Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), inizialmente denominato Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) è il principale strumento del governo italiano di finanziamento e attuazione delle politiche di riduzione degli squilibri economici e sociali sul territorio nazionale. Raccoglie risorse nazionali aggiuntive, da sommarsi a quelle ordinarie e a quelle comunitarie e nazionali di cofinanziamento sito del Dipartimento per la programmazione economica , .

Definizione di aree depresse Per comprendere quali aree siano oggetto degli interventi dei Fondi, occorre preliminarmente definire il concetto di “aree sottoutilizzate o depresse”. A tale riguardo il d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla l. 7 aprile 1995, n. 104, definisce come aree depresse del territorio nazionale quelle rientranti negli obiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali comunitari, quelle determinabili sulla base di analoghe caratteristiche, nonché, previo accordo con la Commissione dell’Unione europea, le regioni economiche che possono beneficiare di aiuti statali senza alterare le condizioni di libero scambio e di libera concorrenza previste dall’art. 92, par. 3, lett. c, del trattato di RomaAgnese Claroni, Le politiche di sviluppo territoriale e la coesione economica e sociale, Rivista Giuridica Del Mezzogiorno, N.4, 2000; pp. 1325-1414: Obiettivo n. 1: promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo, cioè regioni con un Prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 75% di quello della media comunitaria; Obiettivo n. 2: riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale e che presentano un tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria; Obiettivo 5b: promuovere lo sviluppo rurale delle aree che sono caratterizzate da uno scarso livello di sviluppo socioeconomico, valutato in base al PIL, pro capite, e che soddisfano inoltre almeno due dei tre seguenti criteri: tasso elevato dell’occupazione agricola su quella totale; basso livello di reddito agricolo, espresso in particolare in valore aggiunto agricolo per unità di lavoro agricolo; scarsa densità di popolazione o tendenza a consistente spopolamento.

Evoluzione normativa Origine delle politiche di coesione economica e sociale Dopo il rallentamento dell'economia degli anni settanta, causato dalla Crisi energetica (1973) la Comunità Economica Europea inizia a focalizzarsi sulla necessità di coordinare la propria legislazione e quella dei singoli Stati per risolvere i problemi legati all'arretramento socio-economico e favorire lo sviluppo delle regioni in ritardo e delle zone svantaggiate dei Paesi membri. Nel 1986, con l'entrata in vigore dell'Atto Unico Europeo, viene inserito nel trattato istitutivo della Comunità un titolo dedicato alla coesione economica e sociale e viene prevista una specifica azione comunitaria volta a promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità attraverso la realizzazione della coesione economica e sociale.

In Italia tali interventi portano ad una riorganizzazione della normativa vigente in materia di politiche per il riequilibrio territoriale. L'intervento straordinario nel Mezzogiorno viene infatti sostituito, con la L. 19 dicembre 1992, n. 488, da interventi ordinari su tutte le aree depresse del territorio nazionale. L'azione di riforma risponde a diverse esigenze. In particolare: razionalizzare la gestione degli interventi straordinari in favore delle aree in ritardo di sviluppo, che comportava costi elevati per il bilancio pubblico a fronte di risultati non sempre rispondenti agli obiettivi; considerare le esigenze delle regioni settentrionali del Paese, colpite dalla crisi economica degli anni settanta, in aggiunta a quelle del Mezzogiorno, fino ad allora le uniche oggetto di investimenti per la coesione economica e sociale; diventa necessario armonizzare la legislazione italiana alla normativa comunitaria, anche in conseguenza delle numerose e ripetute procedure di infrazione a carico dell’Italia, in particolare in materia di sgravi contributivi previsti dalla normativa all'epoca in vigore a favore delle imprese localizzate nei territori meridionali.

La nuova disciplina risulta però problematica, in quanto si contraddistingue per un difficile bilanciamento tra domande di agevolazione presentate e risorse disponibili; per le difficoltà e i ritardi del Governo nell’emanazione dei regolamenti ministeriali attuativi e delle delibere del CIPE, entrambi necessari per la definizione delle nuove procedure; e per gli ostacoli incontrati dalla Pubblica Amministrazione nel gestire la fase transitoria del passaggio dal vecchio al nuovo intervento.

Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) Per risolvere le criticità riscontrate nella fase attuativa delle politiche di coesione economica e sociale ex legge 488/1992 e successive modificazioni, con la legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n.289) viene istituito il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)Francesco Sprovieri; Il quadro delle risorse per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate e gli interventi previsti; Rivista Giuridica Del Mezzogiorno; n.4; 2008; pp. 1151-1168. Dal 2003 il FAS rappresenta lo strumento di governo della politica regionale nazionale. Il suo obiettivo è favorire la ripresa della competitività e della produttività nelle aree obiettivo, con particolare attenzione al Mezzogiorno. Lo strumento del Fondo Aree Sottoutilizzate consente di mobilitare, oltre alle risorse aggiuntive stanziate dalle leggi finanziarie, le disponibilità finanziarie provenienti da altre fonti di bilancio nonché i minori utilizzi di risorse in precedenza assegnate a strumenti, non utilmente impiegate o impiegate in tempi diversi da quelli previsti in fase di prima assegnazioneDipartimento per le politiche di sviluppo, elementi informativi sull’attuazione del FAS, .

