Larticolo 36 della Costituzione italiana riguarda il diritto al giusto salario (art. 36, com. 1), la durata massima della giornata lavorativa (art. 36, com. 2), il diritto/dovere al riposo settimanale (art. 36, com. 3).

Giurisprudenza La prevalente giurisprudenza italiana è concorde nel concretizzare il diritto di cui all'art. 36 della Costituzione, in sede giudiziale, nell'applicazione del contratto collettivo anche al lavoratore non iscritto al sindacato. Pertanto, tale accordo sindacale viene ad avere, di fatto, portata erga omnes, laddove non esistano altri tipi di accordi o pattuizioni che assicurino al lavoratore un trattamento migliore rispetto allo strumento della contrattazione collettiva.Luisa Galantino, Diritto del lavoro, Torino, Giappichelli, 1999, pag. 255.Tra i numerosi esempi, si cita Cass. Civ. 13 giugno 1995, n. 6646.

Tale orientamento giurisprudenziale, pur essendo maggioritario, non è da considerarsi univoco. Parte minoritaria della giurisprudenza, infatti, ha fatto ricorso ad altri parametri per determinare la giusta retribuzione, quali, ad esempio, l'ammontare delle retribuzioni medie nella zona.In tal senso, si veda Cass. Civ. 23 novembre 1992, n. 12490.

Note

Bibliografia

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