La libertà di manifestazione del pensiero è un diritto fondante riconosciuto negli ordinamenti democratici di tipo occidentale: parte dalla libertà di pensiero o libertà di coscienza e si estrinseca nella libertà di parola.

Storicamente, in Italia, la libertà in questione si è affermata in rapporto alla comunicazione verbaleE. Artifoni, Retorica e organizzazione del linguaggio politico nel Duecento italiano, Relazioni tenute al convegno internazionale di Trieste (2-5 marzo 1993), Publications de l'École Française de Rome, 1994, 201, pp. 157-182., mentre il diritto si è affermato in rapporto alla stampaEugenio Garin, L’umanesimo italiano, Laterza 1947; Mario Infelise, Prima dei giornali. Alle origini della pubblica informazione (secoli XVI–XVII), Laterza, 2002. e poi a tutti gli altri mezzi di espressione del pensiero: esso quindi è stato consacrato giuridicamente ad un livello di astrazione maggiore della semplice parola, riguardando tutte le forme di manifestazione del pensieroPer mezzo s'intende non solo il mezzo di espressione, ma anche le modalità di divulgazione del pensiero a un certo numero di destinatari: Livio Paladin, Libertà di pensiero e libertà di informazione: le problematiche attuali, in ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI, Libertà di pensiero e mezzi di diffusione, Padova, 1992, 15..

Fondamento nella Costituzione Questa libertà è riconosciuta da tutte le moderne costituzioni ed è un pilastro della democrazia e di uno Stato di diritto, così come è stato sostenuto dalla Corte costituzionale più volte fin dalle sue prime sentenze. Infatti, così come affermato dalla Consulta, “è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, una di quelle […] che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com’è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale” (sent. n. 9/1965).

L'art. 21 della Costituzione della Repubblica italiana La Costituzione italiana del 1948 supera la ristretta visione fornita un secolo prima dallo Statuto Albertino, che all'art. 28 prevedeva che La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Durante il periodo fascista alcune leggi dello Stato legittimarono le censure, tipiche dei regimi totalitari. Nella Costituzione (all'articolo 21) invece si stabilisce che il diritto di manifestare il pensiero in ogni forma è libero. L'art. 21 della Costituzione recita: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Al di là della legge sulla stampa (di cui si regola la procedura di sequestro)Dopo aver affermato che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, la disposizione costituzionale afferma che si può procedere a sequestro conservativo soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione) e qualora, per mezzo della stampa, siano stati commessi dei delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente autorizza il sequestro, oppure nel caso di violazione delle norme che la legge prescrive circa l'indicazione dei responsabili: infatti, non è ammessa la stampa anonima, proprio per consentire di risalire all'autore della stampa attraverso cui si ha commesso un reato., la tutela costituzionale quindi opera entro i limiti rappresentati da altri valori di rango costituzionaleLe fattispecie dei reati (ingiuria, calunnia, diffamazione, vilipendio, istigazione a delinquere, ecc.) possono rientrare nelle norme a salvaguardia di tali beni giuridici, in un bilanciamento che è affidato alla giurisdizione: Corte costituzionale, sentenza n. 84 del 1969, ad esempio, ha stabilito che le norme penali che puniscono espressioni d’opinione vanno interpretate in modo da non comprimere indebitamente il nucleo essenziale della libertà garantita dall’art. 21, in quanto vi rientra "ogni espressione che miri a persuadere dell'utilità e della necessità di un dato contegno"., e nel caso di offesa al "buon costume". Ulteriori garanzie sono applicabili per opere d'arte e scientifiche, le quali sono libere a norma dell'articolo 33L'art. 33, comma 1 Cost. afferma che: «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento»: Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 19/03/2025, n. 7362 ne fa scaturire ad esempio che la libera espressione del pensiero scientifico, soprattutto in ambiti tecnici e di ricerca, non può essere limitata dalle direttive degli Ordini professionali..

