Il commissario straordinario è un ufficiale del governo italiano, con poteri eccezionali e derogatori, limitati nel tempo.Articolo 11 della
Storia Gli incarichi di commissario straordinario vennero utilizzati per la prima volta durante il governo provvisorio temporaneo istituito nei territori conquistati all'Impero austriaco. Queste figure, conosciute come "commissario regio" avevano il compito di trasportare l'organizzazione politica, amministrativa e giudiziaria dal vecchio ordinamento austriaco al nuovo del Regno d'Italia. La nomina della figura spettava a Vittorio Emanuele II.
Durante il ventennio fascista questa figura di nomina governativa o prefettizia fu utilizzata in varie occasioni. Un esempio è quello della nomina di Renzo Ravenna come commissario straordinario a capo del Comune di Ferrara il 26 ottobre 1926.Ilaria Pavan, Il podestà ebreo. La storia di Renzo Ravenna tra fascismo e leggi razziali, pag. 46.
In tempi più recenti, con la legge 23 agosto 1988, n. 400, si fissarono le sue attribuzioni. In particolare si precisò: "al fine di realizzare specifici obiettivi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri, o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo".
Nel 1997 Paolo Costa, ministro dei lavori pubblici, decide, al fine di risolvere la situazione dei cantieri bloccati, di nominare un commissario per ogni cantiere, per un totale di 152 commissari. A tal proposito, nel 2001 la corte dei conti scriveva: “Proprio la soluzione del commissariamento e i relativi criteri di retribuzione dei commissari potrebbero avere indirettamente favorito il protrarsi di fattispecie sostanzialmente prive di sbocchi”. Ossia, visto che venivano pagati proprio a causa del blocco dei cantieri, i commissari erano incentivati a mantenere la situazione esistente.
Caratteristiche L'incarico è ricoperto da un dirigente della pubblica amministrazione italiana, ma talvolta anche una figura politica, o addirittura lo stesso organo che ordinariamente dovrebbe esercitare poteri nella materia in cui viene nominato in via straordinaria.
I commissari straordinari possono operare tramite procedure accelerate, e in deroga alla normativa vigente. Possono, ad esempio, assegnare senza bando di gara d'appalto, ma a propria discrezione, i lavori pubblici.Daria Simeone, "E i commissari oramai sono ordinari", DNews, 22 giugno 2009
Il Sole 24 Ore stimò in 10.000 il numero totale dei commissari attivi nel 2009, molti dei quali nominati per far fronte a situazioni di emergenza. Secondo tale rapporto il loro numero preciso non sarebbe noto a nessuno, neanche alla Corte dei conti, che ne monitora i costi e i risultati.
Il ruolo negli enti locali
Istituto da tenere distinto è il commissario straordinario per la gestione degli enti locali, denominato commissario prefettizio. Viene nominato a seguito dello scioglimento del consiglio comunale, con lo stesso decreto di scioglimento, adottato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno e deliberazione del Consiglio dei ministri, in esito ad una procedura avviata dal prefetto competente per territorio. Peraltro, iniziata la procedura ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, il consiglio e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente. Tale commissario assomma in sé i poteri del Sindaco, della giunta e del Consiglio e può essere affiancato da uno o più sub-commissari, ma non ha poteri speciali oltre quelli spettanti alle predette figure.
I casi di scioglimento del consiglio sono disciplinati dall'art. 141 del D.Lgs. 267/2000.
Il commissario straordinario nelle Regioni autonome Nelle cinque regioni autonome a statuto speciale quando viene sciolto un ente locale viene invece nominato un "Commissario straordinario" che assume i poteri di giunta e consiglio, in quanto il decreto è firmato dal Presidente della Regione, su istruttoria dell'assessore alle Autonomie locali. Di solito viene scelto per l'incarico un funzionario dell'Amministrazione regionale, anche in quiescenza. Possono esserci anche commissari straordinari per solo il vertice dell'ente locale o anche solo per il consiglio.
