La pena di morte in Israele è stata per lungo tempo desueta in quasi tutte le circostanze. Lo stato israeliano ha ereditato molte delle sue leggi dal Mandato britannico della Palestina, il cui codice penale prevedeva la condanna a morte per alcuni reati, ma nel 1954 ha abolito tale pena tranne che per i casi di genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, crimini contro il popolo ebraico e tradimento militareLegge ebraica Ira Kasdan.

Nella storia di Israele risulta un solo civile condannato a morte, non classificato come soldato, Adolf Eichmann, impiccato nel 1962 per crimini di guerra nazisti relativi alla Shoah. In precedenza c'era stata l'esecuzione di Meir Tobianski, soldato israeliano che aveva combattuto la guerra arabo-israeliana del 1948 e che era stato accusato falsamente di tradimento: giudicato colpevole, venne condannato a morte tramite fucilazione (30 giugno 1948). .

Il 30 marzo 2026, però, il parlamento israeliano ha approvato una nuova legge sulla pena di morte contro i terroristi (n. 5786/2026), la quale, nell'allargare la casistica di applicazione delle pena capitale, estende, anche all'ideazione e alla gestione della nuova normativa, il doppio regime di giurisdizione esistente: 'ordinaria' in Israele, a Gerusalemme Est e, comunque, per i cittadini israeliani, 'militare' nei Territori occupati. In particolare:

L'art. 3 prevede la sentenza capitale (o, in casi eccezionali non meglio definiti, l'ergastolo) come unica pena da irrogarsi a chiunque, abitante nei territori occupati della zona detta dagli israeliani Giudea e Samaria (esclusa quindi Gerusalemme Est), «eccettuati i cittadini e i residenti israeliani» (excluding an Israeli citizen or an Israeli resident), causi la morte di qualcuno, «ove tale atto costituisca un atto di terrorismo come definito dalla legge contro il terrorismo n. 5776/2016». Deputati all'applicazione di tale normativa, con regole e procedure semplificate, sono i tribunali militari competenti sui territori occupati. La pena così irrogata non è passibile di riforma o mitigazione da parte dell'autorità militare e deve essere tassativamente eseguita entro novanta giorni, salva la possibilità, attribuita dall'art. 5 al primo ministro, di richiedere alla corte militare un'ordinanza di rinvio per un periodo non superiore a 180 giorni. Il regime carcerario dei condannati è reso particolarmente duro. Una traduzione non ufficiale in inglese del testo della legge, approvato in prima lettura e portato all'esame del parlamento per la seconda e la terza previste dalla procedura legislativa israeliana, è reso disponibile online dal centro legale arabo-palestinese Adalah ed è stato utilizzato per le citazioni sulla presente voce:

L'art. 6, modificando le preesistenti disposizioni del Codice penale, introduce la pena di morte o l'ergastolo come pene obbligatorie, o l'una o l'altra necessariamente (and one of these punishments only), per il crimine di omicidio intenzionale finalizzato a «negare l'esistenza dello Stato d'Israele». La norma trova un'applicabilità di carattere generale e quindi, almeno teoricamente, anche contro i cittadini israeliani.

La legittimità della nuova legge è stata posta in dubbio anche all'interno d'Israele e «diverse organizzazioni e politici hanno presentato ricorso alla Corte Suprema di Giustizia contro la legge, e la Corte ha ordinato allo Stato di rispondere entro il 24 maggio». Secondo il ricorso dell’Associazione per i diritti civili in Israele (ACRI), in particolare, la legge sarebbe passibile di doveroso annullamento in quanto: «incostituzionale, discriminatoria e, per quanto riguarda i palestinesi della Cisgiordania, senza base legale» probabilmente a causa della conclamata incompetenza del parlamento israeliano a legiferare su una popolazione soggetta a occupazione militare. Infatti, alla stregua del diritto internazionale, Giudea e Samaria costituiscono un 'territorio occupato', e conseguentemente l'attività normativa al loro interno è demandata all'autorità militare d'occupazione (e non al parlamento della potenza occupante). È proprio in base a tale presupposto che, il 17 maggio 2026, previa richiesta in merito da parte del ministro della difesa Israel Katz, il responsabile militare dei territori occupati, generale Avi Bluth, ha emanato un'ordinanza che prevede l'irrogazione obbligatoria della pena di morte (o in casi eccezionali dell'ergastolo) per gli abitanti della Cisgiordania (esclusi cittadini e residenti di Israele) riconosciuti come terroristi dalle corti militari, i quali abbiano agito allo scopo di «negare l'esistenza dello Stato d'Israele o l'autorità del comandante militare di zona».

La normativa del 2026 è stata aspramente criticata da ONG, osservatori e giuristi, non solo perché ha esteso il campo di applicazione della pena di morte, ma anche per il fondato timore che il testo di legge sia formulato per poter essere applicato a un palestinese che uccide un israeliano, ma in nessun caso a un israeliano che uccide un palestinese; configurandosi dunque come, di fatto, una pena di morte su base etnica.

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