La Prima proscrizione o proscrizione sillana consiste in un'epurazione controllata degli oppositori politici di parte mariana da parte di Lucio Cornelio Silla nell'82 a.C., attuata attraverso la pubblicazione di liste di cittadini romani dichiarati hostes publici, i cui beni venivano confiscati.

Contesto La proscrizione di Silla ebbe inizio nell'82 a.C., in seguito alla sua seconda marcia su Roma, e alla sua nomina a dittatore, ed anche se fu in parte concepita come un atto di vendetta contro le uccisioni perpetrate dai mariani nell'87 e nell'82 a.C., fu ben presto regolamentata da un procedimento giuridico che non lasciava spazio a iniziative personali.

Dopo la vittoria di Porta Collina del primo novembre dell'82 a.C., dal momento che il Senato romano non era intervenuto impedendo ulteriori disordini, Silla si occupò personalmente di ristabilire l'ordine a Roma, avendo ancora con sé i suoi soldati, che rimasero ai suoi ordini fino al giorno del trionfo, celebrato il 28 gennaio dell'81. Il 2 novembre dell'82 a.C. Silla convocò il Senato nel tempio di Bellona, situato nella parte meridionale del Campo Marzio, che trovandosi all'esterno del pomerium gli permetteva di esercitare il potere militare in qualità prima di proconsole,ed in seguito dittatore. Qui espose un'apologia delle proprie azioni ed illustrò il piano che intendeva seguire. Nello stesso momento, nella Villa Publica poco distante, venivano giustiziati i prigionieri dell'esercito vinto. Dichiarando che non sarebbe stato concesso il perdono a nessuno di coloro che collaborarono con la parte mariana dopo la rottura della tregua dell'83 a.C., Silla redasse le liste includendo tutti i magistrati di Roma, ed i senatori e cavalieri di parte mariana, senza però includere i semplici cittadini, che pure l'avevano combattuto.

Immediatamente dopo l'assemblea Silla fece dunque proclamare dal banditore, il praeco, un editto che fece poi affiggere nel foro e negli altri luoghi deputati all'affissione pubblica, là dove erano esposti gli editti dei magistrati, sia a Roma che negli altri centri d'Italia.

Le ragioni della prima proscrizione Le ragioni della prima proscrizione devono essere trovate nel clima generale successivo alla conclusione dello scontro tra sillani e mariani. Tutte le fonti, anche quelle dichiaratamente antisillane, concordano sul fatto che in una situazione così incandescente sarebbe stato impossibile concedere il perdono ai nemici e proibire qualsiasi genere di repressione, perché il tutto si sarebbe risolto in un massacro indiscriminato, perpetrato esclusivamente sulla base di rancori personali.

Silla assunse dunque il compito di regolarizzare la repressione, . Procedette così rapidamente che appena due giorni dopo la vittoria di Porta Collina a Roma si sapeva già che l'epurazione dei sostenitori della parte avversa sarebbe stata contenuta e limitata da una procedura regolarizzata, e tre giorni dopo Porta Collina, con la comparsa dell'ultima lista di proscrizione, si conoscevano con precisione i nomi di tutti coloro che erano stati colpiti dal procedimento.

La prima proscrizione viene quindi istituita per cercare di arrivare ad un'epurazione controllata in un clima di massacri, e costituisce quindi un notevole progresso per aver regolato per la prima volta a Roma l'eliminazione degli oppositori politici attraverso una procedura giudiziaria.

L'obiettivo di Silla Lo scopo principale della prima proscrizione, benché nascosto sotto il più evidente obbiettivo dell'immediata eliminazione fisica dei nemici, si rivela nella sua interezza nella volontà di evitare la nascita di nuovi avversari politici, attraverso il ricorso ad una serie di misure che annientano non soltanto il proscritto ma tutta la sua gens.

