La Scuola nazionale dell'amministrazione (in sigla SNA; fino al 2013 Scuola superiore della pubblica amministrazione) è un istituto di formazione professionale per alti dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione italiana; dipende funzionalmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ha le sue sedi a Roma ed a Caserta, ed altri poli operativi in varie parti d'Italia.

Storia Venne istituita dall'art. 150 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come parte integrante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma l'effettiva operatività venne attuata col D.P.R. 29 maggio 1962, n. 576 che ne definì il regolamento di attuazione con la creazione degli organi direttivi, la nomina del primo direttore, la quantificazione delle risorse, l’individuazione della sede. Nel gennaio dell'anno successivo, veniva erogato il primo corso per funzionari dello Stato nella Reggia di Caserta. Il decreto del 1962 riconobbe alla Scuola una ulteriore competenza: lo studio per il perfezionamento dei metodi di selezione e formazione del personale.

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748, istituì la carriera dirigenziale nell'ambito dell'amministrazione statale, introducendo un nuovo compito per la Scuola superiore della pubblica amministrazione: la formazione dirigenziale. Questo rappresentò un rafforzamento del ruolo della Scuola, destinata a diventare un istituto di formazione per la preparazione delle élite amministrative. Tale nuova funzione si aggiunse a quella individuata dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1962, n. 472, che riguardava l’accesso alla carriera direttiva: la Scuola avrebbe organizzato il corso di reclutamento per funzionari per i vincitori di concorso, superato il quale si prendeva servizio nelle amministrazioni.Il D.P.R. n.472/1972 si occupò espressamente del “riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione” che individuava per la Scuola tre tipi di compiti: corsi di preparazione per il reclutamento degli impiegati direttivi, corsi di formazione dirigenziale, attività di sovrintendenza su istituti e scuole per il personale dello Stato. Un successivo intervento con la legge 10 luglio 1984, n. 301 stabilì quello che era definito come “regime transitorio di accesso” ai posti di primo dirigente. L’articolo 3 della Legge istituiva il corso-concorso di formazione dirigenziale cui destinava il 40% dei posti disponibili ogni anno. Si trattava di un corso “ad indirizzo spiccatamente professionale e basato essenzialmente sulle tecniche dirette ad assicurare la più razionale organizzazione dell’amministrazione e l’economicità, oltre che l’efficienza e l’efficacia della sua azione, in un quadro di approfondimento della cultura giuridico-amministrativa, socio-economica e tecnico-scientifica, indispensabili per l’esercizio delle funzioni dirigenziali”. Compariva così, nella legislazione, il concetto di Corso-concorso, che fu poi messo a punto dal Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29. Il D.lgs 30 marzo 2001, n.165, Art. 28 ha abrogato i precedenti riferimenti normativi ed è attualmente in vigore.

Alla Scuola era attribuito il ruolo centrale di coordinamento dell'attività formativa di tutte le amministrazioni statali (scuole e istituti ministeriali compresi) e la funzione di stimolo delle iniziative di aggiornamento e formazione. Il D.P.R 20 giugno 1977, n.701 disciplinò in modo dettagliato il funzionamento della Scuola in rapporto alle nuove attività da svolgere.

Negli anni successivi, le riforme del pubblico impiego portarono alla necessità di ridefinire i compiti della Scuola: ciò avvenne con il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che normaca circa lee attività della Scuola definita come organo della Presidenza del Consiglio, confermando la collocazione dell'istituto nell’organizzazione governativa di vertice.

La novità rilevante della riforma del 1993 risiedeva nella previsione della possibilità di accesso alla dirigenza da parte di esterni, anche solamente neolaureati, tramite un corso concorso selettivo di formazione da attuarsi presso la Scuola. Il completamento dell’ordinamento della Scuola venne attuato col. D.P.R 24 marzo 1995, n. 207 con cui si stabilivano la composizione e le competenze dei suoi organi secondo quanto prescriveva l'articolo 29 del d.lgs n. 29/1993. Successivamente la legge 15 maggio 1997, n. 127 modificava la normativa riguardante la Scuola con la previsione di un’ampia delega per il riordinamento della SSPA e delle altre scuole statali di formazione.