I principi di base, anche di rilievo costituzionale, che sottendono al legittimo ed efficace utilizzo delle risorse aggiuntive nazionali sono i seguenti: principio di prevalente destinazione delle risorse ad obiettivi di riequilibrio economico sociale, così come previsto dall’art. 119, comma 5 della Costituzione; principio di addizionalità delle risorse: le risorse sono aggiuntive, non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza e nel rispetto del principio dell’addizionalità previsto per i fondi strutturali dell’Unione europea; principio di sussidiarietà e di adeguatezza territoriale del livello di programma.

La legge finanziaria annuale stabilisce le risorse FAS; il CIPE quindi le assegna per il riequilibrio economico e sociale delle diverse aree.

La gestione del FAS è poi ispirata ai seguenti principi: Competizione per le risorse o premialità La premialità consiste nel subordinare il conferimento al conseguimento, da parte delle Amministrazioni destinatarie, di risultati predeterminati. Tale regola, introdotta per i Fondi comunitari, è stata successivamente estesa, per gli investimenti pubblici, ai fondi nazionali per le aree sottoutilizzate. In particolare è stata introdotta una riserva premiale del 10 per cento per accelerare la fase finale dell’effettiva spesa delle risorse. A tale riserva possono accedere le Amministrazioni centrali e regionali che: rispettino la tempistica dei profili di spesa indicati nei cronoprogrammi presentati in occasione della programmazione; presentino una relazione sullo stato di avanzamento finanziario e procedurale dei progetti. L’accesso al premio avviene in proporzione al soddisfacimento dei due criteri sopra indicati. Cooperazione fra diversi livelli di governo In attuazione dell’assetto costituzionale, ai centri nazionale ed europeo è attribuita la responsabilità degli indirizzi strategici, mentre ai governi regionali competono gran parte delle decisioni programmatiche e di allocazione territoriale delle risorse e ai governi locali il disegno dei progetti e la ricerca delle relative alleanze territoriali. Il processo decisionale è caratterizzato, salvo laddove modalità di selezione a bando o altre considerazioni specifiche suggeriscano il contrario, dal metodo della cooperazione e dell’accordo fra Stato e Regioni. Monitoraggio Per assicurare la verifica dell’efficienza e dell’efficacia della spesa è indispensabile attivare un’azione di monitoraggio delle risorse, intesa a verificare periodicamente la domanda di finanziamento degli strumenti di intervento gestiti e la capacità di soddisfarla. Le amministrazioni e i soggetti gestori devono comunicare il grado di attuazione delle risorse assegnate, formulare previsioni triennali degli impieghi e dar conto periodicamente del volume di spesa effettivamente realizzata, aggiornando conseguentemente le precedenti previsioni.

I rapporti derivanti dal monitoraggio consentono una valutazione circa i risultati quantitativi di spesa. A essa si deve affiancare una valutazione, altrettanto rilevante, sulla efficacia dei progetti nel conseguire i loro obiettivi economico-sociali. Flessibilità e tempestività di utilizzo delle risorse Il principio della flessibilità trova il suo fondamento, nella facoltà di poter diversamente allocare le risorse, trasferendole da uno strumento all’altro, tenuto conto dello stato di attuazione degli strumenti finanziati o delle esigenze espresse dal mercato in relazione alle singole misure di incentivazione. L’azione di riparto delle risorse deve avvenire, oltre che sulla base del criterio generale di destinazione territoriale, secondo una strategia unitaria e secondo comuni criteri fissati dalla stessa legge finanziaria, che sono: per gli incentivi: la rapidità, l’efficacia e la rispondenza ai fabbisogni; per gli investimenti pubblici: la coerenza con i principi della programmazione comunitaria, l’avanzamento progettuale e la premialità. Tale facoltà viene esercitata sia all’inizio dell’esercizio finanziario per il riparto del complesso delle risorse assegnate, sia in corso d’anno per eseguire interventi correttivi, che si rendano necessari a seguito delle indicazioni fornite dall’azione di monitoraggio sulla spesa e sulla domanda rivolta ai diversi strumenti di intervento.

Periodo di programmazione 2003-2007 Nel periodo 2003-2007 il riparto delle risorse del FAS è stato rivolto al conseguimento dei seguenti obiettivi: riequilibrio progressivo della spesa in conto capitale Il Contributo in conto capitale è un termine usato nei bandi di finanziamento: si tratta di un contributo a fondo perduto, che significa che per esso non è prevista la restituzione del capitale o il pagamento di interessi fra investimenti pubblici in infrastrutture materiali e immateriali e incentivi, a favore dei primi; riordino degli incentivi per le aree sottoutilizzate e “finanziamento unitario ed equilibrato” delle diverse categorie di strumenti; miglioramento della competitività del Paese, destinando rilevanti risorse agli investimenti nei settori strategici della Ricerca e della Società dell’informazione;

Periodo di programmazione 2007-2013 Il FAS è stato poi modificato dalla Legge Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n.296), che ha previsto una programmazione unitaria del fondo per il periodo 2007-2013, da attuarsi tramite il Quadro Strategico Nazionale (QSN). I fondi FAS 2007-2013 (63,3 miliardi di euro Angela Monica Corbo Esposito; Aree sottoutilizzate e politiche di sviluppo e coesione: analisi degli stanziamenti e della programmazione delle risorse nazionali dal 1998 ad oggi; Rivista Giuridica Del Mezzogiorno; N.4; 2021; pp. 995-1034) sono stati utilizzati per i seguenti interventi: 9,3 miliardi di euro nel 2008 per interventi diversi 1,6 miliardi di euro per credito di imposta per l'occupazione, viabilità Calabria-Sicilia, terremotati del Molise