La proscrizione, e la conseguente damnatio memoriae, hanno avuto infatti un impatto tale da cancellare dai documenti storici non soltanto moltissimi nomi, ma anche la testimonianza dell'esistenza di intere gentes. È inoltre elemento degno di considerazione il fatto che siano stati tramandati soltanto 75 nomi su un totale di 520 proscritti, con l'ulteriore conseguenza che questo 15% dei proscritti non costituisce una minoranza rappresentativa, ma sia soltanto il risultato casuale di ciò che è stato fortuitamente tramandato.Hinard, Les proscriptions de la Rome républicaine, p. 128-133.

La proscrizione come procedura straordinaria nel sistema giuridico romano La prima proscrizione si configura come una procedura straordinaria, perché prima di questa il mondo romano risolveva il caso degli oppositori facendo prevalentemente ricorso all'esilio.

Nel mondo romano l'esilio è un fenomeno che ha una pluralità di esiti, e non sempre è considerato come una pena. L'esilio può essere infatti considerato come l'esercizio di cui il cittadino romano può avvalersi e che gli è comminato al posto di una pena più grave, come riporta Cicerone"exilium enim non supplicium est, sed perfugium portusque supplici", l'esilio non è di per sé una pena, ma è un rifugio e un porto di salvezza per il colpevole che vuole scampare alla punizione, Cic. Pro A. Caec. 34. 100 (trad. G. Bellardi). oppure come una scappatoia per fuggire alla pena di morte, come riporta Sallustio"At aliae leges item condemnatis civibus non animam eripi, sed exilium permitti iubent", altre leggi ci sono, che proibiscono di mettere a morte i cittadini condannati e prevedono che siano mandati in esilio, Sall. Cat. 51. 42 (trad. L. Storoni Mazzolani)., oppure –soprattutto in epoca imperiale- come una pena vera e propria inserita all'interno del sistema punitivo romano. Queste tre possibilità non si susseguono necessariamente nel tempo, ma appaiono spesso coesistere affiancate. Poiché risulta che inizialmente l'esilio comminato come pena si ha sempre per un delitto particolarmente grave e non per una ragione politica, sia pure in senso non stretto, ne risulta che "l'esilio comminato come pena si rivela l'equivalente di ciò che in delitto penale sarà la proscrizione"Crifò, L'esclusione dalla città, p. 22., sottolineando dunque l'apparente equivalenza negli effetti dell'esilio e della proscrizione intesi come pena comminata ai colpevoli.

Tuttavia, dopo l'82 a.C., accanto alla possibilità di evitare la morte scegliendo l'esilio e (in molti casi) senza perdere la cittadinanza romana, compare il fenomeno della proscrizione che ha la duplice caratteristica di legittimare di fatto uccisioni palesi ma soprattutto di impedire ai proscritti la scelta dell'esilio, formalmente ancora possibile.

L'editto L'editto di Silla era scritto secondo la consuetudine romana; il testo non è stato conservato, ma il suo contenuto può essere dedotto da quello relativo alla Seconda Proscrizione.

Nella prima parte dell'editto di Silla si giustificavano le misure decise contro i proscritti, ricordando i crimini che avevano commesso, e vietando che fosse perseguitato chiunque non fosse nominato di seguito. Le prescrizioni dell'editto erano probabilmente precedute dalla formula rituale "Quod felix faustumque sit", che ricorda come il potere del magistrato deriva dalla divinità.

Seguiva la prescrizione delle misure da adoperare a danno dei proscritti: I proscritti erano esclusi dal diritto di asilo in qualsiasi luogo: l'aiuto nei loro confronti era punibile con la morte, e non erano affatto considerati i legami di parentela. Inoltre, per il cittadino che avesse collaborato era prevista una ricompensa, pagata ufficialmente dal questore con fondi pubblici. Infatti chi avesse ucciso un proscritto non soltanto non sarebbe stato imputato di omicidio, ma riportandone la testa, avrebbe ricevuto la ricompensa di due talenti d'argento, pari a 48.000 sesterzi. Una ricompensa minore era riservata a chi avesse denunciato un proscritto o avesse contribuito alla sua cattura. Qualora fosse stato uno schiavo, sarebbe stato affrancato. I beni dei proscritti erano destinati alla confisca come i beni di tutti i parenti maschi del proscritto, che erano inoltre sottoposti all'esclusione in perpetuo dalla vita pubblica. Se il proscritto apparteneva al rango senatorio i suoi parenti dovevano comunque concorrere per la loro parte agli oneri imposti ai senatori.

