Un whistleblower (), in italiano allertatore civico, è colui che denuncia in segreto alle autorità degli illeciti o fraudolenze rilevati in un ente pubblico.Relativamente all'uso di "allertatore civico", si veda:

Etimologia

Whistleblower deriva dalla frase to blow the whistle, «soffiare il fischietto», riferita all'azione dell'arbitro nel segnalare un fallo o a quella di un poliziotto che tenta di fermare un'azione illegale dando l'allarme. In entrambi i casi, l'obiettivo è quello di fermare un'azione e richiamare l'attenzione.

Il termine è in uso almeno dal 1958, quando apparve nel Mansfield News-Journal (Ohio).

La locuzione «gola profonda», raramente usata anche in italiano, deriva dalla figura Gola Profonda, l'informatore segreto che con le sue rivelazioni alla stampa diede origine allo scandalo Watergate.

Definizione Il whistleblower è quel soggetto che, solitamente nel corso della propria attività lavorativa, scopre e denuncia fatti che causano o possono in potenza causare danno all'ente pubblico o privato in cui lavora o ai soggetti che con questo si relazionano (tra cui ad esempio consumatori, clienti, azionisti). Spesso è solo grazie all'attività di chi denuncia illeciti che risulta possibile prevenire pericoli, come quelli legati alla salute o alle truffe, e informare così i potenziali soggetti a rischio prima che si verifichi il danno effettivo. Un gesto che, se opportunamente tutelato, è in grado di favorire una libera comunicazione all'interno dell’organizzazione in cui il segnalatore di illeciti lavora e conseguentemente una maggiore partecipazione al suo progresso e un'implementazione del sistema di controllo interno.

La maggior parte dei segnalatori di illeciti sono "interni" e rivelano l'illecito a un proprio collega o a un superiore all'interno dell'azienda o organizzazione. È interessante esaminare in quali circostanze generalmente un segnalatore di illeciti decide di agire per porre fine a un comportamento illegale. C'è ragione di credere che gli individui sono più portati ad agire se appoggiati da un sistema che garantisce loro una totale riservatezza.

La tutela giuridica nel mondo La protezione riservata ai whistleblowers varia da paese a paese e può dipendere dalle modalità e dai canali utilizzati per le segnalazioni.

Unione europea Il 7 ottobre 2019 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una direttiva per la protezione dei whistleblower (Direttiva EU 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione). Il testo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 novembre 2019: dando tempo agli Stati membri fino al 17 dicembre 2023 per recepire le nuove norme nel diritto nazionale.

La Direttiva introduce importanti misure per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto della corruzione all'interno dell'Unione europea, e predispone standard minimi di protezione degli informatori. In particolare, la Direttiva si applica sia al settore pubblico sia a quello privato e copre quasi tutti i settori in cui l'Unione europea è competente (art. 2); fornisce tutela legale a un ampio numero di potenziali whistleblower (art. 4) e stabilisce misure idonee a garantire la protezione degli informatori dalle ritorsioni (art. 19 ss). Inoltre, impone la creazione di meccanismi idonei a tutelare e favorire le segnalazioni all'interno delle società/amministrazioni (art. 8) e stabilisce l’obbligo di rispondere e dare seguito alle segnalazioni degli informatori entro 3 mesi (art. 9 e art. 11).

Sebbene Transparency International e altre organizzazioni internazionali abbiano evidenziato alcune criticità (tra le quali un ambito di applicazione troppo vago e lacune nella protezione dei whistleblower), l'art. 2 della Direttiva consente agli Stati membri di estendere la protezione prevista dal diritto nazionale relativamente a settori o atti non contemplati.

Italia

L'art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ha disciplinato per la prima volta nella legislazione italiana la figura del whistleblower, con particolare riferimento al "dipendente pubblico che segnala illeciti", al quale viene offerta una parziale forma di tutela. Nell'introdurre un nuovo art. 54-bis al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si è infatti stabilito che, esclusi i casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile italiano, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria italiana o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Inoltre, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Si è tuttavia precisato che, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato, con conseguente indebolimento della tutela dell'anonimato. L'eventuale adozione di misure discriminatorie deve essere segnalata al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le discriminazioni stesse sono state poste in essere. Infine, si è stabilito che la denuncia è sottratta all'accesso previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241; tali disposizioni pongono inoltre delicate problematiche con riferimento all'applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali.

