La storia delle leggi sul copyright che in italiano viene chiamato diritto d'autore inizia con i primi privilegi e monopoli garantiti agli stampatori dei libri. Con la diffusione della stampa, la minaccia della diffusione della cultura non controllata dalla censura, che nel passato era considerata un legittimo privilegio dei governi, portò Maria I d'Inghilterra nel 1557 a concedere il diritto esclusivo di copia agli Stationers su ogni stampa, con valenza retroattiva anche per le opere pubblicate precedentemente, con l'obbligo di ricercare e confiscare le stampe ed i libri non autorizzati, incluso di bruciare quelli stampati illegalmente.

La legge della regina Anna (o Statuto di Anna) britannica del 1710 è stata la prima legge sul copyright. Inizialmente la protezione si applicava solo alla copia dei libri; col passare del tempo essa si è estesa ad altri oggetti, come traduzioni e lavori derivati, e attualmente copre una vasta gamma di opere, tra cui mappe, spettacoli, dipinti, fotografie, registrazioni sonore, film e programmi informatici.

Le ragioni storiche Nel passato non solo non si sentiva la necessità di impedire il diritto di copia, ma copiare era considerato un bene e non un male. Creare una copia era considerato una forma d'arte, e contemporaneamente un riconoscimento del valore dell'originale. Nelle scuole d'arte ci si formava copiando le opere d'arte. L'uso di copie di originali famosi era diffuso nel periodo ellenistico, e l'arte iniziò ad avere valore nell'impero romano quando iniziò a diffondersi il costume di creare delle copie a seguito della conquista della Grecia, tanto da far pronunciare a Orazio Graecia capta ferum victorem cepit ("la Grecia catturata, conquistò il selvaggio vincitore").

Dall'età romana e per tutto il Medioevo e ancora durante l'Età Moderna, la copia è stata mezzo di divulgazione di modelli, il modo naturale per fruire delle opere esemplari, l'originalità non era un valore primario, né copiare era considerato disdicevole. Il copista era un artista che non faceva un lavoro diverso da quello dell'artista da cui copiava, e quindi firmava anche la copia con il suo nome. Anche ai tempi di Shakespeare non solo copiare veniva considerato indice di valore, ma era importante ridurre al minimo l'inserimento di elementi originali nelle proprie opere: “mentre ci complimentiamo con la differenza, il primo pubblico di Shakespeare favoriva la somiglianza: un lavoro era buono, non perché era originale, ma perché assomigliava ad un esemplare classico ammirato, che nel caso della commedia significava una commedia di Terenzio o Plauto”

I principi e le ragioni storiche che hanno portato alla definizione del copyright come lo conosciamo oggi sono quindi inizialmente di carattere censorio, e solo successivamente si è imposto il criterio del lucro anche se anche attualmente il copyright viene utilizzato come strumento per applicare la censura. Il fatto che non nasca dalla necessità di tutelare l'autore ma chi controlla il processo di copia, lo dimostra anche la differenza denominazione dall'inglese copyright, ovvero diritto di copia, rispetto all'italiano "diritto d'autore", anche perché è possibile che tali diritti di copia siano acquisiti da soggetti diversi dall'autore.

Greci e Romani Nell'antichità non c'era un reale problema di tutela economicaSul punto U. Izzo, "Alle origini del copyright e del diritto d'autore. Tecnologia, interessi e cambiamento giuridico", Roma: Carocci, 2010, ISBN 9788843053148, p. 11 ss.; il cui primo capitolo è anche in open access: le tecnologie dell'epoca e la ristrettissima alfabetizzazione implicavano la pubblicazione di un numero davvero esiguo di copie.

Nell'antica Grecia non erano presenti delle specifiche norme legislative, pertanto le opere letterarie erano liberamente riproducibili, tuttavia gli autori erano tenuti in grande considerazione e a loro erano destinati grandi compensi. Inoltre, all’epoca era già presente una distinzione tra opere letterarie e opere dell’arte figurativa.

