Il diritto internazionale è quella branca del diritto che regola la vita della comunità internazionale.Benedetto Conforti, Diritto internazionale (XI edizione), Editoriale Scientifica, 2018, ISBN 978-88-93-91251-8 Meno corretta è la definizione di diritto del rapporto tra Stati, perché se è vero, in senso formale, che viene posto in essere tra i vari Stati, in senso materiale non è sempre indirizzato ai rapporti tra questi, ma può anche incidere all'interno delle comunità.Già nell'antica Roma esisteva un collegio sacerdotale che si occupava dei trattati internazionali: erano i feziali. Il diritto internazionale moderno si fa nascere con l'indipendenza e la pluralità degli Stati nazionali dopo la pace di Westfalia del 1648, che pose fine in Europa alla Guerra dei Trent'Anni (http://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-internazionale/). In età moderna furono scritti trattati sull'argomento; ad esempio il De iure belli ac pacis (Il diritto della guerra e della pace) del filosofo e giurista olandese Ugo Grozio e il trattato Per la pace perpetua (1795) del filosofo tedesco Immanuel Kant. Tra le varie tipologie di diritto internazionale possono ad esempio annoverarsi la lex mercatoria e il diritto internazionale privato. Tipica è l'adozione, all'interno di tale branca del diritto, di accordi internazionali sotto forma di trattati internazionali.
Storia La fine della seconda guerra mondiale ha visto con il Processo di Norimberga per la prima volta individui che avevano ricoperto alti incarichi governativi venire chiamati a rispondere personalmente dei crimini commessi in nome del loro Stato contro altri popoli davanti a un tribunale internazionale, mentre tradizionalmente la responsabilità internazionale è collettiva (diretta contro lo Stato nel suo complesso)Guggenheim P. (1954), Traité de droit international public, Génève, Georg, 1953-1954, 2v.. Lo Statuto della Corte penale internazionale, recentemente entrato in vigore (ma non ratificato da numerosi Stati, tra cui gli Stati Uniti) fa rientrare nella nozione di crimine internazionale il genocidio, i crimini contro l'umanità (nella definizione rientra pressoché qualsiasi grave delitto commesso su larga scala e in modo sistematico e la pratica dell'apartheid), i crimini di guerra previsti dal diritto internazionale umanitario e la guerra di aggressione.
Alcuni trattati internazionali stipulati nel secondo dopoguerra, come quello della Corte europea dei diritti dell'uomo, prevedono poi la possibilità degli individui di rivolgersi autonomamente a organismi internazionali per far rispettare i propri diritti, senza la mediazione degli Stati. Gli sviluppi recenti del diritto internazionale, in particolare in materia di protezione dei diritti umani, hanno fatto ritenere ad alcuni studiosi che si stia lentamente affermando una soggettività giuridica internazionale degli individui, in rottura con i dettami del diritto internazionale classico.
Descrizione La principale differenza tra la struttura del diritto internazionale e quella del diritto interno, è l'assenza di un'autorità centrale che emani la legge e ne assicuri il rispetto (è questa la cosiddetta "anarchia" della comunità internazionale); inoltre, a partire dalla fine del XIX secolo e, soprattutto, dalla fine della prima guerra mondiale, agli Stati si sono affiancate le Organizzazioni internazionali, mentre con l'inizio della decolonizzazione hanno progressivamente assunto personalità giuridica internazionale i movimenti insurrezionali, purché esercitino il controllo effettivo su una popolazione e un territorio.
All'interno di un ordinamento statale il riconoscimento della personalità giuridica in favore di enti collettivi e organizzazioni comporta che a questi nuovi soggetti si applichi una disciplina speciale, ovvero differente da quella comune destinata a tutelare e promuovere gli interessi degli individui. Nell'ambito dell'ordinamento internazionale, al contrario, la disciplina di diritto comune riguarda invece enti e organizzazioni, in modo particolare gli Stati. Mentre il diritto interno determina i requisiti che enti e organizzazioni devono avere per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, il diritto internazionale non prescrive con che modalità debba essere costituito uno Stato, bensì ne accerta l'esistenza.
ritengono che i recenti sviluppi della materia stiano facendo lentamente emergere una soggettività giuridica internazionale degli individui, posizione contrastata dalla maggior parte della dottrina, che ritiene che la scena internazionale sia ancora dominata dagli Stati e dalle Organizzazioni sovranazionali, malgrado il ruolo sempre più importante svolto dai singoli e dalle ONG. Il riconoscimento della personalità internazionale degli individui si appoggia sul crescente numero di diritti e obblighi internazionali che spettano ai singoli in quanto tali e non in quanto cittadini di uno Stato, come i diritti umani e la responsabilità internazionale individuale (crimini internazionali).
Sinossi generale Il diritto internazionale è talvolta scolasticamente suddiviso in diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato; secondo tale partizione scolastica, il diritto internazionale pubblico si occupa dei rapporti tra Stati sovrani e tra essi e le Organizzazioni di diritto internazionale; il diritto internazionale privato si occupa invece dei rapporti tra uno Stato e i cittadini privati stranieri, ovvero dei rapporti tra cittadini e Stati stranieri od Organizzazioni internazionali. Questa voce si occupa di quel che viene definito diritto internazionale pubblico. L'essenza del diritto internazionale è il suo essere internazionale, quindi con giurisdizione su una pluralità di Stati o nei luoghi non regolati dalle legislazioni nazionali, ad esempio il mare e il cosmo. Spesso per diritto privato internazionale si intende la discussione su questioni economiche e commerciali che possono ricadere nel diritto commerciale internazionale, regolato da appositi trattati internazionali e da organi preposti delle Nazioni Unite e degli organismi sovranazionali quali la Commissione europea e il Parlamento europeo.
