Nell'antico diritto romano, l'ambitus era un crimine di corruzione politica, principalmente il tentativo di un candidato di influenzare l'esito (o la direzione) di un'elezione attraverso la corruzione o altre forme di potere morbido. L'ambitus era il processo di "andare in giro e raccomandare se stessi o i propri protetti al popolo", un'attività soggetta a eccessi non etici. In pratica, portare un'accusa di ambizione contro un personaggio pubblico divenne una tattica preferita per indebolire un avversario politico.

Definizione “Andare intorno” (cfr. ambire). È un termine latino che indicava l'abitudine dei candidati di passeggiare al Campo Marzio o presso il Foro al tempo della repubblica. L'obiettivo era di sollecitare i voti degli elettori e farsi così propaganda elettorale per le elezioni alle cariche pubblicheDictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, d'aprés les textes et les monuments, Ch. Daremberg, Edm. Saglio. - Graz : Akademische Druck, 1969,p 223 voce Ambitus.. Recentemente si tende ad accantonare la partecipazione popolare ai comizi/concilia definendola scarsa, tuttavia, si trovano facilmente testimonianze dei comizi affollati. Sull'età arcaica non può esservi grande discussione perché le motivazioni della lotta politica sono il centro della storia del tempo: così il riconoscimento dei diritti plebei per la partecipazione politica paritaria nella civitas repubblicana che si andava costruendo tra V e IV secolo, la lotta sociale per la terra, l'alleggerimento dei debiti, il diritto al giusto processo. Nella fase della nobilitas, anche detta età del consenso, anche se si rivela più sottile e sotterranea la lotta politica sui contenuti non manca. La vita politica era contraddistinta “dalla lotta per il potere, la ricchezza e la gloria”, secondo la classica definizione di Syme e Veyne. La duttilità del sistema clientelare dal II secolo in poi, soprattutto a causa dell'ampliamento della cittadinanza, spiega la lotta politica e la legislazione contro i brogli elettorali. La relazione fra leader a popolo resterebbe in una dimensione simbolica. Dalla tarda repubblica le comunicazioni simbolico rituali si intensificano da parte dei candidati aristocratici alle elezioniPANI M., La repubblica romana, Il Mulino, 2010, p71, 77, 78..

Dei consigli al candidato, su come raccogliere seguaci, sono offerti nel Commentariolum Petitionis, un libretto ricco di consigli su come allestire una campagna elettorale la cui paternità è dubbia, ma che viene generalmente attribuito a Quintus CICERO, fratello del più celebre Marco. Da quest'opera si può dedurre facilmente che i contatti personali con gli elettori a Roma erano leciti e rappresentavano una consuetudineA Dictionary of Ancient History, Edito da Graham Speake, 1994, voce Ambitus. Uno dei metodi per sollecitare i voti consisteva nella largitio che poteva anche manifestarsi nell'offerta a fini elettorali di banchetti (indiscriminatamente, e non per la sola tribù del candidato), nelle distribuzioni di carne (viscerationes)TRAVERSA L., Comunicazione e partecipazione politica: il Commentariolum petitionis, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Bari», (2009-2010), p141-142, nell'organizzazione di combattimenti di gladiatori e di giochi pubblici, nell'allestimento dietro compenso di cortei in occasione del ritorno a Roma di un magistrato che presentava la sua candidatura e addirittura nel riservare posti per gli spettacoliFEDELI P., (a cura di), Commentariolum petitionis, Salerno editrice, pag 56.

