La Corte dei conti è un organo di rilievo costituzionale, con funzioni di controllo e giurisdizionali, previsto dagli articoli 100 e 103 della Costituzione italiana, che la ricomprende tra gli organi ausiliari del Governo.

Storia La Corte dei conti è un organismo che risale ai primi anni di vita dello Stato italiano: fu istituita con la legge 14 agosto 1862, n. 800, perché vigilasse sulle amministrazioni dello Stato. Fu solennemente inaugurata a Torino il 10 ottobre 1862.

Essa raccolse l'eredità di istituzioni che già da tempo negli Stati preunitari vigilavano sulle pubbliche finanze: ad esempio, la Camera dei conti del Ducato di Savoia, poi Regno di Sardegna, risalente al 1351 e sostituita nel 1859 dalla Corte dei conti, sulla quale verrà modellata la nuova istituzione dello Stato unitario; la Camera dei conti del Regno Lombardo-Veneto, istituita nel 1771; la Regia Camera della Sommaria del Regno di Napoli, fondata nel 1444 e sostituita nel 1807 dalla Regia Corte dei Conti. La revisione dei conti è nota nello Stato Pontificio fin dai tempi della Camera Apostolica, istituzione operante già nel XIII secolo. Nel 1828 fu istituita la Congregazione di revisione dei conti e degli affari di pubblica amministrazione (in seno alla stessa Camera Apostolica, sostituita poi dalla Consulta di Stato per le Finanze (1850-1870).Aveva il compito di esaminare e rivedere i bilanci preventivi e consuntivi dello Stato e di dare parere in materia finanziaria.

Prima dell'emanazione del d.lgs n.174 del 26 agosto 2016 e del d.lgs. correttivo n. 114 del 7 ottobre 2019 (Codice della giustizia contabile) entrato in vigore dal 31 ottobre 2019, la normativa sulla corte dei conti era estremamente frammentata: ricordiamo, in particolare, il t.u. relativo al R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 integrato dal decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1994, n. 19) e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20 nonché dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. Modifiche sono state introdotte anche dalla legge n. 205 del 2000.

Organizzazione Il Consiglio di Presidenza è l'organo di autogoverno della magistratura contabile istituito con l'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, di seguito modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 7.2.2006, n. 62, e di recente dall'art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15. Il Consiglio di Presidenza è composto: dal Presidente della Corte dei conti, che lo presiede; dal Procuratore Generale della Corte dei conti; dal Presidente aggiunto della Corte dei conti o, in sua vece, dal Presidente di sezione più anziano; da quattro membri eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale; da quattro membri eletti da e tra i magistrati della Corte dei conti, ripartiti tra le diverse qualifiche in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1º gennaio dell'anno di costituzione dell'organo. Alle sedute del Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare, possono partecipare il Segretario Generale della Corte (Franco Massi) e il magistrato addetto alla presidenza con funzioni di capo di gabinetto. Qualora, per specifiche questioni, uno dei due sia designato relatore, lo stesso ha diritto di voto per espressa delega del Presidente della Corte. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza dell'incarico. Entro un mese dal suo insediamento, il Consiglio provvede alla costituzione delle Commissioni permanenti che hanno compiti istruttori e che riferiscono sulle materie di competenza del Consiglio. Possono, inoltre, essere istituite Commissioni temporanee su specifiche materie. La Corte dei Conti è organizzata in uffici centrali e territoriali.

La Composizione dell'attuale IX Consiglio di Presidenza della Corte dei conti (insediatosi il 30 maggio 2023 e della durata di quattro anni) è indicata sul sito della Corte dei Conti.

Innanzitutto, al vertice troviamo il Presidente, definito dalla legge n. 15 del 4 marzo 2009, art. 11 comma 7 "Organo di governo dell'istituto". Poi vi è il Consiglio di presidenza, quale organo di amministrazione della magistratura contabile istituito con l'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, modificato dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 7 febbraio 2006, n. 62, e con componenti in numero ridotto a seguito della già citata L. 15 del 2009, art. 11, con compiti minori ma assimilabili al Consiglio Superiore della Magistratura per i magistrati ordinari. Il Consiglio di Presidenza ha sede a Roma. È composto: dal Presidente della Corte dei conti, che lo presiede; dal Procuratore Generale della Corte dei conti; dal Presidente aggiunto della Corte dei conti o del Presidente di sezione più anziano; da 4 cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale; da 4 magistrati ripartiti tra le diverse qualifiche in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1º gennaio dell'anno di costituzione dell'organo.

L'organizzazione della Corte prevede Sezioni giurisdizionali e Sezioni di controllo, sia a livello centrale sia a quello territoriale. Le sezioni non sono uniformemente distribuite sul territorio nazionale, ma vi sono delle diversità.

Accanto alla Corte dei conti a livello centrale troviamo la Procura Generale contabile retta dal Procuratore Generale e da 20 Vice Procuratori Generali. Situazione particolare è quella della Procura Generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, considerata quale sezione della Procura centrale nel territorio siciliano.

La Corte dei conti prevede tre Sezioni giurisdizionali centrali d'Appello, con sede a Roma, presso la Corte dei conti, nonché la Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, con sede a Palermo.