Alle prescrizioni seguiva poi la prima lista, in cui comparivano 80 nomi di esponenti del ceto senatorio di parte mariana, magistrati o ex magistrati. A questa lista seguirono altre due liste per un totale di 440 nomi; la seconda lista, affissa il 5 novembre dell'82 a.C., conteneva 220 nomi, mentre la terza lista, affissa il 6 novembre dell'82 a.C. riportava gli ultimi 220 nomi di senatori e cavalieri.

I personaggi figuravano nelle liste in ordine di importanza. I primi due erano i consoli di quell'anno seguiti dai consoli dell'anno precedente; comparivano poi i cinque pretori dell'82 a.C. seguiva il nome del tribuno della plebe dell'82 a.C.. Comparivano inoltre i nomi di alcuni pro-magistrati, il primo dei quali, il più pericoloso di tutti, era Quinto Sertorio, la cui resistenza in Spagna durò molti anni, seguìto da Gneo Domizio Aenobarbo che teneva l'Africa, e da due dei tre pretori dell'83 a.C., Marco Giunio Bruto, il padre dell'assassino di Cesare, e Burrieno.

Silla fece in aggiunta affiggere tre liste di nomi, in cui furono inclusi tutti i notabili dell'Etruria e del Sannio; le due regioni, che si erano opposte a Silla fino alla vittoria finale, furono duramente punite: l'Etruria vide la confisca delle terre di tutti i suoi centri più importanti, mentre tutti gli esponenti della famiglie eminenti del Sannio furono eliminati, per evitare la nascita di nuovi oppositori politici. Silla completò così l'epurazione precedentemente iniziata facendo uccidere tutti i prigionieri sanniti caduti nelle sue mani.

La regolarizzazione della proscrizione Per confermare la validità del suo editto di proscrizione, visto che l'editto di un magistrato romano aveva valore soltanto per la durata della sua magistratura, negli ultimi giorni del dicembre dell'82 a.C., Silla fece approvare la Lex Cornelia.

Questa legge era corredata da due liste, ed andava a colpire tutti i nemici dello Stato, formalizzando le procedure della proscrizione. Nella prima lista comparivano sia i proscritti che i loro figli maschi, mentre nella seconda lista erano nominati tutti coloro che erano morti nel corso dei combattimenti della guerra civile. La Lex Cornelia metteva esplicitamente al riparo dall'accusa di omicidio tutti coloro che avessero ucciso un proscritto, stabiliva la proibizione del lutto da parte delle famiglie dei proscritti uccisi, per evitare disordini impedendo cerimonie funebri che avrebbero avuto risonanza politica, ed inoltre stabiliva per il proscritto la damnatio memoriae, ovvero la distruzione dei ritratti e delle statue del personaggio, anche privati, insieme alla cancellazione del suo nome da tutte le iscrizioni in cui compariva.

Le conseguenze dell'editto Vista la rassicurazione che le liste davano ai cittadini il cui nome non vi era riportato e poiché era adesso invece opportuno per loro dare immediata prova di adesione al nuovo regime, con in aggiunta la prospettiva di ricompense considerevoli, si scatenò una caccia all'uomo di notevoli proporzioni non soltanto ad opera dei partigiani di Silla ma anche dell'intera collettività.

Benché nell'editto non si faccia esplicitamente riferimento alla condanna a morte, ma venga piuttosto elencata una serie di misure volte a privare i proscritti dello status di cittadini romani, la morte del proscritto appare inevitabile per le successive imposizioni. E alla luce della condanna che sarebbe capitata a chiunque avesse dato asilo ai proscritti, anche di coloro che scamparono inizialmente alla morte dandosi alla fuga, per la maggior parte furono in seguito catturati e uccisi o costretti al suicidio.

Il numero delle vittime