Una ulteriore riforma della Scuola avvenne poi in base alla delega sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio con il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287: questo provvedimento ribadiva che la Scuola aveva, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico finanziarie e la definiva “istituto di alta cultura e formazione”, e poi il Decreto legislativo del 1º dicembre 2009 n. 178 , emanato su delega prevista dall'art. 24 ne definì ulteriormente i compiti. Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 dispose la mutazione del nome da Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - SSPA a Scuola Nazionale dell’Amministrazione - SNA.

Ai sensi del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 - convertito con modificazione dalla Legge n. 114 dell’11 agosto 2014, art. 21 - confluirono nella Scuola le funzioni svolte da alcuni istituti formativi centrali allo stesso tempo soppressi: la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, l'Istituto diplomatico "Mario Toscano", la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno (SSAI), il Centro di Formazione della Difesa e la Scuola Superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche. Anche le sedi collocate sul territorio nazionale ad Acireale, Reggio Calabria e Bologna, furono soppresse e le loro attività furono affidate alle attuali due sedi di Roma e CasertaAll’adeguamento dell’ordinamento interno della Scuola si è successivamente provveduto con delibera del Presidente n. 2 del 23 febbraio 2015, approvata con D.P.C.M. 9 marzo 2015. Infatti, mentre il funzionamento e le norme fondamentali della SNA sono disciplinate dal citato D.Lgs. 178/2009 e, in parte, dal D.P.R. 70/2013, l’organizzazione interna è definita da delibere del Presidente, ai sensi dell’articolo 15, co. 1, del D.Lgs. 178/1999).

A giugno 2021 ai sensi del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113Legge 6 agosto 2021 n. 113 , la componente dirigenziale della Scuola viene riordinata con l’inserimento della nuova figura del "Segretario Generale" e un ulteriore impegno nella formazione delle figure professionali della PA. Attualmente affianca all’attività già svolta di qualificazione, riqualificazione e sviluppo dell’aggiornamento professionale del personale che opera negli uffici, anche l’attività di ricerca e di studio per l’individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e all’attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e ResilienzaPNRR Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. Rif. Gazzetta Ufficiale

Documento del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Gli organi Presidente: è il vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di Gestione. È nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, tra gli avvocati dello stato o professori universitari o soggetti equiparati, consiglieri parlamentari ed alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell’attività di formazione, d’intesa con il Segretario Generale e sentito il Comitato Scientifico, mediante la progettazione, la programmazione e la realizzazione di attività di partenariato con Università e Istituti di alta formazione nazionali e internazionali. Il Presidente, sentito il Segretario Generale, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore. Il Presidente nomina i docenti della Scuola, esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e redige il programma triennale e il programma annuale della Scuola d’intesa con il Segretario Generale, sentito il Comitato Scientifico consultivo. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Presiede il Comitato di gestione e il Comitato scientifico consultivo.

Vicepresidente è nominato dal Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, svolge le funzioni delegategli dal Presidente. In particolare, il Vicepresidente, su delega del Presidente, coordina l'attività didattico-scientifica dei Dipartimenti.

Segretario generale coadiuva il Presidente e il Vicepresidente, se nominato, e attua le delibere del Comitato di gestione. È responsabile del funzionamento della struttura interna e ne dirige le attività, assicurandone il coordinamento; sovraintende allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione didattica e scientifica; sovraintende alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria e propone il regolamento contabile e finanziario al Comitato di gestione che lo approva; è titolare del centro di responsabilità amministrativa; effettua la ricognizione dei fabbisogni di personale e la relativa programmazione; individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici, approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture; nomina i dirigenti della SNA. È nominato, sentito il Presidente, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione delegato. La durata dell’incarico è di quattro anni e può essere confermato.

Struttura didattico-formativa Il coordinamento dell'attività didattica della SNA è affidato - con la delibera organizzativa n. 1/2022- a sei Dipartimenti e cinque Aree didattiche e scientifiche che:

• attuano le specifiche direttive del Presidente;

• identificano i fabbisogni formativi delle Amministrazioni per progettarne i percorsi di formazione;

• sovraintendono alla erogazione e alla valutazione delle attività formative;

• collaborano nella progettazione e realizzazione di attività di ricerca scientifica e di progetti europei e internazionali.

I Dipartimenti sono strutture didattico-scientifiche con compiti di programmazione. Nello specifico: