La stazione appaltante, secondo la legge italiana e specificatamente nel codice dei contratti pubblici, indica una pubblica amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto di diritto, che affida appalti pubblici di lavori, forniture o servizi oppure concessioni di lavori pubblici o di servizi.
Definizione e attività Lart. 3 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 la definisce quale operatore economico (intesa cone una persona fisica, o giuridica, una associazione temporanea di imprese o un gruppo europeo di interesse economico) che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
La centrale di committenza è invece quel soggetto pubblico a cui viene delegato il ruolo di stazione appaltante per altri soggetti pubblici centralizzando così gli acquisti e permettendo di risparmiare (ad es. compro computer per tutti, ne compro tanti ed ottengo prezzi migliori). Le procedure di acquisizione sono sottoposte alla disciplina del codice dei contratti pubblici.
Qualificazione Il comma d) dell'art. 3 del codice, precisa che per organismo di diritto pubblico s'intende qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
sia istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; sia dotato di personalità giuridica; la sua attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Altri soggetti aggiudicatori Oltre alle amministrazioni aggiudicatrici, sono stazioni appaltanti taluni soggetti, anche privati, allorché affidino appalti contemplati nell'art. 32 del D. Lgs. n. 163/2006. Si possono ricordare:
i concessionari di lavori pubblici quando affidano lavori; le società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico e hanno a oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, quando affidano lavori, servizi e forniture; i soggetti privati che affidano lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a (nonché servizi connessi di importo pari o superiore a ), per la cui realizzazione sia previsto, da parte di amministrazioni aggiudicatrici, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori; i concessionari di servizi che affidano lavori pubblici strettamente strumentali alla gestione del servizio, se le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice; i soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, quando affidano i relativi lavori.
Note
Voci correlate Appalto Conferenza di servizi Centrale di committenza Codice dei contratti pubblici Codice identificativo gara Opere pubbliche Pubblica amministrazione italiana Quinto d'obbligo
Categoria:Appalti pubblici in Italia Categoria:Diritto italiano