La Corte di cassazione italiana ha stabilito una serie di requisitiPer scriminare la condotta del reato di diffamazione a mezzo stampa (articolo 595 del codice penale) la condotta deve superare un ulteriore vaglio – introdotto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione – rappresentato dal giudizio di verità dei fatti raccontati (o criticati), di pertinenza (interesse pubblico alla loro conoscenza) e di continenza della forma espositiva (cfr. da ultimo e per tutte, sentenze della Cassazione penale 5 aprile 2000, n. 5941 e della Cassazione civile 24 gennaio 2000, n. 747). A dimostrazione di quanto influisca la posizione restrittiva della giurisprudenza nel delineare il confine tra lecito ed illecito, va rilevato che il limite della verità è già stato interpretato evolutivamente in materia di diritto di cronaca (Corte di cassazione, nella sentenza delle sezioni unite penali 30 maggio 2001); invece, per il diritto di critica nell'esercizio dell'attività politica, le remore giurisprudenziali sono maggiori. La Corte di cassazione - Sezione V penale - sentenza 7 febbraio-9 agosto 2001 n. 31037, traspone alla materia della critica politica buona parte della giurisprudenza evolutiva già maturata in materia di diritto di cronaca, peraltro riferendovi le due condizioni maturate in quell’ambito per scriminare la diffamazione, e cioè: a) che il fatto in questione sia attinente alla vita politica nazionale e locale e rivesta un sufficiente grado di interesse per la collettività (requisito della pertinenza); b) e che la rappresentazione di quel fatto come probabile o possibile sia ragionevole e derivi dalla concatenazione logica di fatti già accertati e correttamente riferiti (requisito della continenza). affinché la manifestazione del pensiero possa essere considerata rientrante nel diritto di cronaca giornalistica e di critica: la veridicità (i fatti che vengono comunicati devono essere veri) la continenza l'interesse pubblico della notizia.

In generale costituiscono un evidente limite al diritto di cronaca anche l'onorabilità e la dignità della personaLa libertà di espressione del pensiero «non è illimitata e assolutamente non controllata, ma, anche in applicazione dell'art. 10 comma 2 della Carta europea dei diritti dell'uomo, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposta dall'autorità pubblica anche a formalità, condizioni ovvero restrizioni, le quali, in una società democratica, appaiono misure necessarie a proteggere l'interesse pubblico superiore e la reputazione ovvero i diritti altrui»: Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza 17/01/2025, n. 362.: nella sentenza n. 84/1969 la Corte costituzionale ha affermato che la libertà di stampa si estende al diritto di cronaca giornalistica, bilanciato però con la tutela della dignità, della riservatezza e dell’onore delle persone. Tutto ciò va ulteriormente declinato nel bilanciamento di interessi ad opera del giudice, alla luce della legge sulla privacy del 1996Chi è coinvolto in procedimenti giudiziari non potrebbe essere fotografato in un momento in cui è sottoposto a carcerazione. Allo stesso modo il nome e le immagini di minori sono oscurati dal 1996, salvo autorizzazione esplicita del genitore o del tutore del minore..

Diritti e libertà L'interpretazione dell'art. 21 dà luogo ai seguenti principi: i soggetti titolari del diritto di espressione sono "tutti", cioè sia cittadini che stranieri, sia come singoliSi noti che, tra i singoli, i membri del Parlamento, per la funzione da loro svolta, godono di una forma ampliata della libertà in esame: l'art. 68 c. 1 Cost. stabilisce che essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (istituto dellinsindacabilità). che in forma collettiva, poiché necessaria a dar corpo e voce ai movimenti di opinione concernenti interessi superindividualiSent. Corte costituzionale n. 126/1985.; il diritto include la manifestazione di opinioni in qualunque forma e senza limitazioni, salvo che si pregiudichino dei valori costituzionali; diritto "negativo": è previsto il diritto a non manifestare pensieri e opinioni contro la propria volontà; i limiti a tale libertà negativa sussistono in caso essi si rendano necessari per garantire l'ordine pubblico; libertà di espressione o libertà "attiva" di informazione; è il principio che sancisce e garantisce la diffusione di informazioni ed opinioni; tale libertà include al suo interno anche: il diritto di cronaca giornalistica (narrazione dei fatti): è principio senza il quale non sarebbe possibile la pubblicazione di notizie attraverso qualsiasi mezzo di informazione. La narrazione che offende l'altrui reputazione, tuttavia, è perseguibile per il reato di diffamazione (art. 595 C.P.), se non vi è il rispetto di tre principi "limite": la verità oggettiva dei fatti narrati, la continenza nel modo di raccontare i fatti e l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti. Secondo l’art. 85 del Regolamento 2016/679 si riconosce che la tutela dei dati personali non può costituire un limite al diritto di cronaca; il diritto di critica (giudizio dei fatti): anche in fase di valutazione dei fatti, persistono i limiti suddetti nel diritto di cronaca. Qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza richiede un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita: tale bilanciamento è «ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica»Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/03/2024, n. 6464.;