La tassa aeroportuale è il complesso di spese a cui è soggetta la movimentazione degli aeromobili, dei passeggeri e delle merci negli aeroporti.Fabrizio Graziano, Tasse aeroportuali, in Digesto - sez. Commerciale, 1998. Tale tributo rappresenta un corrispettivo per l'utilizzazione dell'aeroporto, e pur non costituendo direttamente un complesso di spese pertinenti alla compagnia aerea che effettua il trasporto sono comunque imputabili sul costo finale del biglietto aereo.

Cornice legislativa Le tasse aeroportuali sono stabilite e imposte sulla base di una serie di criteri e principi che definiscono il sistema tariffario dell'aeroporto. La struttura tariffaria è imposta dai governi nazionali e i gestori privati devono attenersi ad una serie di criteri. Talvolta, il sistema tariffario può essere utilizzato come un sistema di gestione, poiché variando alcune imposte il gestore può tentare di incentivare l'uso delle proprie strutture.

Il quadro giuridico nazionale in materia di regolamentazione tariffaria è alquanto eterogeneo essendo determinato dalla convivenza di diverse fonti normative: normativa primaria, decreti ministeriali, deliberazioni CIPE, strumenti programmatori e convenzionali. L'intervento del legislatore è stato piuttosto cospicuo nel tentativo di operare una netta unificazione tra diritti nazionali e comunitari.

Nella cornice legislativa iniziale rappresentata dal D.lg. 28 febbraio 1974 n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974 n. 117 e dalla legge 5 maggio 1976 n. 324 si sono inseriti atti eterogenei di diversa natura:

deliberazione CIPE n. 86 del 2000 che ha introdotto il regime di tariffazione price-cap;Quest'ultimo consiste in un sistema di variazione massima annuale della misura dei diritti aeroportuali, dei corrispettivi per i servizi di sicurezza, della tassa di imbarco e di sbarco delle merci trasportate via aerea, da fissare per un periodo di tempo da tre a cinque anni. D.lg. 30 settembre 2005 n. 203 convertito in legge n. 248 del 2005 che ha introdotto un nuovo modello di regolamentazione tariffaria, affiancando al meccanismo del cosiddetto price-cap quello di single-till;Il meccanismo di single-till ai fini della determinazione delle tariffe tiene conto dei profitti conseguiti dai gestori aeroportuali derivanti dallo svolgimento di attività non connesse a quella aviatoria. deliberazione CIPE n. 38 del 2007 adottata per dare esecuzione alla legge n. 248 del 2005 e abrogativa della precedente deliberazione CIPE n. 86 del 2000; deliberazione CIPE n. 51 del 2008 modificativa della precedente deliberazione del 2007 che determina la partecipazione delle Regioni nella stipulazione dei contratti di programma; linee guida ENAC attuative della direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, approvate con D.M. n. 41/T del 14 febbraio 2008;

i contratti di programma che rappresentano un elemento di particolare rilevanza attraverso il quale concedente e concessionario possono determinare molteplici profili (piano di ammortamento e ampliamento infrastrutture, ad esempio).

Il quadro normativo si è ulteriormente ampliato con la Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, in materia di diritti aeroportuali, che ha definito un quadro entro il quale delineare dei principi per la predisposizione di un sistema normativo di determinazione e riscossione dei proventi della gestione aeroportuale. Il legislatore delegato ha recepito la Direttiva 2009/12/CE (oltre il termine comunitario per l'esecuzione fissato al marzo 2011) con il D.lg. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012 n. 27.

