La mediazione civile è un istituto giuridico avente ad oggetto attività di mediazione ed intermediazione in materia di controversie civili tra privati; essa è inoltre uno dei quattro tipi principali di metodi alternativi di risoluzione delle controversie, che consentono di evitare il processo in tribunale.

Generalità Si specifica che si tratta di "mediazione civile" per distinguerla dal concetto vago e generico di "mediazione", che include anche per esempio la mediazione linguistica e culturale; la mediazione civile invece riguarda l'ambito legale e le ADR (negoziato, mediazione civile, arbitrato, mediazione familiare/collaborative law/family law).

È anche detta negoziazione a treR. Fisher "Getting ready to negotiate", attività dove un terzo imparziale (chiamato Mediatore) aiuta due o più parti di una controversia a raggiungere un accordo (che può essere di varia natura) che risulti vantaggioso per ciascuna delle parti, attraverso varie tecniche di comunicazione e negoziazione che servono ad aprire e/o migliorare il dialogo o l’empatia tra i contendenti. È differentemente normato nel mondo, l'Unione europea ha richiesto l'adozione agli stati membri, di dotarsi di apposita normativa ai fini del recepimento delle direttiva dell'Unione europea 2008/52/CE relativamente alla materia civile e commerciale.

In ambito di controversie commerciali, uno dei maggiori standard internazionali è rappresentato dalle Mediation Rules stipulate dalla Camera di commercio internazionale (ICC).

Disciplina normativa italiana

In Italia la Mediazione Civile è stata introdotta con il D. Lgs. n.28/2010Attuazione della delega del Governo contenuta nell’art. 39 del disegno di legge 1441 bis C, confluito nell’art. 60 della legge 69/2009. (che ha introdotto molteplici novità rispetto all’istituto della conciliazione).

Prima, nell’Ordinamento Italiano, il termine “mediazione” era utilizzato per indicare l’informale gestione dei conflitti posta in essere da terzi imparziali, in controversie di natura familiare, sociale, scolastica, penale, di comunità o interculturaleCICOGNA et al. 2010, 38., nonostante il rischio di confusione con l’omonimo istituto civilistico di cui all’art. 1754 c.c., mentre, con il termine “conciliazione” si alludeva ai procedimenti di risoluzione delle controversie nell’ambito delle materie civili, commerciali e di lavoroObbligo già presente nel nostro sistema processual-civilistico, confinato ad ambiti più limitati, quali: 1) controversie tra utenti e organismi di telecomunicazione (legge 481/1985, legge n. 249/1997 art. 1 comma 11, delibera AGCOM n. 173/07/CONS e relativo regolamento); 2) controversie in materia di sub-fornitura (art. 10 legge 192/1998); 3) contratti agrari (art. 46 legge 203/82); 4) controversie tra utenti e soggetti esercenti i servizi di pubblica necessità (legge 481/95); 5) affiliazione commerciale (art. 7 legge 129/2004); 6) lavori pubblici (art.31 bis legge 109/99)..

Con il sopravvento del D.Lgs. n. 28/2010, si è invece arrivati a una netta distinzione tra mediazione, intesa come il procedimento volto alla risoluzione di una liteCAPONI 2003, 165 ss., e la conciliazione, intesa come il risultato di tale procedimento.

In Italia si distingue la conciliazione giudiziale affidata ad un magistrato (conciliazione endoprocessuale) dalla conciliazione extragiudiziale nella forma della conciliazione amministrata.

Importante in tal senso è il ruolo svolto in merito dalle camere di commercio (a partire dalla Legge n. 580 del 1993 che le ha riformate) e al regolamento di conciliazione adottato da Unioncamere (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

Il creatore del sistema cazionale di conciliazione per le camere di commercio italiane e per tutte le prefetture UTG italiane che ha rivoluzionato il sistema giustizia Italia è stato il prof. Mario Quinto (Roma 30.06.1947-13.12.2016) che, pioniere di questa materia ed ideatore della disciplina di studio “consensuologia”, è da molti considerato il padre della mediazione in ItaliaA lui intitolato il premio della 5ª CIM (Competizione italiana di mediazione 2017), promossa dalla Camera arbitrale di Milano.

La pronuncia n. 272 del 06 dicembre 2012 della Corte costituzionaleCFR. Corte Cost., 06 dicembre 2012 n. 272, in «Foro italiano», 2013, I, 1091 ss. La mediazione rimane tuttavia obbligatoria nelle materie in cui il controllo istituzionale è prevalente: le telecomunicazioni o, ad esempio, la mediazione tributaria introdotta dall’art. 39, c. 9, del decreto-legge n. 98 del 2011 che ha inserito l’art. 17-bis nel decreto legislativo n. 546 del 1992. Mentre viene meno l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione in ambito lavorativo, attuato con l’art. 31 della legge 183/2010. ha dettato una battuta d’arresto per la mediazione civile, imponendo il passaggio dalla “giurisdizione condizionata”, che proponeva un “filtro” d’accesso alla giustizia civile, attraverso l’obbligo di effettuare prima un tentativo stragiudiziale alla libera facoltà di utilizzare tale strumento, in forma di mediazione volontaria. La Consulta ha infatti dichiarato illegittimo, per eccesso di delega legislativaVizio formale, in quanto la legge delega nulla diceva in ordine alla natura obbligatoria della mediazione., il D.Lgs. 28/2010 nella parte in cui prevede il carattere obbligatorio della mediazioneIl riferimento è all’art. 5 comma 1, in cui il Governo avrebbe ecceduto rispetto alla delega concessa dal Parlamento con l’articolo 60 della legge 69/2009. CFR DANOVI e FERRARIS, 2013, 65 ss.. Due i punti chiave della decisione: i riferimenti normativi europeiLa Corte, nella sentenza 272/2012 afferma che: «Dai richiamati atti dell’Unione europea non si desume alcuna esplicita o implicita opzione a favore del carattere obbligatorio dell’istituto della mediazione. Fermo il favor dimostrato verso detto istituto, in quanto ritenuto idoneo a fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale, il diritto dell’Unione disciplina le modalità con le quali il procedimento può essere strutturato […] ma non impone e nemmeno consiglia l’adozione del modello obbligatorio, limitandosi a stabilire che resta impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio». e l’eccesso nei confronti della legge-delegaLa Corte sottolinea come la detta Legge-delega non espliciti in alcun modo la previsione del carattere obbligatorio della mediazione finalizzata alla conciliazione: «Sul punto l’art. 60 della legge n. 69 del 2009, che per altri aspetti dell’istituto si rivela abbastanza dettagliato, risulta del tutto silente», affermano i giudici costituzionali. «Il denunciato eccesso di delega, dunque, sussiste, in relazione al carattere obbligatorio dell’istituto di conciliazione e alla conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010». Conclude la Corte: «In definitiva, alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. La declaratoria deve essere estesa all’intero comma 1, perché gli ultimi tre periodi sono strettamente collegati a quelli precedenti (oggetto delle censure), sicché resterebbero privi di significato a seguito della caducazione di questi»..