Con il tempo, però, la propaganda nel resto dell'Italia e tra i cittadini provinciali, benché legale, fu oggetto di critiche, al punto da essere fissata in reato. L'elemento caratterizzante del reato di crimen ambitus era la lesione della sovranità popolare: attraverso la compravendita di voti, il soggetto incideva sulla volontà comiziale, portando al potere un magistrato che non risultava una libera espressione della volontà popolare. Manifestazione palese di quest'attività di corruzione elettorale era la distribuzione di denaro agli elettori. Queste elargizioni, in alcuni casi, avvenivano attraverso lo strumento dei divisores, funzionari provenienti, singolarmente, dalle diverse tribù, il cui compito era quello di occuparsi delle elargizioni e delle distribuzioni di denaro e derrate. Essi erano parte integrante di un sistema sociale in cui l'evergetismo rivestiva un ruolo fondamentale, perciò la loro funzione non era ritenuta illecita o criminosa. Soltanto nei casi di utilizzo indegno, per la corruzione dei votanti, i divisores venivano considerati strumenti illeciti del potereTRAVERSA L., Comunicazione e partecipazione politica, p139-140-141. Tale utilizzo illecito dei divisores è attestato in due orazioni di Cicerone e nel Commentariolum petitionis. Nell'orazione In Verrem Cicerone fa riferimento alla sua candidatura per l'edilità, nel 70 a. C., ostacolata dai traffici di Verre che si servì dell'aiuto dei divisores. Essi erano stati ingaggiati, dietro lauta ricompensa, per far sì che Cicerone non venisse eletto; il loro compito sarebbe stato quello di distribuire somme di denaro agli elettori per influenzarne il votoCICERO M. T., Il processo di Verre, BUR, Milano, I, 22-24. È attestata, inoltre, la pratica di calunniare i propri avversari politici. Nella Pro Murena Cicerone dovette difendere, insieme a Gaio Antonio Ibrida, il console designato nelle votazioni del 63 per il 62, Lucio Licinio Murena, dall'accusa di ambitus. Sulpicio Rufo accusò, insieme a Gaio Postumo e a Marco Catone, Murena di broglio elettorale sulla base della recente Lex Tullia de ambitu 64 a.C.. In particolare uno degli accusatori, Gaio Postumo, chiedeva spiegazioni sulle somme trovate in possesso dei distributori di denaro. Tuttavia, proprio il paragrafo contenente la risposta a quest'accusa manca, sostituito dal solo titolo “DE POSTUMI CRIMINIBUS, DE SERVI ADULESCENTI”Secondo Paolo Fedeli il testo giunto a noi non corrisponde integralmente a quello pronunciato da Cicerone: sarebbe stato l'autore stesso a rielaborarlo in vista della pubblicazione. Infatti ce lo garantisce la testimonianza di Plinio il Giovane, che a proposito dell'eliminazione della risposta alle accuse di Gaio Postumo e di Servio Sulpicio ci fa sapere che essa è frutto dell'intervento di Cicerone.. Nel finale del Commentariolum petitionis Quinto ritiene che, incutendo paura ai compratori di voti e fermando i divisores, si potrebbe aspirare ad una politica priva di corruzioneFEDELI P., (a cura di), Commentariolum petitionis, Salerno editrice, pag 119 “sequestribus metum inicimus, divisores ratione aliqua coercemus, perfici potest ut largitio nulla fiat aut nihil valeat.”.

Le vicende narrate in merito alla questione dell'ambitus portano alla luce la necessità di istituire una quaestio perpetua per reprimere le pratiche di questo illecito accaparramento di votiFASCIONE L., Crimen e quaestio ambitus nell'età repubblicana, Milano, Dott. A. Giuffré Editore, 1984. A tutela della necessità fondamentale della democrazia di salvaguardare la libertà di espressione dei suffragi vengono emanate una serie di leggi. A partire dal V secolo a.C. ha inizio un lungo processo legislativo che va dal discusso plebiscito del 432 a.C. sullo sbiancamento delle toghe a tutta la complessa legislazione del I secolo a.C.

In generale non si può dire che i tentativi di sradicamento di questa attività siano andati a buon fine; fu solamente sotto l'impero, con la diretta influenza del principe, terminò la partecipazione politica attiva e, di conseguenza, furono drasticamente ridotti i crimini di ambitus: i comizi furono trasferiti da Tiberio dal Campo Marzio al senato, e l'ambitus non si presentò più se non nello spazio ristretto delle elezioni municipali.

