Il diritto sull'opera cinematografica in Italia è disciplinato dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto d'autore. In particolare negli articoli da 44 a 50
Per opera cinematografica s'intende quella creazione intellettuale e artistica che consiste in una serie di immagini che, quando vengono mostrate in successione, danno l’impressione del movimento. Questo tipo di opera è diverso da un semplice “film”, che indica il prodotto industriale, la pellicola impressionata. Perché è considerata un’opera d’arte originale e creativa, che riflette la personalità e lo stile dell’autore. Per essere considerata un’opera cinematografica, l’opera deve essere originale e unica, in modo da poter essere attribuita all’autore specifico.
L'opera cinematografica è protetta da diritto d'autore, tranne che per i film di semplice documentazione (cioè privi di particolare creatività) ai quali si applicano le disposizioni relative ai diritti connessi (diritti sulle fotografie non creative).
La legge La legge n. 633 del 22 aprile 1941 è una legge che tutela il diritto d'autore e altri diritti connessi al suo esercizio. Essa protegge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono opere dell'ingegno aventi "carattere creativo", quelle produzioni intellettuali che possiedono i requisiti dell'originalità (in riferimento alla forma espressiva o rappresentativa che deve mostrare l'"impronta della personalità del suo autore") e della novità oggettiva (l'opera risulta oggettivamente unica se univocamente attribuibile a un dato autore). La bellezza di questa definizione, all'apparenza un po' ostica, sta nel suo fine di salvaguardare la libera circolazione di idee, informazioni, opinioni, etc., non sottoponendole ad alcuna restrizione o limitazione di legge, per cui il diritto d'autore tende a regolamentare solo la forma e non già il contenuto delle opere creative, che resta pertanto di libera fruizione sociale.
La legge, infatti,presenta una sezione specifica appositamente per le opere cinematografiche (Sezione III - Opere cinematografiche), che ne disciplina i diritti di utilizzazione economica. Essa comprende gli articoli dal 44 al 50, che trattano argomenti come la titolarità dei diritti sulle opere cinematografiche, la durata dei diritti, il diritto di sincronizzazione e il diritto di distribuzione.
L'articolo 44 stabilisce che l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica e il direttore artistico sono considerati coautori dell’opera. L'articolo 45 stabilisce che l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta a chi ha organizzato la produzione dell’opera. L'articolo 46 stabilisce che il produttore dell'opera cinematografica ha il diritto esclusivo di sincronizzare l'opera con altre opere protette, come musiche o testi letterari. L'articolo 46-bis stabilisce che il produttore dell'opera cinematografica ha il diritto esclusivo di distribuire l'opera in qualsiasi forma, compresa la vendita o il noleggio. L’articolo 47 stabilisce che il produttore ha facoltà di apportare le modifiche necessarie per l’adattamento cinematografico alle opere. L’articolo 48 stabilisce che la menzione dei nomi degli autori nella proiezione della pellicola cinematografica, con l’indicazione del loro contributo nell’opera, sia loro diritto. L’articolo 49 stabilisce che gli autori delle parti letterarie o musicali dell’opera possono riprodurle o utilizzarle separatamente. L’articolo 50 stabilisce che se il produttore non porta a compimento o non fa proiettare l’opera entro tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, gli autori di queste possono disporre dell’opera stessa liberamente.
Opera cinematografica come opera complessa L'opera cinematografica presenta caratteristiche comuni sia alle opere collettive che alle opere composte:
un'opera collettiva, poiché tutti i contributi creativi (e non) che concorrono alla sua produzione vengono coordinati e profondamente elaborati dal regista, il quale dovrebbe essere individuato come il solo autore dell'opera complessiva, così come peraltro avviene nell'immaginario popolare; un'opera composta, in quanto frutto della collaborazione creativa di più soggetti che, essendo di fatto determinanti per il risultato finale, il legislatore ha inteso porre sullo stesso piano di coautorialità;
Dunque per il diritto italiano l'opera cinematografica è un'"opera composta" da: Soggetto: opera letteraria, eventualmente derivata da precedente opera letteraria, che svolge argomento e intreccio destinati a essere narrati in forma cinematografica e serve come base per la stesura della sceneggiatura; Sceneggiatura: opera del genere drammatico-letterario che indica dettagliatamente e distintamente in quadri, sequenze e piani, gli ambienti, i personaggi, le situazioni e le azioni che dovranno formare oggetto della ripresa cinematografica e contiene altresì il dialogoGreco P. - Vercellone P., I diritti sulle opere dell'ingegno, Utet, Torino, 1974 Musica: creata appositamente per essere utilizzata nell'opera cinematografica; Regia (Direzione Artistica).
Costituzione del diritto Il diritto sull'opera cinematografica nasce con la fissazione della stessa.Il luogo di prima pubblicazione dell'opera cinematografica è considerato equivalente al luogo di fabbricazione. Questo significa che, indipendentemente dal luogo in cui l'opera viene presentata per la prima volta al pubblico, il luogo di fabbricazione dell'opera è considerato come il luogo di prima pubblicazione ai fini della tutela del diritto d'autore.
