allogeniVittorio Falzone, Filippo Palermo, Francesco Cosentino (tutti del segretariato generale della Camera Dei Deputati), La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori, Colombo ed., Roma, 1949 (?). In questo senso si parla di diritto al nome come di diritto a non perderlo contro la propria legittima volontà, ad esempio per abusi dell'autoritàPhilippe Nérac, La protection du nom patronymique en droit civil, Presses universitaires de France, Parigi, 1975.
Il concetto di diritto al nome però è più ampio e comprende anche il diritto di ciascun individuo ad averne uno, istituto giuridico oggetto di alcune dichiarazioni solenni segnatamente riferite ai diritti dell'infanzia, per le quali il bambino ha espressamente diritto ad avere un nomeSi veda per esempio la Declaración de los Derechos del Niño (Dichiarazione dei Diritti del Bambino) della Repubblica Dominicana, Principio 3.. Così si esprime infatti la Convenzione sui Diritti del Bambino elaborata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 Convention on the Rights of the Child, art. 7 e già diversi sono gli atti di recepimento in diversi paesi. In realtà il concetto sussisteva anche in ordinamenti di molto precedenti, sia pure più genericamente e quindi non limitatamente all'infanteIn Italia, ad es., il Codice Civile già prevedeva all'art. 6 (rubricato proprio come "Diritto al nome"), I c., che "Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito".. Vi sono inoltre state teorizzazioni che leggono questo senso della locuzione "diritto al nome" come nitido esempio di un diritto di fonte consuetudinaria.
Il diritto al nome riconosciuto al nuovo nato o all'adottato si accompagna in genere ad un contestuale obbligo in capo al genitore di effettuare una registrazione anagrafica, presso uffici di stato civile o assimilati, dando così inizio ai rapporti fra lo stato e l'individuo; contestualmente (poiché l'obbligo di registrazione è da adempiersi in brevissimo tempo, spesso nelle 24 ore, dal parto) inizia in genere la capacità giuridica del nuovo iscritto. Secondo alcune elaborazioni, il nome diviene così un riassunto dello stato civile della personaÉtienne-Ernest-Hippolyte Perreau, Le droit au nom en matière civile, Librairie de la société du recueil Sirey, 1910. Secondo altre, al diritto soggettivo della persona si oppone un'interpretazione pubblicistica per la quale l'impiego del nome (insieme con l'obbligo di usarlo senza poterne disporre o modificarlo) risponderebbe ad esigenze statuali di "polizia civile"Marcel Planiol, Traité élémentaire de droit civil, Parigi, 1954. Durante la Rivoluzione francese, del resto, fu proprio in questo senso emesso un decreto che vietava di assumere nomi diversi da quelli originari esattamente per evitare che i nobili si sottraessero alla riconoscibilitàDecreto del 23 agosto (6 fruttidoro) del 1794..
Un altro caso di diritto al nome riguarda situazioni di coniugio. Il matrimonio può comportare che uno dei due coniugi possa, o talora debba, aggiungere o sostituire al suo cognome di nascita quello del/della coniuge, e possono sussistere norme di disciplina dell'uso del nome acquisito in caso di premorienza del coniuge dal quale lo si era acquisito. Se ne parla in termini di "diritto al nome" in quanto la prescrizione che ne sanciva l'obbligo, poteva essere oggetto di un diritto del coniuge da rinominare (in genere la donna) ad ottenere il rispetto della norma stessa. Anche a proposito di separazione dei coniugi e divorzio può rappresentarsi un interesse del soggetto che aveva acquisito per matrimonio il cognome del coniuge a conservarlo anche dopo l'interruzione del vincolo nuziale;
In Germania, ove convolando a nozze si può scegliere anche un "nome di famiglia" (ehename), da sostituire, aggiungere o premettere a quello originario e da condividere con il coniuge e l'eventuale prole, il diritto al nome è però interpretato come insorgente solo in caso di uso non autorizzato da parte di non avente titolo e gestito come controversiaCodice Civile tedesco, versione tradotta, sezione 12..
Linearità del cognome Il cognome, rappresentando un carattere distintivo della famiglia, si trasmette da uno o entrambi i genitori al figlio, e analogamente può accadere in caso di adozione (anche in aggiunta a un eventuale cognome originario). In Spagna, ad esempio, è uso attribuire al nuovo nato due cognomi, tradizionalmente il primoPoiché anche i genitori hanno doppio cognome. cognome paterno e il primo cognome materno. In altri paesi, come la Bulgaria, il prenome del padre diventa il secondo nome dei figli, ed il cognome ereditato è quello paterno; dunque, il nome del padre è automaticamente inglobato nel nome dei figli, declinandosi al femminile in caso di figlie femmine: è così che il figlio maschio e la figlia femmina di un ipotetico Milev Josif Dermendžiev potranno essere chiamati rispettivamente Georgi Milev Dermendžiev e Ivanka Mileva Dermendžieva.
La materia della linearitàDistinta dal lignaggio, che è concetto dell'antropologia. si integra con quella riguardante la filiazione; in molti ordinamenti è anche in uso il principio del favor filiationis, che prevede una priorità nel soddisfacimento degli interessi oggetto di vertenza con preferenza verso quelli dei figli.