Linsegnamento della religione cattolica in Italia (talvolta abbreviato IRC e comunemente chiamato ora di religione), è un'istituzione del concordato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede.

Prevede che in tutte le scuole italiane siano riservate lezioni settimanali facoltative (un'ora e mezza nella scuola dell'infanzia, due ore nella scuola primaria, e un'ora nella scuola secondaria sia di primo sia di secondo grado) all'insegnamento della religione cattolica. La scelta di seguire o meno tali lezioni viene comunicata all'inizio del ciclo di studi e può essere liberamente modificata in sede di iscrizione agli anni scolastici successivi al primo.

L'insegnamento delle religioni è presente anche in quasi tutti gli altri Paesi europei (ad eccezione di Francia, Repubblica Ceca, e Albania) con diverse modalità (obbligatorio o facoltativo), contenuti (religione cattolica, protestante, ortodossa, musulmana), approcci (culturale, storico, etico).

Storia Poco prima dell'unità d'Italia, nel Regno di Sardegna la legge n. 3725 del 13 novembre 1859, promulgata dal ministro della Pubblica Istruzione Gabrio Casati, aveva introdotto, tra le discipline oggetto di istruzione pubblica, anche la religione cattolica. L'insegnamento era obbligatorio per i soli primi due anni delle elementari ed era impartito dal maestro unico. Nelle scuole secondarie l'insegnamento era garantito da un direttore spirituale.

Tuttavia, l'insegnamento non era impartito in una specifica ora di Religione, ma nell'ambito del complessivo programma educativo. Infatti, l'ora vera e propria di Religione fu introdotta solo nel 1929, a seguito del Concordato parte dei Patti Lateranensi.

Il regio decreto n. 4151 del 24 giugno 1860 (“Regolamento per le scuole normali e magistrali degli aspiranti maestri e delle aspiranti maestre”) introduceva l'obbligatorietà dell'insegnamento anche per le scuole magistrali, destinate a formare i futuri maestri. Nelle università furono vietati gli insegnamenti contrari ai principi religiosi.

Le Istruzioni relative ai Programmi del 15 settembre 1860 chiarivano che l'insegnamento della religione cattolica aveva il compito di inculcare nei fanciulli l'idea dell'importanza della "obbedienza [...] verso le Podestà costituite, non già per timore de' castighi, ma per ossequio a quei principi di pubblico interesse, che esse rappresentano e tutelano": sostanzialmente, l'insegnamento della religione cattolica era concepito, da parte dello Stato, come rafforzamento dell'autorità politica.

Il regio decreto 9 novembre 1861, n. 315 (“Regolamento per le scuole normali e magistrali e per gli esami di patente de maestri e delle maestre delle scuole primarie”), indicava come materia di insegnamento “religione e morale” mentre “catechismo e storia sacra” era la prima materia obbligatoria per gli esami, sia scritti che orali.

Nei programmi del regio decreto del 10 ottobre 1867 del ministro Michele Coppino, autore della legge sull'istruzione obbligatoria, l'insegnamento della religione cattolica passava in secondo piano rispetto all'italiano e all'aritmetica, materie considerate essenziali per cementare la recente e precaria unità nazionale, in un Paese largamente analfabetizzato e che da poco aveva introdotto in tutto lo stato il sistema metrico decimale.

All'indomani della breccia di Porta Pia e della fine del potere temporale del Papa, la circolare del 29 settembre 1870 del ministro della Pubblica Istruzione Cesare Correnti stabiliva che l'istruzione religiosa scolastica venisse impartita solo su richiesta dei genitori.

Il 26 gennaio 1873 venivano soppresse le Facoltà teologiche di Stato, che non furono mai più ripristinate. Rimasero in vita solo quelle ecclesiastiche, i cui titoli di studio inizialmente non venivano riconosciuti dallo Stato.

La legge 23 giugno 1877, n. 3918 (esecutiva dal primo gennaio 1878), che regolava il nuovo ordinamento dei licei, dei ginnasi e delle scuole tecniche, abolì la figura del “direttore spirituale” nei licei-ginnasi e nelle scuole tecniche.

Nel 1888 la commissione incaricata dal ministro Paolo Boselli di redigere i nuovi programmi per la scuola elementare, presieduta da Pasquale Villari, concludeva con una relazione del segretario Aristide Gabelli che "lo Stato non può fare, né direttamente né indirettamente una professione di fede, che manchevole per alcuni, sarebbe soverchia per altri" (Relazione a S.M. sulla riforma dei programmi per le scuole elementari del ministro Paolo Boselli). Pertanto nei programmi del 1888 l'insegnamento della religione cattolica fu di fatto soppresso. Infatti il regio decreto 16 febbraio 1888, n. 5292 (“Regolamento unico per l'istruzione elementare”), estendeva la facoltatività dell'insegnamento delle “prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino” a tutto il corso d'istruzione elementare a discapito dell'insegnamento della Religione cattolica.

Questa impostazione fu confermata nel 1894 dal ministro Guido Baccelli.

I programmi del 1905, scritti dal filosofo Francesco Orestano, segnavano la definitiva esclusione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Tuttavia il decreto 9 ottobre 1895, n. 623 e il regio decreto 6 febbraio 1908, n. 150 confermavano la facoltatività dell'insegnamento religioso, che doveva però essere impartito “a cura dei padri di famiglia che lo hanno richiesto” quando la maggioranza dei consiglieri comunali non decidesse di ordinarlo a carico del Comune.

Il 14 gennaio 1908 veniva approvato a Roma questo ordine del giorno: “Il Consiglio Comunale di Roma fa voti perché Governo e Parlamento, in coerenza alle leggi vigenti, dichiarino esplicitamente estranee alla scuola primaria qualsiasi forma d'insegnamento confessionale”.

