Il regolamento di competenza è previsto e disciplinato dagli artt. da 42 a 50 e gli artt. 310, 375, 380ter del
Nasce come rimedio per la soluzione dei conflitti di competenza. Ora è un mezzo di impugnazione, esclusivo o alternativo, concesso alle parti avverso i provvedimenti contenenti almeno un capo sulla competenza. È bene sottolineare che il regolamento di competenza è utilizzabile contro tutte le sentenze che decidano della competenza e non ha rilevanza che si tratti di sentenze di primo, di secondo o magari di unico grado. I presupposti, dunque, per l'utilizzazione di questo mezzo di impugnazione stanno nel contenuto del provvedimento.
L'organo previsto per la sua risoluzione è la Cassazione, che statuisce quale sia il giudice legittimato in ordine alla controversia.
Prevede l'istanza proposta dalle parti o dal giudice, e il ricorso.
Ratio Il rimedio in esame, secondo le intenzioni del legislatore, risponde a ragioni di economia processuale in quanto mira ad accelerare la definizione della questione di competenza (Cass., S.U., 31.7.2014, n. 17443), determinando inoltre la sospensione automatica del processo di merito.
Rispetta inoltre i principi costituzionali di cui all'art 3, co 2 Cost, recante il principio di uguaglianza sostanziale, e di cui all'art 25 Cost, per cui "Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge". Secondo proprio questi due articoli sopraccitati, attore e convenuto non possono scegliere il giudice adito, ma devono attenersi ai criteri stabiliti da legge per l'individuazione.
Soggetti legittimati Può essere proposta dal giudice o dalle parti
Quando è proposta d'ufficio dal giudice (solo nelle ipotesi previste dall'art 28 cpc), dinanzi al quale viene riassunta la causa, il regolamento non è un mezzo di impugnazione ordinario, ma un rimedio preventivo del conflitto, in quanto non è richiesta la soccombenza di una delle parti, ma serve solamente per risolvere conflitti di competenza, per materia valore e territorio, sorti fra giudici diversi.
Al contrario, il regolamento di competenza su istanza di parte è un mezzo d'impugnazione ordinaria la cui tempestiva proposizione impedisce il passaggio in giudicato formale, ai sensi dell'art 324 cpc.
Distinguo L'istanza di regolamento si propone con ricorso alla Corte di cassazione al fine di risolvere in modo definitivo un conflitto tra giudici di merito. La pronuncia ha natura sostitutiva.
Si distingue fra: Regolamento necessario - art 42 cpc Esso è l'unico rimedio esperibile per i provvedimenti (cioè ordinanze) che hanno ad oggetto solamente la questione di competenza. "Necessario" qui non vuol dire obbligatorio, ma che è lunico mezzo per ridiscutere quella questione di competenza. Regolamento facoltativo - art 43 cpc Esso è uno dei rimedi esperibili per i provvedimenti (cioè le sentenze) che hanno deciso anche il merito. "Facoltativo" significa concorrente con altri mezzi di impugnazione, nel senso che la questione di competenza può essere ridiscussa anche con l'appello o il ricorso in cassazione, cioè attraverso i normali mezzi di impugnazione, a seconda che la sentenza che ha deciso sulla competenza e sul merito, sia appellabile oppure ricorribile in cassazione. Nonostante la distinzione, il regolamento di competenza è un unico mezzo di impugnazione, che ha una disciplina unitari e produce sempre gli stessi effetti.
Concorso con altri mezzi di impugnazione Dato il concorso tra i normali mezzi di impugnazione e il regolamento facoltativo, bisogna vedere come si coordinano tra di loro i due strumenti.
Innanzitutto per poter discutere la questione di competenza con mezzo ordinario (appello o cassazione) è necessario che, oltre alla competenza, sia impugnato anche il merito (art 43, I cpc). Non è possibile impugnare con mezzo ordinario solo la questione di competenza. Occorre precisare che, analogamente a quanto previsto per il Regolamento di giurisdizione, la Cassazione intende per "merito" qualsiasi questione, anche di rito, diversa dalla competenza, purché idonea ad essere decisa con sentenza.