Per quanto concerne le Sezioni centrali di controllo, previste in n. di 5, sono: la Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e sugli atti delle amministrazioni dello Stato, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, Sezione di controllo sugli enti, Sezione delle Autonomie, Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali.

Infine, sono presenti le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, quali organi di chiusura del sistema di giurisdizione amministrativo-contabile con competenza a decidere sulle questioni di massima e conflitti di competenza. La competenza è articolata in 4 sezioni, con funzioni: giurisdizionale, di controllo, deliberante, consultiva, aventi sede a Roma, nonché 3 sezioni speciali: Sezioni riunite per la Sardegna con sede a Cagliari, per la Sicilia con sede a Palermo e per il Trentino-Alto Adige con sede a Roma.

Le sezioni regionali Presso 16 Regioni sono presenti la Sezione giurisdizionale e la Sezione di controllo quali organi territoriali di giurisdizione contabile, nonché la Procura Regionale. Le Regioni sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto.

Vi sono poi 4 Regioni con una configurazione autonoma, tutte a statuto speciale:

Trentino-Alto Adige/Südtirol: le Sezioni Riunite hanno sede a Trento/Bolzano, seguendo l'alternanza delle adunanze del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, come modificato dal D.lgs. 14 settembre 2011, n. 166 Friuli-Venezia Giulia, con Sezione giurisdizionale, Procura Regionale, Sezione regionale di controllo con sede a Trieste e con un ulteriore ufficio distaccato a Udine Sardegna, con Sezione giurisdizionale, Procura Regionale, Sezione regionale di controllo e Sezioni Riunite con sede a Cagliari Sicilia, con Sezione giurisdizionale, Procura Regionale, Sezione regionale di controllo, Sezione giurisdizionale d'appello, Procura Generale d'appello e Sezioni Riunite con sede a Palermo.

Composizione per le funzioni giurisdizionali La Corte dei conti, per l'espletamento delle funzioni giurisdizionali si articola in: sezioni giurisdizionali regionali, che giudicano in primo grado; hanno sede in ciascun capoluogo di regione (ma è prevista una sezione giurisdizionale per la provincia autonoma di Bolzano) sezioni giurisdizionali centrali di appello, che giudicano in secondo grado; sono tre e hanno tutte sede presso la sede della Corte dei conti di Roma; vi è inoltre una sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, con sede a Palermo sezioni riunite, che risolvono i conflitti di competenza tra le varie sezioni regionali e/o centrali; su richiesta del Presidente della Corte dei conti, del Procuratore Generale presso la Corte dei conti o di una Sezione, sono chiamate anche a pronunciarsi su "questioni di massima" (quando si è in presenza di dubbi o "conflitti" interpretativi tra le diverse sezioni). Le procure Presso ogni sezione giurisdizionale regionale opera una Procura regionale, con funzioni di Pubblico ministero nei giudizi di responsabilità patrimoniale-amministrativa e contabile e in generale nelle materie di contabilità pubblica. I magistrati del pubblico ministero hanno le medesime garanzie di indipendenza e inamovibilità dei magistrati dei collegi giudicanti; dispongono dei poteri istruttori previsti dall'art. 74 del T.U. Corte dei conti e dall'art. 5, 6º comma della L. 19/1994.

Il Procuratore generale e i vice procuratori generali svolgono le funzioni di pubblico ministero presso le sezioni centrali di appello e presso le sezioni riunite.

Il Procuratore generale ha anche funzioni di coordinamento generale delle procure regionali.

Composizione per le funzioni di controllo Le articolazioni della Corte dei conti in sede di controllo sono: la Sezione Controllo Stato: svolge i suoi compiti ai sensi della legge n. 20 del 1994, modificata dalla legge n. 639 del 1996, e seguendo i criteri indicati dalle Sezioni Riunite secondo un doppio filo conduttore: la verifica di legittimità e la verifica di efficienza-efficacia-economicità. La Sezione si articola in quattro collegi, uno per il controllo sugli atti, uno per il controllo sulla gestione delle entrate, e due per il controllo sulla gestione delle spese. la Sezione di Controllo Enti sovvenzionati dallo Stato: continua a operare ai sensi della legge n. 259 del 1958, anche a seguito della imponente privatizzazione degli anni novanta, controllando la gestione complessiva degli Enti pubblici e privati che ricevono contributi dallo Stato, rilevandone gli squilibri gestionali specie in materia di appalti, di aiuti statali e di concorrenza. la Sezione di Controllo Autonomie estende il suo controllo in particolare sui progetti di opere pubbliche finanziate dalla Cassa Depositi e Prestiti, sui progetti cofinanziati dall'Unione europea, sui parcheggi finanziati ai sensi della legge n. 122 del 1989, e sulla gestione diretta o indiretta da parte degli enti locali di alcuni servizi pubblici (piscine, ecc.). la Sezione controllo Affari comunitari e internazionali, nuovo organo collegiale istituto ai sensi della legge n. 20 del 1994, che svolge un controllo successivo di tipo diffuso e un controllo di tipo specifico (controllo-referto), al fine di riferire al Parlamento italiano e ai Consigli Regionali sui programmi nazionali che utilizzano fondi UE. Dal 2008 cura la funzione di "external auditor" presso alcune organizzazioni internazionali (prima il CERN, poi l'ITU e l'ICAO).