Differenze tra la mediazione ed un procedimento giudiziario riguardano i tempi normalmente più brevi; lo svolgimento, strettamente confidenziale e non pubblico, ed il controllo decisionale che le parti in conflitto hanno sulla sua risoluzione, cosa che nei sistemi di giustizia contenziosa sono unicamente in capo ad un giudice o ad una giuria. La mediazione è disciplinata dal regolamento dell’Organismo di Mediazione scelto dalle parti in conflittoOgni Organismo disciplina il procedimento di mediazione secondo un proprio regolamento, depositato presso il Ministero di giustizia. Art. 3 del D.Lgs. 28/2010.

L'Italia ha recepito la direttiva con il d.lgs n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.

Il legislatore, nel tentativo di disincentivare atteggiamenti ostili, ha introdotto con il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (detto “decreto sviluppo”) particolari conseguenze sanzionatorie per la parte che non accetta la proposta del mediatore. Con sentenza depositata il 6 dicembre 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'obbligatorietà del tentativo di mediazione per eccesso di delega sancendo di fatto, la natura volontaria del procedimento.

Dopo la sentenza della Consulta n. 272/2012, l'istituto della mediazione civile obbligatoria è stato riproposto con decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, detto "decreto del fare", modificato e convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98. Nella nuova formulazione, è obbligatorio soltanto esperire il primo incontro preliminare di programmazione della procedura conciliativa, e la partecipazione delle parti allo stesso è obbligatoria, assistita da un avvocato, gratuita se non si perviene a un accordo.

Il 24 ottobre 2012 la Corte costituzionale ha annullato per eccesso di delega legislativa l'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 e altri dipendenti da esso, che introduceva l'obbligatorietà della mediazione civile prima di poter adire il giudice ordinario. La sentenza non si pronuncia in merito alla questione di legittimità per violazione degli artt. 3, 24 e 111, che è dichiarata inammissibile (non "infondata"): il rimettente giudice di pace sostiene che gli articoli «da soli o in combinato disposto» violano i citati articoli, in particolare la violazione dell'art. 3 <<per irragionevolezza correlata al carattere obbligatorio della mediazione avente ad oggetto le controversie di competenza del Giudice di pace, in quanto nel processo avanti al detto giudice il tentativo obbligatorio di conciliazione è già previsto>> dalla normativa previgente, sottolineando come «tra l'esigenza di non rendere economicamente troppo gravoso ai cittadini l'accesso alla tutela giurisdizionale e l'esigenza, pur particolarmente avvertita, di individuare strumenti idonei a decongestionare gli uffici giudiziari attraverso lo sfoltimento del carico di lavoro, prevalenza debba avere la prima».

Con sentenza n. 276 del 2000 in materia di tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro, la Corte affermò l'assenza di contrasto con l'art. 24 Cost. in virtù del principio per cui «la tutela del diritto di azione non comporta l'assoluta immediatezza del suo esperimento, ben potendo la legge imporre oneri finalizzati a salvaguardare interessi generali, con le dilazioni conseguenti», <<interessi generali >> individuati sia nell'evitare che l'incremento delle controversie attribuite al giudice ordinario in materia di lavoro provocasse un sovraccarico dell'apparato giudiziario, sia nel favorire «la composizione preventiva della lite che assicura alle situazioni sostanziali un soddisfacimento più immediato rispetto a quelle conseguite attraverso il processo». È dichiarato <<intrinsecamente ragionevole il limite all'immediatezza della tutela giurisdizionale>> di 60 giorni, trascorso il quale esso si considera comunque esperito e cessa l'impedimento all'esercizio dell'azione.

Caratteristiche dell'istituto La Mediazione civile denominata in ambito internazionale anche con i termini "facilitation" o "conciliation" è una forma di Alternative Dispute Resolution (ADR)Così 2007, cap. 1, esistono anche altre espressioni per definire la risoluzione stragiudiziale: MARC (Modes Alternatifs de Resolution de conflits), RAC (Risoluzione alternativa delle controversie, REC (Risoluzioneextra-giurisdizionale delle Controversie). Talvolta l'acronimo ADR è stato tradotto anche come "Appropriate Dispute Resolution, CFR MACKIE et All. 1995