Per istruzione superiore nello Stato Pontificio si intende l'ordinamento universitario vigente nei territori dello Stato Pontificio fino alla sua completa annessione al Regno d'Italia avvenuta nel settembre 1870.

In particolare, lo Stato Pontificio adottò un ordinamento unificato in seguito alla costituzione apostolica "Quod divina sapientia" emanata da papa Leone XII il 28 agosto 1824..

Ordinamenti precedenti al 1824 Bologna

La fondazione dell'università di Bologna viene datata tradizionalmente al 1088, ad opera del grande giurista Irnerio: i primi statuti universitari furono redatti nel 1317. L'università ospitò corsi di diritto celebri in tutta Europa (quattro giuristi bolognesi intervennero alle dieta di Roncaglia affermando la sovranità suprema dell'Impero come detentore del diritto romano), ma anche di teologia, medicina, astronomia, aritmetica, filosofia, logica, retorica e grammatica, e dal Cinquecento di "magia naturale", ovvero scienza sperimentale, e farmacopea. Tra Settecento ed Ottocento Bologna fu centro di studi medici, matematici ed elettrotecnici. Tra gli alunni e i professori che hanno frequentato l'università ci sono stati Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Guido Guinizzelli, Coluccio Salutati, Pietro Pomponazzi, Marcello Malpighi, Pellegrino Rossi, Luigi Galvani.

Nel 1158 Federico Barbarossa emanò la "Constitutio Habita", una constitutio imperiale che stabiliva l'università come una comunità di socii (gli studenti) presieduta da un dominus (il professore), pagato dagli studenti stessi: dunque un luogo libero da ogni influsso politico e aperto agli studenti di tutta Europa. In seguito l'"universitas studentium" cedette il posto ad un'università mantenuta dal Comune e poi dallo Stato Pontificio, dopo l'annessione della città avvenuta nel 1507. Il governo dell'università venne affidato al cardinale legato ed esercitato attraverso dei priori: durante la parentesi dell'occupazione napoleonica (1797-1814) venne creata la figura del rettore, mantenuta nel successivo nuovo ordinamento pontificio.

Macerata

Dopo un aspro dibattito tra gli studiosi si è appurato che l'università di Macerata venne istituita come scuola di diritto non abilitata alla concessione di titoli dottoriali dal Comune di Macerata nel 1290: Papa Leone X nel 1518 abilitò il collegio degli avvocati curiali maceratese a concedere la laurea: ma solo con la bolla pontificia "In eminenti dignitate Apostolicae" emanata nel 1540 da papa Paolo III venne istituito a Macerata uno Studium Generale, con le facoltà di medicina, legge e teologia. L'ateneo maceratese venne chiuso dal governo napoleonico nel 1808-1814 e riaperto nel 1816, prima di essere regolamentatao dalla "Quod divina sapientia".

Alle sue origini l'università nacque come un'associazione di studenti che si istruivano nel diritto presso un professore: solo nel Cinquecento l'università si diede un vero e proprio ordinamento, costitutendo le tre facoltà con i relativi collegi, sottoposti all'autorità teorica del vescovo ed in realtà soggetti al Comune, che conferiva praticamente le lauree.

Roma

Lo "Studium Urbis" è stato fondato da papa Bonifacio VIII nel 1303 con la bolla apostolica "In suprema praeminentia dignitatis": dall'originaria sede di Trastevere l'università si trasferì nel 1431 nel rione Sant'Eustachio, nell'omonimo edificio che sarà costruito nelle forme attuali solo nel 1660 (Francesco Borromini peraltro realizzò la cappella università di Sant'Ivo alla Sapienza).

Nel Cinquecento nell'università romana furono condotti alcuni dei primi studi medici in Europa, grazie all'interesse di papa Leone X e di papa Clemente VIII che chiamarono ad insegnare a Roma studiosi del calibro di Bartolomeo Eustachio ed Andrea Cesalpino. Papa Benedetto XIV nella seconda metà del Settecento regolamentò l'università e diede un nuovo impulso al progresso anche scientifico degli studi.