La commissione straordinaria per la gestione di enti locali sciolti per mafia
Una particolare ipotesi di scioglimento del consiglio (o degli organi di vertice di altri enti locali) è nella legge contro le infiltrazioni mafiose negli enti locali, prevista dagli articoli 143-146 del Testo unico degli enti locali, quando emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e amministrativi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
In questo caso lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e la gestione dell'ente è assicurata non da un commissario monocratico ma da una commissione straordinaria, composta da tre membri scelti fra funzionari pubblici e magistrati (di solito due provengono dalla Carriera prefettizia e uno dai dirigenti amministrativi dell'Amministrazione civile dell'Interno). La Commissione straordinaria dura in carica da un anno a diciotto mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi fino a due anni in totale, e a seguire fino al primo turno elettorale utile. Nella sanità Questo ruolo viene utilizzato anche nella guida della aziende sanitarie del Servizio sanitario regionale. La Regione infatti può nominare un commissario straordinario per sostituire il dirigente generale di un'azienda ospedaliera o sanitaria locale. Questa figura, a differenza dei DG, non ha limiti temporali definiti.
Analisi
È stato osservato che la figura, istituzionalizzandosi e perdendo il carattere di straordinarietà, rischia di rendere permanente una gestione emergenziale della pubblica amministrazione. La loro indennità d'incarico prevede solitamente fino al 40-60% in più degli stipendi ordinari: l'esborso totale per lo Stato è calcolato in un miliardo di euro di compensi l'anno.
Il passaggio del potere dall'amministrazione ordinaria ai commissari causerebbe inoltre la perdita di due tipi di controllo sull'operato dell'amministrazione:
il controllo democratico di assemblee elettive quali Parlamento e Consigli comunali il controllo giurisdizionale dei TAR e del Consiglio di Stato. I Commissari straordinari sono comunque tenuti a rendere conto, a fine mandato, al Ministero dell'economia.
La loro nomina è statutoriamente temporanea. Ciò tuttavia risulta spesso aggirato tramite proroga o tramite limiti fittizi ("fino a fine intervento"). La mancanza di un termine all'azione dei commissari straordinari ha causato l'apertura di una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea verso l'Italia, che ha portato al divieto di proroga. Non esiste limite al numero di incarichi di commissario straordinario cumulabili dalla stessa persona. Guido Bertolaso, il più noto dei Commissari straordinari italiani, è stato allo stesso tempo Commissario straordinario per le emergenze di: terremoto, vulcani nelle Eolie, rifiuti in Campania, aree marittime di Lampedusa, bonifica del relitto della Haven, rischio bionucleare, mondiali di ciclismo, presidenza del G8 del 2009. L'istituzionalizzazione dei commissari straordinari conduce alla creazione di una "amministrazione parallela", svincolata dai controlli che subisce la PA, ma che ne replica i difetti: "Le strutture commissariali, pur avendo centomila deroghe, operano sostanzialmente come delle normalissime pubbliche amministrazioni, con tutte le lentezze delle pubbliche amministrazioni" (Silvia Coscienza – ex subcommissario tutela corpi idrici della Regione Siciliana).
Secondo Sabino Cassese, noto giurista ed esperto di diritto amministrativo, "la loro diffusione straordinaria è semplicemente la dimostrazione della incapacità delle strutture pubbliche, e fondamentalmente della dirigenza politica, di rendersi conto che esiste un problema di efficienza della pubblica amministrazione. Bisogna risolvere questo problema dove c'è, non cercando delle strade laterali".
Elenco commissari straordinari del governo Al 24 luglio 2024, risultano i seguenti straordinari nominati per varie esigenze.
Commissari di indirizzo politico +CommissarioFinalitàEstremi nomina1Giuseppe RomanoPresiedere il comitato di indirizzo della Zona economica speciale (ZES) nella Regione CalabriaDPCM 1 agosto 20222Mauro MiccioPresiedere il comitato di indirizzo della ZES nella Regione AbruzzoDPCM 24 maggio 20213Giovanni Maria MacioceInterventi di restauro e valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano a VentoteneDPR 26 settembre 20234Maria Luisa PellizzariGestione del fenomeno delle persone scomparseDPR 28 giugno 20235Guido CastelliRicostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016DPR 18 gennaio 20246Maria Grazia NicolòCoordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura7Mauro MazzaCoordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia come ospite d'onore alla Fiera del libro di FrancoforteDPR 28 dicembre 2023
Commissari di indirizzo tecnico-settoriale