La cosiddetta “mozione Bissolati”, dal nome del suo presentatore, il deputato della sinistra post risorgimentale Leonida Bissolati, venne respinta alla Camera con 347 voti contrari e 60 favorevoli.

Nel 1923, durante il governo Mussolini, la riforma Gentile rese obbligatorio l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari, con decreto reale del 1º ottobre del 1923, n 2185, del ministro della Pubblica Istruzione Giovanni Gentile. La circolare n. 2 del 5 gennaio 1924 garantiva comunque agli alunni che professavano altre fedi la possibilità di astenersi dall'insegnamento della Religione cattolica.

Con il concordato del 1929 si introduceva e rendeva obbligatoria l'ora di religione anche nelle scuole medie e superiori, quale «fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica».

La legge del 5 giugno 1930, n. 824, esecutiva dell'art. 36 del Concordato, stabiliva che "l'insegnamento della religione è conferito per incarico annuale, dal primo ottobre di ogni anno al 30 settembre dell'anno successivo, dal capo dell'istituto, inteso l'ordinario diocesano. L'incarico è affidato a sacerdoti e religiosi approvati dall'autorità ecclesiastica; in via sussidiaria, a laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano".

Nel 1955 i programmi del ministro della Democrazia Cristiana Giuseppe Ermini assunsero un carattere marcatamente confessionale.

Solo con il Concordato del 1984 venne meno l'obbligatorietà dell'insegnamento. Nelle modifiche concordatarie del 1984 (L.121/1985 di applicazione del concordato) la formula viene trasformata così: «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado». Tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta, un ampio dibattito si sviluppò nel Paese sulla riforma dell'IRC, con il contributo, talora acceso, di numerosissime personalità e di studiosi di ogni estrazione: tra i contributi di maggiore rilievo, si possono ricordare quelli di Raffaele Laporta, Sergio De Giacinto e Luciano Pazzaglia.

In seguito all’emanazione delle nuove norme concordatarie, furono promulgate dal Ministero della Pubblica Istruzione alcune circolari che limitavano la scelta degli studenti alla frequenza dell’ora di Religione oppure a quella di attività alternative, interpretando l’insegnamento della disciplina come opzionale. Dovettero intervenire due pronunciamenti della Corte Costituzionale per ricondurre la materia nell’alveo della piena facoltatività.

La legge è stata poi applicata attraverso Intese fra lo Stato italiano e le diverse confessioni religiose (L.449/1994, 516 e 517/1988, 101/1989, 116 e 520/1995 con valdesi e metodisti, avventisti, pentecostali, ebrei, battisti e luterani) e, per gli aspetti più strettamente organizzativi, dalle successive Intese fra il Ministero della pubblica istruzione e la Conferenza episcopale italiana (Dpr 751/1985 modificato dal Dpr 202/1990).

Nel 2003 viene approvata la norma che istituisce il primo concorso pubblico interno alla scuola per l'immissione in ruolo di 13.000 insegnanti di religione che avessero esercitato la professione per almeno quattro anni nell'ultimo decennio. Tale concorso permise l'assorbimento di circa il 70% dei 20.000 docenti in forza per tale disciplina. Esso attribuiva alle regioni la facoltà di indire concorsi a cadenza triennale sempre per l'assunzione a tempo indeterminato. A tutela della stabilità occupazionale dei docenti veniva stabilito che, in caso di revoca della licenza da parte dell'ordinario diocesano, il professore di religione potesse diventare di ruolo in un'altra materia fra quelle previste per la classe di laurea in suo possesso. Il concorso del 2003-2004 fu l'unico caso di applicazione della legge 186/03 a cui il 14 dicembre 2020 è seguita la sottoscrizione di un'intesa fra il Ministro della Pubblica Istruzione Azzolina e il cardinale Bassetti per l'indizione di un nuovo bando di concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato all'immissione in ruolo dei nuovi docenti della religione cattolica. Il numero di posti disponibili non è stato definito contestualmente.

La sentenza n. sentenza n. 30779 del 23 novembre 2025 della Suprema Corte di Cassazione sez. Lavoro ha stabilito che l'assunzione a tempo indeterminato mediante concorso per titoli ed esami non elimina il diritto al risarcimento del danno per i contratti a tempo determinato protratti oltre i 36 mesi.

A 40 anni dall'intesa del 1985 con lo stadio italiano, l'81ª assemblea della Conferenza Episcopale Italiana, svoltasi ad Assisi dal 17 al 20 novembre 2025 , ha provato la nota pastorale dal titolo L’insegnamento della religione cattolica: laboratorio di cultura e dialogo. Il documento presenta l'insegnamento della religione cattolica come una proposta formativa rivolta anche a coloro che provengono da differenti esperienze religiose al fine di conoscere la cultura cattolica nella storia e favorire la conoscenza di altre confessioni nell'ambito di un dialogo confessioni nell'ambito di un dialogo costruttivo.

Titoli di qualificazione professionale Gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR 16 dicembre 1985 n. 751: dal DPR 175 del 20/08/2012

Tali requisiti sono imprescindibili per i docenti con incarico annuale (e a maggior ragione per quelli immessi in ruolo), ma non per i supplenti.

Il 13 febbraio 2019, presso la sede del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il ministro Bussetti e il cardinale Giuseppe Versaldi hanno sottoscritto un accordo fra Stato e Santa Sede che estende il reciproco riconoscimento dei titoli di studio a tutte le facoltà degli istituti e degli atenei di diritto pontificio. Fino ad allora, lo Stato italiano riconosceva solamente i titoli in Teologia e Sacra Scrittura mediante un apposito decreto del Ministero dell'Istruzione e in accordo con il Concordato. L'accordo prevedeva l'avvio di un tavolo tecnico attuativo.