Nel 2014 ulteriori rafforzamenti della posizione del whistleblower sono stati discussi con iniziative parlamentari, nella XVII legislatura. In ordine alla possibilità di incentivarne ulteriormente l'emersione con premi, l'ordine del giorno G/1582/83/1 - proposto in commissione referente del Senato - è stato accolto come raccomandazioneCrimi, Endrizzi, Morra: "Il Senato, in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582); premesso che: l'articolo 31 del decreto legge in esame reca modifiche all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, estendendo la possibilità di denunciare i predetti illeciti, oltre all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, anche all'ANAC;

considerato che: i dipendenti pubblici e privati a seguito di denunce di atti di corruzione e irregolarità subiscono molto spesso provvedimenti disciplinari, mobbing e licenziamenti; la posizione dei cosiddetti whistleblower non viene adeguatamente tutelata nelle aziende, in ambito privato e pubblico, da fenomeni di mobbing e altre forme di vessazione o discriminazione che possano pregiudicarne l'integrità psicofisica o la carriera lavorativa; non viene nemmeno prevista una ricompensa, anche in termini monetari, nel caso il dipendente sia venuto a conoscenza di atti di corruzione o irregolarità, come invece è previsto in altri ordinamenti, ad esempio negli Stati Uniti, dove non solo il dipendente è tutelato, ma è addirittura incentivato a fare segnalazioni;

impegna il Governo: a valutare la possibilità di attribuire all'autore di una segnalazione di reati o irregolarità, che comportano un danno erariale e un danno all'immagine della pubblica amministrazione, una somma di denaro a titolo di premio, in percentuale rispetto alla somma recuperata a seguito del provvedimento di condanna definitiva della Corte dei conti."; invece, è stato dichiarato improponibile l'emendamento che, tra l'altro, puniva con una contravvenzione chi ne rivelasse l'identità.Emendamento Buemi, Fausto Guilherme Longo 5.0.302 all'Atto Senato n. 19, volto ad introdurre il seguente: «Art. 5-bis. (Tutela dell'identità del whistleblower) 1. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, ovvero l'identità del segnalante, di cui all'articolo 54-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750." 2. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: "Art. 25-terdecies. - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote"». Nel 2016 la Camera dei deputati, nell'approvare la proposta di legge n. 3365-1751-3433-A, «ha scelto, tra l'altro, la tecnica della "novella" del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» per introdurre una disciplina di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro. Il testo pende al Senato come disegno di legge n. 2208.

Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 afferma che - a decorrere dal 4 luglio 2017, data di entrata in vigore del predetto decreto - i soggetti destinatari della disposizioni ivi contenute (tra i quali intermediari finanziari iscritti all'Albo Unico, società di leasing, società di factoring, ma anche dottori commercialisti, notai e avvocati) sono obbligati a dotarsi di un sistema di segnalazione di illeciti, l'istituto di derivazione anglosassone per le segnalazioni interne di violazioni. La legge 14 dicembre 2017, n. 179 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 291 del 30 novembre 2017) ed entrata in vigore il 29 dicembre 2017 in ragione dell’ordinario regime di vacatio legis, oltre a modificare ulteriormente il d. lgs. n. 165/2001 ha introdotto una disciplina organica dell'istituto e le tutela al whistleblower anche nel settore privato, prevedendo disposizioni particolari a favore degli stessi. Sempre nel settore privato, la direttiva dell'Unione Europea n. 1937/2019 è recepita dal d.lgs. l 10 marzo 2023, n. 24 che dal 17 dicembre 2023 obbliga le imprese con più di 50 dipendenti a dotarsi di sistemi di whistleblowing conformi alla norma citata.

Stati Uniti d'America Negli Stati Uniti la prima legge in tema fu il False Claims Act del 1863, che protegge i segnalatori di illeciti da licenziamenti ingiusti, molestie e declassamento professionale, e li incoraggia a denunciare le truffe assicurando loro una percentuale sul denaro recuperato. Del 1912 è il Lloyd–La Follette Act, che garantisce agli impiegati federali il diritto di fornire informazioni al Congresso degli Stati Uniti d'America. Nel 1989 è stato approvato il Whistleblower Protection Act, una legge federale che protegge gli impiegati del governo che denunciano illeciti, proteggendoli da eventuali azioni di ritorsione derivanti dalla divulgazione dell'illecito.