Il Digesto () o Pandette (Pandectae) è una compilazione in 50 libri di frammenti di opere di giuristi romani realizzata su incarico dell'imperatore Giustiniano I. Promulgato il 16 dicembre 533 con la costituzione imperiale bilingue Tanta o entrò in vigore il 30 dicembre dello stesso anno.
Il Digesto è una parte del Corpus iuris civilis, una raccolta di materiale normativo e giurisprudenziale: il nome "digesto" deriva dal titolo delle raccolte effettuate da giuristi privati che utilizzavano appunto questo termine per indicare le antologie ragionate di iura. Le altre parti sono le Institutiones e il Codex. Una quarta parte, le Novellae Constitutiones, fu aggiunta successivamente.
Il termine "digesto" deriva dal latino digestus, participio perfetto del verbo digerere: "disporre classificando gli argomenti in modo ordinato"; i Digesti sono detti anche "Pandette", dal greco , "onnicomprensivi, riguardanti qualsiasi materia", per indicare la completezza delle norme della raccolta.
Il progetto
La gestazione dell'opera ha inizio il 15 dicembre 530, data in cui Giustiniano I promulga la costituzione Deo auctore ("Con l'aiuto di Dio"), con la quale dà incarico a Triboniano, quaestor sacri palatii (massimo consigliere giuridico dell'imperatore per la stesura di leggi o Costituzioni imperiali), di raccogliere in un'unica opera i frutti della secolare produzione della giurisprudenza romana.Danilo Dalla et Renzo Lambertini, Istituzioni di diritto romano, Torino, Giappichelli Editore, 1996, pag. 36.
Per compiere l'immane opera di selezionare il vastissimo materiale giurisprudenziale, Triboniano forma una commissione composta da un lato da giuristi funzionari di stato, dall'altro da eminenti avvocati di Costantinopoli. La commissione risulta così composta da: Triboniano, che la presiede, Costantino, ministro del tesoro o comes sacrarum largitionum, i giuristi di Costantinopoli Teofilo e Cratino, i giuristi di Berytus (l'odierna Beirut) Doroteo e Anatolio, ed undici avvocati (Stefano, Mena, Prosdocio, Eutolmio, Timoteo, Leonide, Leonzio, Platone, Giacomo, Costantino, Giovanni).
Giustiniano conferisce ai compilatori la facoltà di apportare le modifiche ai testi giuridici ritenute necessarie al fine di eliminare le contraddizioni e di adeguarli al diritto vigente (cosiddette interpolazioni).
I Digesta vengono quindi promulgati da Giustiniano il 16 dicembre 533 con la costituzione bilingue latino-greca Constitutio Tanta o . L'entrata in vigore viene fissata per il 30 dicembre del medesimo anno. Sono punite le opere di rielaborazione del testo di legge; tuttavia, sono ammesse le traduzioni letterali in lingua greca, visto il loro carattere innocuo.
I compilatori si avvalgono di frammenti di opere di giuristi, di cui sono appartenenti ai cinque autori riportati nella legge delle citazioni. I frammenti sarebbero tratti da quasi libri, citati dallo stesso Giustiniano I nella costituzione Omnem e nella costituzione Tanta, messi a disposizione dei commissari; l'Index Florentinus ne riporta solamente , ma non è da escludere l'ipotesi che i compilatori si siano avvalsi di altre opere che non hanno fornito excerpta.Renzo Lambertini, "Introduzione allo studio esegetico del diritto romano", Clueb, 2011. ISBN 88-491-2643-3
Il lavoro dei commissari si conclude dopo soli tre anni, un tempo sorprendentemente breve vista la mole di opere giuridiche che i compilatori utilizzarono per la composizione dell'opera.
La struttura dell'opera e suo utilizzo Il Digesto è composto da 50 libri. Ciascun libro è diviso in titoli, ogni titolo ha una propria rubrica indicante l'argomento trattato. All'interno dei titoli sono ordinati i frammenti delle opere della giurisprudenza romana. I frammenti sono preceduti dalla inscriptio con il nome del giurista che ne è l'autore, l'opera e il numero del libro dal quale è tratto.
I frammenti più lunghi sono stati divisi, dagli interpreti medioevali in principium e successivi paragrafi. Unica eccezione è costituita dai libri 30, 31 e 32 che non sono divisi in titoli ma ricompresi nell'unico titolo De legatis et fideicommissis. Il giurista maggiormente citato è Ulpiano.
Questa opera veniva utilizzata sia per la pratica forense sia per la scuola, infatti era oggetto degli studi degli studenti di diritto dal 2º al 4º anno.
La suddivisione è tale: I - IV: Principi generali (Prota) V - XI: Tutela della proprietà e dei diritti reali (De iudiciis) XII - XIX: Obbligazioni e contratti (De rebus) XX - XXVII: Diritto di famiglia (Umbilicus) XXVIII - XXXVI: Successioni testamentarie (De testamentis) XXXVII - XLIV: Successioni del possesso e pretoria XLV - L: Diritto penale
Edizioni
Note
Bibliografia Danilo Dalla e Renzo Lambertini, Istituzioni di diritto romano, Torino, Giappichelli Editore, 1996. ISBN 88-348-6134-5 Renzo Lambertini, Introduzione allo studio esegetico del diritto romano, Clueb, 2011. ISBN 88-491-2643-3
Voci correlate Codice giustinianeo Corpus iuris civilis Diritto romano Istituzioni di Giustiniano Littera Florentina Pandettistica Scire leges non est earum verba tenere, sed vim ac potestatem Praetoris est enim aestimare an sua sit jurisdictio Scuola culta
Altri progetti
Collegamenti esterni
Corpus Iuris Civilis completo: Lion, Hugues de la Porte, 1558-1560.
Iustiniani Digesta , in "The Roman Law Library" by Y. Lassard & A. Kopter.
Categoria:Diritto bizantino Categoria:Giustiniano I