Nel XVIII secolo Papa Benedetto XIV promosse una riforma dell'Università. L'Ateneo fu riordinato in base a due bolle, Inter conspicuos ordines del settembre 1744 e Quanta Reipublicae obveniat del 14 ottobre 1748. Con il primo atto il pontefice sostituì la lettura di philosophia ordinarie con un insegnamento di «fisica sperimentale»; in pratica il corso di fisica si sdoppiò in due insegnamenti: uno teorico, l'altro basato sulla pratica dell'osservazione e della sperimentazione dei fenomeni, che integrava l'insegnamento ex cathedra. Il secondo provvedimento istituì una cattedra di chimica per la classe medica ed una cattedra di matematica superiore (matematica sublime), da affiancare all'insegnamento di geometria. Nel 1786 Pio VI istituì la cattedra di ostetricia (breve dell'11 aprile 1786).

Ordinamento posteriore al 1824

La congregazione degli Studi

Una congregazione incaricata della vigilanza e della gestione dell'Università di Roma "La Sapienza", la Congregatio pro Universitate Studii Romani («Congregazione per l'Università degli Studi di Roma») era stata istituita già da papa Sisto V con la costituzione apostolica Immensa Aeterni Dei del 22 gennaio 1588. Una nuova congregazione venne costituita da Leone XII con il nome di Congregatio Studiorum («Congregazione degli Studi»), a cui venne devoluta la piena gestione di tutte le università dello Stato Pontificio ed anche dell'ordinamento scolastico dello Stato Pontificio.Cost. ap. 28 agosto 1824, "Quod divina sapientia", tit. I art. 4.

La congregazione era composta da cardinali nominati direttamente dal papa in numero non precisato, ed in più dal Cardinale Segretario di Stato, dal cardinale camerlengo, dal cardinale vicario e dai cardinali prefetti della Congregazione dell'Indice dei libri proibiti e della Congregazione del Buon Governo.Cost. ap. 28 agosto 1824, "Quod divina sapientia", tit. I art. 2. Il prefetto della congregazione era nominato anch'esso dal papa,, mentre il segretario doveva essere un "familiare" del papa (ovvero un membro della Famiglia pontificia).Cost. ap. 28 agosto 1824, "Quod divina sapientia", tit. I art. 3.

Tra le facoltà della congregazione c'era quella di nominare un visitatore per qualche università, scuola pubblica "o altro stabilimento di istruzione" a suo piacimento per verificarne le condizioni,Cost. ap. 28 agosto 1824, "Quod divina sapientia", tit. I art. 6. la giurisdizione suprema su casi di controversie insorte all'interno delle università o delle scuole pubblicheCost. ap. 28 agosto 1824, "Quod divina sapientia", tit. I art. 7. e l'obbligo di ratificare qualsiasi provvedimento papale in materia di istruzione prima della sua entrata in vigore.Cost. ap. 28 agosto 1824, "Quod divina sapientia", tit. I art. 8.

Classificazione delle università La costituzione apostolica del 1824 classificava le università dello Stato Pontificio in università primarie, dotate di almeno 38 cattedre più i laboratori e "gli altri scientifici stabilimenti",Cost. ap. 28 agosto 1824, "Quod divina sapientia", tit. II art. 10. ed università secondarie, dotate invece di almeno 17 cattedre più i laboratori e "gli altri scientifici stabilimenti opportuni".Cost. ap. 28 agosto 1824, "Quod divina sapientia", tit. II art. 11. Le università primarie erano solo due, l'Università di Roma "La Sapienza" e l'Università di Bologna.Cost. ap. 28 agosto 1824, "Quod divina sapientia", tit. II art. 9. Le università secondarie invece erano cinque: l'Università di Ferrara, l'Università di Perugia, l'Università di Camerino, l'Università di Macerata e l'Università di Fermo. Nel 1826 quest'ultima venne chiusa dalla congregazione degli Studi ma venne riaperta l'Università di Urbino.

Non era possibile aumentare arbitrariamente il numero delle cattedre per ogni singola università, se non se ne aveva il previo consenso della congregazione: pena la chiusura dell'università stessa.Cost. ap. 28 agosto 1824, "Quod divina sapientia", tit. II art. 13.

Amministrazione economica delle università Le magistrature cittadine dovevano provvedere a nominare un soggetto come amministratore economico dell'università, tranne che nel caso dell'Università di Roma "La Sapienza" dove il rettore era al tempo stesso amministratore economico.Cost. ap. 28 agosto 1824, "Quod divina sapientia", tit. XII artt. 130-131.