Per garantire la protezione del diritto d'autore, esistono degli obblighi di deposito per le opere cinematografiche. In Italia, è necessario depositare una copia dell'opera presso il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo (Mibact), nel Pubblico Registro generale delle opere protette. Questo registro serve a garantire che tutte le opere cinematografiche siano regolarmente depositate e che i diritti d'autore siano rispettati. Fino al 2018, era anche possibile registrare l'opera nel Pubblico Registro Cinematografico istituito presso la SIAE.
Per le opere cinematografiche destinate a essere poste in commercio o cedute a qualunque titolo, è fatto obbligo di apporre un contrassegno SIAE, il cosiddetto "bollino", sul supporto materiale contenente l'opera. Questo serve a garantire che l'opera sia stata regolarmente depositata e che i diritti d'autore siano stati rispettati. In caso di inottemperanza di questo obbligo, sono previste pesanti sanzioni per chi acquista, vende o scambia prodotti privi del bollino SIAE.
Contratti È importante sottolineare che, nella prassi, si inizia la lavorazione di un film solo dopo la stipulazione di numerosi contratti, con cui il produttore mira a prevenire eventuali controversie per disciplinare l'attività lavorativa. I contratti interessano: i soggetti alla legge sul diritto d'autore (regia, soggetto e sceneggiatura, musica); gli autori delle altre opere d'ingegno non nominate nella legge ma necessarie per la realizzazione del film (scenografia, fotografia, costumi); gli attori; produttori esecutivi ed associati; distribuzione e noleggio; e altri ancora.
Soggetti del diritto Produttore È il titolare dei diritti di utilizzazione economica nei limiti dello sfruttamento cinematografico. Si considera, fino a prova contraria, produttore dell'opera cinematografica "chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica", a seguito dell'articolo 45 della lda (Legge sul Diritto d'Autore), che appunto sostiene che spetti al produttore l'esercizio di tali diritti. I limiti previsti sono dettati dall'articolo successivo (art. 46), che esprime che il produttore non possa eseguire o proiettare elaborazioni e traduzioni senza il consenso dai coautori (indicati nell'art. 44), ossia l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico. Se il diritto di diffusione viene ceduto al produttore, gli autori riceveranno un compenso da parte degli organismi di emissione, in base all'utilizzo delle opere via etere, cavo e satellite (art.46 bis). Se l'opera è registrata presso il Pubblico Registro Cinematografico, tenuto dalla SIAE prevale quanto risulta da questa pubblicità legale.
Coautori Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il regista.
Sempre il regista determina il momento di compimento dell'opera (il cosiddetto diritto di final cut) e si occupa di consegnare la pellicola al produttore.
Lo scenario è cambiato nel corso del tempo. Inizialmente, la figura del regista veniva, in parte, eclissata da quella del produttore. La contrapposizione regista-produttore non è mai veramente cessata, sebbene, almeno in Europa, non esita più nulla di paragonabile all'epoca dello studio system.
Durante l'epoca dello studio System, infatti, i produttori delle major americane potevano esercitare un'egemonia incessante, non concedendo in tal modo ai registi di avere il final cut, l'ultima parola sul montaggio dei loro film.
Attori Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono - in qualunque modo - opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico. Agli attori non vengono riconosciuti diritti sull'opera ma gli viene comunque riservato il diritto di menzione sulla pellicola cinematografica.
I contenuti del diritto Diritti del produttore Al produttore cinematografico spettano i diritti economici sull'opera, nei limiti del solo sfruttamento cinematografico della stessa. In particolare: ha il diritto di vietare l'uso del videogramma se ciò danneggia i suoi interessi industriali; ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.
In genere è già tutto previsto e spesso definito nei contratti, ma l'adattamento cinematografico può diventare terreno di conflitto e punto di equilibrio fra: il diritto del produttore a un'elaborazione non solo a fini estetici, ma anche tecnici ed economici, di soggetto, sceneggiatura e musica, circoscritto alla produzione dell'opera cinematografica; il diritto dei coautori all'integrità della loro opera, quando si ravvisi un pregiudizio al proprio onore o alla propria reputazione (derivanti dal formarsi nel pubblico di un errato giudizio sulla loro personalità in conseguenza di una scorretta comunicazione della loro opera). A dirimere un eventuale disaccordo sorto in tal senso tra produttore e uno o più dei coautori, interviene un collegio di tecnici nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, le cui decisioni ricoprono carattere definitivo.
Inoltre: egli gode dei diritti connessi del produttore cinematografico, disciplinati negli artt. 78-ter, legge n. 633/41 e seg.; salvo ove definito diversamente da contratto, non gode del diritto di elaborare, trasformare o tradurre l'opera cinematografica prodotta, diritti che s'intendono in capo ai coautori della stessa.
Diritti dei coautori Diritti patrimoniali I diritti patrimoniali sono i diritti esclusivi dell'autore di utilizzare economicamente la sua opera in ogni forma e modo, originale o derivato (art. 12 L.d.A; art. 2577 c.c.) e di percepire un compenso per ogni tipo di utilizzazione della stessa.