Operare una distinzione netta tra diritto privato e diritto pubblico in ambito internazionale è piuttosto complicato in quanto si parla principalmente del dibattimento di questioni che richiedono la disamina di un complesso di norme più o meno ascrivibili al diritto nazionale ma generalmente riferite al complesso delle norme e dei trattati internazionali che regolano i rapporti tra Stati, le questioni relative a organizzazioni sovranazionali, le dispute 'extraterritoriali' e le relazioni tra società che agiscono in ambito internazionale, ovvero in più nazioni. La suddivisione tra diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato è però contestata da numerosa dottrinaAd esempio Benedetto Conforti, "Diritto internazionale".
Il diritto internazionale privato, nonostante l'appellativo di internazionale, è infatti l'insieme delle norme di diritto interno (quindi, proprie di un ordinamento statale e promulgate con le modalità previste dall'ordinamento dello Stato stesso) che risolvono i conflitti fra le disposizioni dei diversi ordinamenti giuridici applicabili a un medesimo rapporto, quando esistono collegamenti a più di una legislazione nazionale. Si applicano quindi per il diritto internazionale privato le apposite norme interne (per l'Italia una legge specifica ha riordinato la materia, in precedenza dispersa sui quattro codici). Ne risulta che le due tipologie si riferiscono a rami dell'ordinamento completamente differenti, il cosiddetto pubblico all'ordinamento della Comunità degli Stati (o internazionale), mentre quello privato all'ordinamento interno di ciascuno Stato.
Per quanto sopra, anche l'appellativo pubblico per il Diritto Internazionale in senso proprio viene criticato, in quanto la definizione di pubblico può afferire soltanto a un ordinamento statuale.
Diritto consuetudinario e diritto convenzionale (o pattizio)
Vista l'assenza di un legislatore universale, in grado di legiferare validamente e in modo vincolante, il diritto internazionale universalmente valido è per lo più diritto consuetudinario, anche se la politica delle organizzazioni internazionali come l'ONU può influenzarne lo sviluppo (ad esempio sull'uso della forza nelle relazioni internazionali). Per entrare a far parte del diritto consuetudinario una regola deve essere accettata almeno da una larga maggioranza degli Stati che comprenda gli Stati più influenti a livello internazionale.
Il diritto convenzionale si basa invece sugli accordi internazionali liberamente stipulati dagli Stati, che si impegnano a rispettarne le disposizioni. Di norma il diritto pattizio prevale sul diritto consuetudinario (il diritto particolare prevale su quello generale), ma con un'importantissima eccezione per quanto riguarda lo ius cogens. Una norma di ius cogens è una norma consuetudinaria che protegge valori considerati fondamentali e a cui non si può in nessun modo derogare: se due Stati stipulano un trattato in cui si propongono di attuare violazioni dell'integrità di uno Stato terzo o di eseguire azioni considerate crimini internazionali, il trattato stesso è considerato nullo.
Forme, contenuti e procedure per la formazione del diritto convenzionale sono state codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati; nel Preambolo di questa Convenzione si precisa che le regole del diritto internazionale consuetudinario continueranno a regolare le questioni non disciplinate dalle disposizioni della Convenzione stessa, anche perché la Convenzione rappresenta solo un punto di riferimento e non coincide necessariamente con le consuetudini internazionali in materia.
I soggetti Sono soggetti del diritto internazionale i seguenti enti: Gli Stati che soddisfino i requisiti della effettività e della indipendenza (intendendosi lo Stato nella sua accezione di Stato-Organizzazione, ossia l'insieme dei governanti e degli apparati di governo); Le Organizzazioni internazionali, tra le quali in particolare l'ONU, i suoi Organi ausiliari e le Organizzazioni collegate; La Santa Sede (da non confondersi con lo Stato della Città del Vaticano); I movimenti che esercitano sostanzialmente il controllo di un territorio e di una popolazione, pur non avendone il controllo formale, come ad es. gli insorti. Mentre per quanto attiene ai movimenti di liberazione a questi non è conferita una vera e propria personalità giuridica quanto il diritto di prendere parte alle riunioni internazionali che trattano di autodeterminazione dei popoli.
La soggettività di alcuni enti è invece in discussione. Sono generalmente non considerati come soggetti del diritto internazionale: Il Sovrano Ordine di Malta: pur avendo intrattenuto con lo Stato italiano uno scambio di lettere di carattere internazionale e anche se alcuni funzionari dell'ordine godono di immunità diplomatica l'Ordine di Malta non è considerato soggetto di diritto internazionale, anche se a questo ordine è riconosciuta una personalità giuridica internazionale utile allo svolgimento delle sue funzioni assistenziali;Per approfondimenti:
L'ordine di Malta, Sovranità e Diritto Internazionale, di François Velde I popoli in sé, pur avendo riconosciuto il diritto di autodeterminazione, non sono considerabili soggetti di diritto internazionale. Essi mancano infatti delle caratteristiche proprie di una stabile organizzazione e della presenza di istituzioni governative; Le Organizzazioni non governative non sono considerabili soggetti di diritto internazionale anche se molti trattati attribuiscono loro un ruolo internazionale (ad esempio la Croce Rossa);