Precisato ciò, veniamo ora alle regole di coordinamento: Prima regola: se il regolamento di competenza è proposto prima della impugnazione ordinaria, i termini per proporre l'impugnazione ordinaria si sospendono in attesa che sia deciso il regolamento. Se la ordinanza che decide il regolamento conferma la competenza del primo giudice, i termini riprendono a decorrere e può essere proposta l'impugnazione ordinaria (solo per la parte relativa al merito, e non per la competenza, perché questa ormai è stata decisa). Se invece, in sede di regolamento si dichiara che il primo giudice non è competente, allora i termini non decorrono più perché la ordinanza emessa in sede di regolamento, dichiarando incompetente il giudice adito, ha travolto la pronuncia di merito (effetto espansivo interno: art 336, I cpc). Il processo può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente dalla sentenza di regolamento. Seconda regola: se prima viene proposta impugnazione ordinaria, le altre parti possono comunque proporre il regolamento di competenza.
Conversione Si può avere inoltre un concorso fra regolamento di competenza e mezzi di impugnazione ordinari anche per la sentenza emessa in grado di appello o in unico grado. in questo caso la concorrenza ha luogo fra ricorso ordinario ex art 360 cpc e regolamento di competenza, le cui somiglianze sono notevoli. Una notevole differenza fra il ricorso ordinario ex art 360 e il regolamento di competenza è data dal termine di proposizione. Il regolamento di competenza va proposto entro 30 giorni dalla comunicazione (art 133, II cpc) del provvedimento da impugnare (art 47, II cpc); per il ricorso in cassazione il termine è di 60 gg dalla notificazione della sentenza o, in mancanza di notificazione, 6 mesi dalla sua pubblicazione, cioè dal deposito della sentenza in cancelleria da parte del giudice (art 133, I cpc).
La seconda differenza è che per il ricorso ordinario è necessario conferire mandato speciale ad un legale iscritto nell'albo dei patrocinanti di fronte ai giudici superiori. Invece il regolamento non necessita di avvocati speciali.
Dati gli elementi in comune, è possibile che si verifichi una conversione: l'istanza di regolamento erroneamente proposta può convertirsi in ricorso ordinario l ricorso ordinario erroneamente proposta può convertirsi in istanza di regolamento La conversione è possibile quando l'atto errato ha tutti i requisiti dell'atto giusto: in altri termini, quando l'atto può essere sussunto sotto le norme che disciplinano l'atto giusto.
Procedimento Il procedimento è identico per tutte le specie di regolamento.
Il regolamento va proposto alla Corte di cassazione, in un termine di 30 giorni (diverso rispetto ai termini ordinari per le impugnazioni di fronte alla Cassazione: 60 giorni dalla notifica della sentenza, quello breve o 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, quello lungo) dalla comunicazione dal provvedimento che ha pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria della controparte nei casi di soccombenza virtuale sulla competenza (in quanto il potere di proporre il regolamento per la parte virtuale nasce nel momento in cui la controparte impugna il merito). Per comunicazione si intende l'avviso che il cancelliere fa, ai legali delle parti, dell'avvenuta pubblicazione (deposito in cancelleria) della sentenza o dell'ordinanza da parte del giudice (art 133, II c.p.c.)
Il ricorso viene notificato alla controparte e depositato nella cancelleria della Corte, alla quale il cancelliere del giudice a quo rimette il fascicolo.
Le altre parti possono così costituirsi di fronte alla Corte depositando i loro atti, dopo di che la Corte decide (con ordinanza: art 375, I n, 4 c.p.c.) in camera di consiglio, sulla base degli scritti difensivi delle parti e statuisce sulla competenza indicando quale sia il giudice competente.