Plebiscito del 432 a.C. Le informazioni più antiche riguardanti l'ambitus le ritroviamo in Tito Livio e un primo elemento da considerare è l'episodio del 432 a.C.ROTONDI G., Leges publicae populi Romani: elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani, Hildesheim, 1962, p. 211. in cui i tribuni chiesero e fecero approvare un provvedimento che vietava lo sbiancamento della toga:

Fascione esclude che tale provvedimento possa essere stato una legge comiziale, poiché i patrizi avrebbero esercitato su di esso il loro peso politico; sembra opportuno, invece, considerarlo un plebiscito, tenendo conto, dato il periodo, della non validità per l'intero popolo romanoFASCIONE L., Crimen e quaestio ambitus nell'età repubblicana: contributo allo studio del diritto criminale repubblicano, Milano, 1984, p. 23.. In generale non c'è molta chiarezza sulla sua reale natura e, in taluni casi, sulla sua esistenza, alcuni ritengono che possa essere un'anticipazione della Lex PoeteliaGRAHAM S. (a cura di), A Dictionary of ancient history, Oxford, 1994, s.v. “ambitus”.. Livio non parla specificatamente di ambitus perché non siamo dinnanzi ad una norma de ambitu, bensì essa fu un primo, effimero, tentativo legislativo di delimitare teoricamente un'azione considerata eccessiva: sbiancare la toga. Si riteneva che l'utilizzo della toga candida fosse un modo per ostentare se stessi e mettersi in evidenza ricorrendo ad un mezzo materiale e, quindi, non paritario in quanto non possibile a tuttiFASCIONE, op. cit., p. 25. In questa prima fase con il concetto di ambitus non si intende il reato di broglio elettorale, così come sarà in età medio e tardo repubblicana, bensì con la legislazione de ambitu si cercava di limitare l'ingresso degli homines novi nella nobilitas.

Lex Poetelia de ambitu – 358 a.C. Una prima importante legge contro il reato dell'ambitus fu la Lex Poetelia de ambituROTONDI, op. cit., p. 221 risalente al 358, quando il tribuno della plebe Caio Petelio presentò, su autorizzazione del senato, una rogatio diretta contro coloro che erano soliti girare le piazze e i mercati per farsi propaganda durante la campagna elettorale.

È il primo caso noto in cui venga citato il termine ambitus e, soprattutto, comincia ad essere delineata con chiarezza l'idea di un'azione criminosa specifica: il candidato che durante la campagna elettorale va in giro nei mercati e nelle piazze, luoghi affollati, alla ricerca di voti. Tito Livio dà alla vicenda un'interpretazione personale affermando come fosse esplicito volere del Senato la promulgazione di una legge di tal natura, cioè in grado di porre un argine all'ambitio degli homines novi che, secondo il Senato, pur di accedere alle magistrature erano disposti a compiere gli atti più criminosi.

Risulta paradossale che a farsi promotori di questa legge fossero proprio i tribuni della plebe, la cui natura istituzionale implicava un atteggiamento favorevole verso la plebe, mentre qui, apparentemente, le si sta agendo contro. In realtà la rogatio del tribuno la si può comprendere solo se analizza l'ampia stratificazione censitaria all'interno della plebe e di come esistesse un'ampia fascia di plebei ricchi che, in virtù del censo, avevano accesso alle cariche magistratuali. È per gli interessi di costoro, parte integrante della nascente nobilitas, che si spiega la Lex Paetelia, il cui fine ultimo era proprio quello di arginare l'ascesa di altri homini novi che avrebbero in tal modo intaccato la conduzione quasi oligarchica del potere. Si tratta di una misura di tutela della vecchia nobilitas e i tribuni della plebe, tappa centrale del cursus honorum, erano parte integrante di essa.

Lex Cornelia- Bebia de ambitu – 181 a.C.