Il reato di prostituzione minorile è un delitto previsto dal codice penale italiano all'art. 600 bis. Tale tipologia di reato rientra tra i delitti contro la persona, disciplinati nel Libro II, Titolo XII del codice.
Elemento oggettivo del reato
L'ipotesi prevista dal I comma Il reato è consumato da chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. La pena è la reclusione da sei a dodici anni e la multa da euro 15.000 a euro 150.000 .
L'ipotesi prevista dal II comma Al secondo comma della norma è prevista la consumazione del reato qualora l'agente compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi. La pena è la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 1.500 a euro 6.000.Renato Brichetti, Codice Penale e leggi complementari, Milano, Il Sole 24 ore, p. 246.
Elemento soggettivo del reato Per la consumazione di tale reato è previsto il dolo generico, ossia la volontà, da parte dell'agente, di compiere gli atti vietati dal precetto della norma. Tuttavia dal 2012, per tutti i delitti contro la personalità individuale, compresa quindi la prostituzione minorile, è stato introdotto un profilo parziale di colpa, poiché, a norma dell'art. 602-quater c.p., "il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile."
Testi normativi Codice penale italiano
Note
Bibliografia Ferrando Mantovani, Diritto Penale, Padova, Cedam, 1992. ISBN 8813174667. Giorgio Lattanzi, Codice penale annotato con la giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2003. ISBN 8814104107
Voci correlate Prostituzione Prostituzione minorile
Categoria:Prostituzione minorile Categoria:Delitti contro la personalità individuale