Si forma così il giudicato sulla questione di competenza.
La Corte "statuisce sulla competenza" (art 49, II c.p.c.) indicando il giudice competente. La pronuncia della Corte è vincolante per tutti i giudici dell'ordinamento e il giudice indicato come competente non può "ribellarsi". La questione di competenza è definitivamente chiusa.
Se la Cassazione afferma la competenza del giudice adito, il processo va avanti e gli atti compiuti da quel giudice sono ovviamente validi. Se la Cassazione dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo si azzera e deve essere rincominciato da capo innanzi al giudice indicato dalla cassazione come competente.
Però il processo non viene necessariamente iniziato ex novo, ma può essere anche "trasferito" innanzi al giudice competente con un atto di riassunzione'' (art 50 c.p.c.)
Presupposto per ricorrere al regolamento è l'ordinanza con cui il giudice ha risolto la questione relativa alla propria competenza od incompetenza. Nota di rilievo merita la riforma operata con L. 18 giugno 2009, n.69, che con l'art 45 ha novellato il codice di rito sostituendo il provvedimento da impugnare (ante 2009 sentenza, oggi ordinanza) ed il provvedimento con cui la Corte di cassazione risolve il conflitto (ante 2009 sentenza, oggi ordinanza).
La prima ipotesi: Regolamento a seguito di ordinanza resa su eccezione d'incompetenza sollevata dal convenuto ex art. 38 1°co. c.p.c.
Con la domanda l'attore ha indicato al convenuto un giudice. Vale la pena ricordare che non si tratta di persona fisica ma di ufficio giudiziario, presso cui costituirsi depositando la comparsa di risposta. Il convenuto ha l'onere di costituirsi ai sensi del 166 c.p.c. "almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione...", e quando si costituisce deve, a pena di decadenza ai sensi dell'art. 38 c.p.c, eccepire l'incompetenza del giudice per materia e valore o territorio derogabile, e se eccepisce quella per territorio derogabile deve indicare il giudice che secondo lui è competente. In caso contrario tale eccezione si considera non proposta. Il giudice, questa volta persona fisica cui è stata assegnata la causa, deve decidere, ai sensi dell'art. 38 3°co., la sola questione di competenza sollevata dal convenuto in base a quello che risulta dagli atti e assunte sommarie informazioni.
Schematizzando:
L'attore sceglie il giudice sulla base delle norme che regolano la competenza, art. 7, 9, 10-15, 17, 18-30bis c.p.c, ecc.
Il convenuto con la comparsa di risposta eccepisce l'incompetenza del giudice, art. 38 1°co.
Il giudice decide con ordinanza sulla sola competenza, si afferma competente e dà i provvedimenti per la prosecuzione della causa, e il convenuto impugna l'ordinanza con regolamento necessario ex art. 42 c.p.c.
Il giudice decide con ordinanza competenza e merito, si afferma competente e accoglie nel merito la domanda del convenuto. Il convenuto non ha interesse ad impugnare l'ordinanza, anche se soccombente riguardo alla competenza. Avendo vinto nel merito, non potrebbe ottenere di più dalla pronuncia resa a seguito dell'impugnazione.
Il giudice decide con ordinanza competenza e merito, si afferma competente e respinge nel merito la domanda del convenuto. Il convenuto può impugnare prima con regolamento facoltativo ex art 43 c.p.c. e poi, se soccombe, impugnerà il merito anche nel ricorso per regolamento.
Se al contrario il giudice decide di non essere fornito di competenza, non può limitarsi a "scaricare" il processo e le parti, ma deve indicare loro quello che secondo lui è il giudice fornito di competenza ai sensi degli artt. 45,50 c.p.c. A questo punto le parti possono o riassumere la causa davanti al giudice loro indicato nel termine perentorio di tre mesi, oppure l'attore sarà legittimato ad impugnare ex art. 42 c.p.c. l'ordinanza del giudice che lo ha "scaricato".