Prima del 15 ottobre di ogni anno doveva essere redatto un bilancio preventivo dell'università, modificabile in seguito solo dall'arcicancelliere o dal cancelliere,Cost. ap. 28 agosto 1824, "Quod divina sapientia", tit. XII art. 132. che poteva autorizzare spese impreviste accessorie: in caso contrario, il rettore e l'amministratore dovevano risarcire dal proprio quanto speso senza autorizzazione.Cost. ap. 28 agosto 1824, "Quod divina sapientia", tit. XII art. 133. Il bilancio definitivo doveva essere approntato entro la fine del mese di settembre dell'anno successivo, e doveva essere trasmesso alla congregazione degli Studi per l'approvazione.Cost. ap. 28 agosto 1824, "Quod divina sapientia", tit. XII artt. 134-135.

La gerarchia universitaria

Arcicancellieri e cancellieri Le università primarie (gli studi di Roma e Bologna) erano presiedute da un arcicancelliere, mentre le cinque università secondarie erano presiedute da un cancelliere.Cost. ap. 28 agosto 1824, "Quod divina sapientia", tit. III art. 14. L'arcicancellierato dell'Università di Roma "La Sapienza" spettava al cardinale camerlengo, quello di Bologna all'arcivescovo di Bologna, i cancellierati delle università secondarie invece spettavano agli arcivescovi o ai vescovi titolari: dunque rispettivamente all'arcivescovo di Perugia, all'arcivescovo di Ferrara, all'arcivescovo di Camerino, al vescovo di Macerata e all'arcivescovo di Urbino una volta chiuso lo studio di Fermo, altrimenti spettante all'arcivescovo di Fermo.Cost. ap. 28 agosto 1824, "Quod divina sapientia", tit. III art. 15.

Funzioni dell'arcicancelliere e del cancelliere erano la vigilanza dell'ordine interno alle università,Cost. ap. 28 agosto 1824, "Quod divina sapientia", tit. III art. 16. la giurisdizione sui crimini punibili fino ad un anno di carcere commessi all'interno del recinto dell'università,Cost. ap. 28 agosto 1824, "Quod divina sapientia", tit. III art. 17. la scelta dei professori e la premiazione dei neolaureati.Cost. ap. 28 agosto 1824, "Quod divina sapientia", tit. III art. 20.

I rettori

I rettori delle università avevano lo scopo di affiancare gli arcicancellieri ed i cancellieri (ovviamente impegnati anche su altri fronti in quanto arcivescovi e vescovi): loro compiti specifici erano la vigilanza sulla disciplina, sulla condotta morale "e religiosa" di studenti, professori ed inservienti,Cost. ap. 28 agosto 1824, "Quod divina sapientia", tit. III art. 24. il controllo sull'orario d'ingresso dei professori e sul lor modo di fare lezione,Cost. ap. 28 agosto 1824, "Quod divina sapientia", tit. III art. 27. la formazione del calendario scolastico e dell'orario di lezioneCost. ap. 28 agosto 1824, "Quod divina sapientia", tit. III art. 25. e l'esame delle nuove matricole in entrata. Il rettore era impegnato a restare nell'università per tutta la durata delle lezioni, oppure doveva nominare un vice-rettore che svolgesse le sue funzioni durante la sua assenza.Cost. ap. 28 agosto 1824, "Quod divina sapientia", tit. III art. 26.

La carica di rettore era rivestita nell'Università di Roma "La Sapienza" da un personaggio scelto dal collegio degli avvocati concistoriali, sentito il parere del papa:Cost. ap. 28 agosto 1824, "Quod divina sapientia", tit. III art. 22. in tutte le altre università invece la nomina del rettore spettava alla congregazione degli Studi.Cost. ap. 28 agosto 1824, "Quod divina sapientia", tit. III art. 23. All'Università di Bologna il rettore era coadiuvato da cinque professori, uno per ogni facoltà, scelti per anzianità: questa carica particolare durava un anno.Lett. Congr. St. 2 aprile 1826.

I collegi

I collegi, anche chiamati corpi collegiali, erano uno per ogni facoltà: teologico, legale, medico-chirurgico e filosofico-matematico.