Comunque, il problema della tutela delle opere era già presente in tempi antichi. Possiamo citare come esempio Seneca, quest’ultimo aveva notato che il librario Doro parlava dei libri di Cicerone come se fossero suoi, Seneca sostiene che sia l'autore che il libraio hanno ragione.

Nell'antica Roma nessun diritto patrimoniale era riconosciuto agli autori, ma solo al librario o all’editore che custodiva il manoscritto. Era però difesa la paternità dell’opera, ed erano riconosciuti all’autore il diritto di non pubblicare l’opera, il diritto di mantenerla inedita e il diritto di tutelare la personalità dell'autore: l'actio iniuriarum aestimatoria, ovvero una tutela molto simile a quello che oggi è il diritto morale d'autore.

Medioevo Durante il Medioevo la cultura si era spostata nei monasteri. Con la nascita delle università venivano richiesti manoscritti arrivando così alla nascita delle cosiddette officine scrittorie, ovvero quei luoghi nei quali gli amanuensi riproducevano a mano i testi. Tuttavia esisteva un diritto d'autore meno diffuso, il quale faceva leva sulle superstizioni del tempo: le maledizioni scritte sulla prima pagina del manoscritto.

Una svolta: la nascita della stampa Il 1455 fu un anno di estrema importanza nella storia del diritto d'autore: vi fu l'invenzione della stampa a caratteri mobili da parte del tipografo tedesco Johann Gutenberg. Tale invenzione portò a significative conseguenze: i costi di produzione dei libri calarono, aumentando dunque il numero degli stampati, e così la diffusione degli stessi.

Fino alla prima metà del Quattrocento la circolazione dei volumi interessava pochissimi individui letterati, di alta estrazione sociale, in quanto unici a poterne fruire sia per disponibilità economica sia per capacità di apprezzarne il contenuto. D'ora in poi (anche se attraverso un processo molto lungo e lento) i contenuti saranno accessibili a un maggior numero di persone e dunque diventerà di estrema importanza porsi il problema sui diritti di chi crea, distribuisce o dispone di tali contenuti.

Il sistema dei privilegi in Italia

Un antenato del diritto d'autore è il sistema dei privilegi, che fu introdotto a Venezia nel XV secolo. Il primo privilegio concesso a Venezia, e in Italia, reca la data del 19 settembre 1469; riguardò non un autore, bensì uno stampatore. In quell'anno il tedesco Giovanni da Spira introdusse l'arte tipografica nella città lagunare. Per la stampa della Naturalis historia di Plinio il Vecchio (la sua seconda produzione) chiese e ottenne dalle autorità veneziane il privilegio di essere l'unico a stamparla nel territorio della RepubblicaNereo Vianello, La citazione di opere a stampa e manoscritti, Firenze, Leo S. Olschki, 1970, p. 40.. Il primo privilegio concesso a un autore, invece, è datato 1486: avvenne sempre a Venezia e ne fu beneficiario Marco Antonio Sabellico. Da allora furono sempre più frequenti le richieste di privilegi da parte di autori, editori e stampatori. Per una legge vera e propria sull'editoria si dovette attendere il 1603.Charlotte Gandi, Il controllo della stampa a Venezia. Padroni dei libri e dell’informazione, Università Ca' Foscari, pp. 21-22. Nel 1603 furono approvati due provvedimenti, il 20 febbraio e il 21 maggio. In virtù di tali leggi divenne obbligatorio apporre sul frontespizio di ciascuna opera approvata la dicitura Col permesso dei superiori.

