Il testo unico dell'edilizia è un testo unico della Repubblica Italiana, emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che detta i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.
Entrato in vigore dal 1° gennaio 2002, termine poi differito al 30 giugno con L. 185/2002, mentre il testo originario è stato aggiornato più volte nel corso del tempo, come ad esempio dopo l'emanazione del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133 - convertito in legge 1º novembre 2014, n. 164, rendendo necessario consultare spesso la versione in vigore.
Struttura Si articola in tre parti, per un totale. di 138 articoli:
PARTE I - Attività edilizia Titolo I - Disposizioni generali Titolo II - Titoli abilitativi Titolo III - Agibilità degli edifici Titolo IV - Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni PARTE II - Normativa tecnica per l'edilizia Capo I - Disposizioni di carattere generale Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici PARTE III - Disposizioni finali Capo I - Disposizioni finali
Contenuto Si tratta di una legge cornice che riguarda non l'intera materia dell'urbanistica ma la sua sub-materia dell'edilizia attinente al controllo preventivo dell'attività edilizia, la vigilanza e le sanzioni contro gli abusi.
Vengono stabilite le attività svolgibili senza permesso alcune (dette di edilizia libera) e quelle soggette a particolari permessi come la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nonché l'ampliamento dell'applicazione della denuncia di inizio attività in edilizia e la disciplina del il procedimento amministrativo di agibilità che viene ad assorbire anche quello per ottenere il certificato di abitabilità (sostituita nel 2016 dalla segnalazione certificata di agibilità).
Viene anche espressa una definizione di nuova costruzione, e stabilito che in caso un comune italiano sia sprovvisto di regolamentazione edilizia e nel rispetto dei limiti ci cui al d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, fuori dal perimetro dei centri abitati, siano comunque possibili interventi di nuova edificazione nel rispetto del limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta ad ogni modo non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà.
Col D.L. 76/2020 è stata inserita la nozione di Stato Legittimo dell'immobile all'interno dell'articolo 9-bis, una definizione essenziale per valutare la regolarità degli immobile e il conseguente regime repressivo e sanzionatorio degli illeciti edilizi.
Tra le disposizioni contenute vi è la creazione dello sportello unico per l'edilizia e l'abolizione di alcuni atti amministrativi, quali l'autorizzazione edilizia e la concessione edilizia, sostituita col "permesso di costruire".
Note
Voci correlate Denuncia di inizio attività in edilizia Permesso di costruire Segnalazione certificata di inizio attività Segnalazione certificata di agibilità Sportello unico per l'edilizia Urbanistica in Italia Testo unico
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