Nel 2012 sono stati firmati i Contratti di programma dei principali aeroporti. L'approvazione di tali Contratti è stata possibile grazie al sopracitato D.lg. 24 gennaio 2012. Proventi dell'impresa aeroportuale Alla categoria dei flussi economici derivanti dalla gestione aeroportuale appartengono i proventi regolamentati (aviation Prevalentemente diritti e tasse per l'utilizzo delle infrastrutture e ricavi handling, cioè i corrispettivi per i supporti ai passeggeri e ai vettori. ) cioè sottoposti ad un pubblico controllo delle gestioni aeroportuali, da tenersi indubbiamente distinti dai ricavi no aviation Ricavi delle attività commerciali svolte dal medesimo gestore all'interno dell'aeroporto in regime di libero mercato. , che comprendono:

la tassa erariale sulle merci sbarcate e imbarcate sugli aeromobili; i diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri e per l'atterraggio, nonché per la sosta o ricovero degli aeromobili negli aeroporti nazionali aperti al traffico aero civile; i corrispettivi di sicurezza affidati al gestore aeroportuale; i proventi per i servizi di assistenza a terra.

Tassa erariale sulle merci trasportate a mezzo aeromobile Il tributoDisciplinato dall'articolo 1 del D.lg. 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 aprile 1974, n. 117. è previsto in tutti gli aeroporti nei quali si svolge attività commerciale relativamente all'imbarco e allo sbarco sugli e dagli aeromobili di merci. Il tributo è commisurato al peso lordo delle merci stesse. In caso di trasferimento di carichi da un aeromobile all'altro la tassa non è dovuta.

Il soggetto passivo della tassa è il vettore che può rivalersi nei confronti del mittente o del destinatario, mentre il proprietario dell'aeromobile assume la veste di coobbligato solidale.

Per quanto attiene alla liquidazione, accertamento e riscossione della tassa variano relativamente al tipo di aeroporto nel quale avvengono le operazioni: se gli aeroporti sono gestiti direttamente dallo Stato la competenza è del direttore della circoscrizione aeroportuale, con eventuale possibilità di delega all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane. Se, invece, gli aeroporti sono gestiti da società concessionarie le attività di liquidazione, accertamento e riscossione saranno affidate, in via esclusiva, all'ente o società di gestione dell'aeroporto (non vi è alcuna possibilità di delega all'Ufficio doganale competente).

Diritti aeroportuali I diritti aeroportuali Previsti alla Legge 5 maggio 1976 n. 324. riguardano l'imbarco e la partenza, la sosta, l'atterraggio e il ricovero degli aeromobili negli aeroporti nazionali aperti al traffico aero civile. La circolare 27 dicembre n. 137909 della Direzione generale per l'aviazione civile ha messo in luce che tale normativa non è valida solamente per gli aeroporti militari o civili istituiti dallo Stato e adibiti costantemente al servizio della navigazione aerea, ma anche per quelli privati Articolo 704 Codice della Navigazione, testo originario anteriore alla novella recata dal D.lgs. 15 marzo 2006, n. 151. per i quali alcune leggi speciali abbiano determinato l'assegnazione dei diritti stessi all'ente o alla società di gestione.

Il diritto per l'imbarco dei passeggeri non deve essere confuso con il corrispettivo per l'assistenza dei passeggeri Di cui all'allegato A, n. 2, al D.lgs.13 gennaio 1999 n. 18 (attuativo della direttiva 96/67/CE). opportunamente svolto dal gestore aeroportuale (ad esempio, per la registrazione dei bagagli, per il controllo di biglietti e documenti di viaggio).

Tale diritto era previsto per il solo imbarco di passeggeri in voli internazionali, ma con la legge 2 ottobre 1991 n. 316 (articolo 2) il diritto è stato esteso all'imbarco in voli interni. Il diritto non è dovuto per i passeggeri fino a due anni, ed è ridotto alla metà per quelli fino a dodici. Inoltre, tale diritto non è dovuto anche in caso di continuazione di viaggio interrotto, quando tale interruzione sia dovuta alla necessità di cambiare aeromobile o, in ogni caso, ad una causa esterna a quella del passeggero. Il tributo è dovuto dal vettore che ha diritto di rivalsa nei confronti del passeggero; il proprietario è solidalmente responsabile per il pagamento.