Negli anni seguenti il sistema dei privilegi si diffuse sul resto del suolo italico. Più precisamente, nel Granducato di Toscana vi fu un particolare rapporto tra gli stampatori che venivano tutelati dal granduca, il quale emanava dei decreti che vietassero ad altri di stampare, introdurre o vendere in Toscana le opere stampate da coloro che fruivano dei privilegi. Nello Stato della Chiesa si puntò, come tradizione, soprattutto sulla censura. Papa Leone X si assunse il potere di censura su tutte le opere letterarie di argomento religioso pubblicate in qualsiasi luogo. In ogni caso il sistema dei privilegi fu adottato anche dallo Stato della Chiesa, e anzi i privilegi papali erano molto più ricercati di qualunque altri, in quanto più efficaci. Infatti la pena per i contraffattori comportava molto più che una semplice multa, ovvero la scomunica. Ne discende che la validità di tali privilegi oltrepassasse i confini dello Stato, e si applicasse all'intero mondo cattolico.

Lo Statuto di Anna Nel 1710 in Gran Bretagna, sotto il regno della regina Anna Stuart, venne abbattuto il sistema dei privilegi con uno Statuto che prende il nome della stessa sovrana: lo Statuto di Anna. Tale atto aveva l'intento di garantire il copyright agli autori delle opere per una durata di quattordici anni, i quali potevano essere rinnovati nel caso in cui l'autore fosse ancora in vita, e di fornire una protezione di 21 anni per tutti i libri pubblicati precedentemente alla pubblicazione dello Statuto. Lo Statuto di Anna subì varie modifiche negli anni a opera di giuristi inglesi molto famosi in quei tempi, ma viene ricordato anche oggi come uno degli eventi più significativi nella storia del diritto d'autore: fu il primo atto normativo a tutelare attivamente l’autore, conferendogli il diritto di appartenenza dell'opera. Questo modello normativo riscosse molto successo e si diffuse rapidamente in tutta Europa, tanto che tutte le leggi sui diritti spettanti ad autori ed editori trassero spunto proprio dallo Statuto di Anna.

Le leggi francesi durante la Rivoluzione Successivamente anche in Francia, in piena rivoluzione, si sentì l'esigenza di abbattere il sistema dei privilegi. Il 13 gennaio 1791 la legge Le Chapelier abolì il sistema dei privilegi delle opere teatrali, e garantì i diritti d'autore per cinque anni dopo la morte, che nel 1793 vennero prolungati a dieci con la legge Lakanal.

Come scriveva Le Chapelier: "Un droit exclusif est conféré aux auteurs parce que leur propriété est la plus sacrée, la plus personelle de toutes les propriétés" ovvero "Agli autori viene conferito un diritto esclusivo perché la loro proprietà [la loro opera] è la più sacra e la più personale di ogni proprietà".

Prime normative nell'Italia pre-unitaria L'Italia uscì definitivamente dal sistema dei privilegi nel XIX secolo, influenzata dalla giurisprudenza francese, soprattutto dal concetto di proprietà intellettuale. Venne riconosciuta la figura dell'autore: può essere l'autore di uno scritto, o il compositore di una musica, o un pittore, o un disegnatore (di quadri o di disegni).

Inizialmente il diritto d'autore durava l'intero decorso della vita degli autori, più altri dieci anni dopo la loro morte in favore di familiari o eventuali eredi. Per essere tutelati era necessario depositare due esemplari dell'opera nella biblioteca nazionale. Successivamente la durata del diritto d'autore venne via via prolungata arrivando a venti anni dopo la morte dell'autore.

Dopo il Congresso di Vienna l'Italia venne considerata un territorio senza una politica unitaria e dunque ogni entità statale si attenne alle disposizioni degli Stati confinanti a cui era subordinata. In particolare molto forte fu l'influenza dell'Austria che introdusse alcune normative riguardanti censura, controllo statale sul contenuto delle opere, sanzioni per i contraffattori e la definizione stessa di autore come colui ha dato origine, ideato ed eseguito le opere. E qualora l'opera sia su commissione? A chi spetta cosa? Essendo il committente l'ideatore del progetto, ed essendosene accollato le spese, a lui spetterà il diritto d'autore, mentre all'autore spetterà solo il diritto al compenso.