Nonostante i diritti aeroportuali siano caratterizzati da una disciplina piuttosto eterogenea la debenza e la misura degli stessi non è lasciata alla libera determinazione delle parti, ma è autoritativamente stabilita. L'aggiornamento della misura, infatti, è fissato con provvedimento governativo.

L'accertamento, la liquidazione e la riscossione del dirittoDisciplinati dalle disposizioni di cui al d.P.R. n. 1085 del 1982, articolo 7 e articolo 2, comma 2, della Legge n. 316 del 1991. variano in base a che gli aeroporti siano gestiti direttamente dallo Stato oppure da una società concessionaria della gestione. Nel primo caso la competenza è del direttore della circoscrizione aeroportuale, mentre nel secondo caso sono affidate esclusivamente all'ente o società di gestione dell'aeroporto.

I diritti per il decollo, l'atterraggio e lo stazionamento del velivolo sono dovuti in caso di impiego dell'apparecchio in attività commerciali dal suo esercente, e diversamente dal pilotaArticolo 2 e 3, comma 2, della Legge n. 324 del 1976.; il proprietario del mezzo è sempre solidalmente responsabile. Le modalità di accertamento, liquidazione e riscossione sono le medesime applicabili alla tassa di imbarco e sbarco delle merci. Inoltre, il diritto non è dovuto per gli aeromobili ricoverati o in sosta negli spazi adibiti a propria base di armamento da ciascuna compagnia aerea, entro i limiti del territorio nazionale.Articolo 3 della Legge n. 324 del 1976.

Quindi, anche i diritti aeroportuali appartengono alla categoria delle tasse considerando il rapporto tra la prestazione e l'interesse generale al buon mantenimento dello scalo aereo. Il carattere determinante dei diritti di imbarco è, dunque, non un rapporto di corrispettività a determinati servizi resi in compenso di una prestazione, ma di correlatività al buon funzionamento dell'aeroporto; essi sono dovuti solo per il verificarsi dei presupposti di legge Il presupposto di legge è rappresentato dal movimento delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile. indipendentemente da uno stretto rapporto di interdipendenza tra prestazione pecuniaria e determinati servizi resi (vuol dire che tale tributo è dovuto indipendentemente dallo svolgimento di una particolare attività a favore del soggetto obbligato).

In definitiva, la riscossione della tassa spetta in prima battuta ai vettori che potranno recuperare l'importo tramite l'obbligo di rivalsa nei confronti dei passeggeri che risultano i destinatari ultimi dell'aggravio economico.

Corrispettivi per i servizi di sicurezza I corrispettivi per i servizi di sicurezza sono assegnati al gestore aeroportuale e sono, ad esempio, il controllo delle provviste di bordo e del materiale di catering, il controllo del relativo bagaglio a mano, il controllo dei passeggeri in partenza e in transito, il controllo delle merci e dei plichi dei corrieri espresso. Sono previsti, ancora,Ai sensi del decreto ministeriale trasporti-interno 29 gennaio 1999 n. 85, attuativo dell'articolo 5 del D.lg. 18 gennaio 1992 n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217. i servizi di vigilanza dell'aeromobile in sosta e la scorta di tutte le cose in movimento da o verso di esso.

All'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) è affidato il compito di rimettere al gestore aeroportuale il controllo del personale dell'aeroporto, dei veicoli e degli equipaggi dell'aeromobile per il loro accesso alle aree sterili dello scalo.L'articolo 6 del D.lg. 31 agosto 2013 n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha introdotto tale eventualità per l'ENAC.

I proventi per i servizi di assistenza a terra Le entrate derivanti dalle cosiddette Handling rappresentano il corrispettivo di un servizio, in cui tali servizi siano erogati esclusivamente dal gestore aeroportuale in regime di monopolio (anche solo di fatto).