L'imposta sulle successioni e donazioni, in Italia, è un'imposta dovuta per il trasferimento della proprietà o di altri diritti nella circostanza in cui un soggetto benefici di un arricchimento patrimoniale mortis causa o a titolo di liberalità. Ambito di applicazione In particolare: nel caso della successione, il trasferimento avviene in seguito alla morte del titolare (de cuius), in base alla legge (successione legittima) o a un testamento (successione testamentaria); nel caso della donazione, per l'accordo con cui il titolare (donante), con spirito di liberalità, dispone di un suo diritto a vantaggio di altri.

Sono oggetto di successione o donazione: i beni immobili, che, di regola, si valutano mediante l'applicazione di determinati coefficienti alla rendita catastale; le obbligazioni, i crediti, il denaro e gli altri beni mobili.

Una disciplina speciale vale per le aziende, le azioni e le quote di partecipazione al capitale di società. Sono esenti da imposta i veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico. Storia Alla fine del XX secolo era in vigore il testo unico sulle imposte di successione e donazione del 31 ottobre 1991 (Legge n. 346/1990), che imponeva un'imposta di successione pari a circa il 20% sull'intero patrimonio e anche un'imposta di donazione proporzionale all'entità dell'eredità e al grado di parentela tra il beneficiario e il defunto o il donanteHolger Sprengel, Die Besteuerung deutsch-italienischer Erb- und Schenkungsfälle (Internationales Erbschaftsteuerrecht und Nachlassplanung, Bd. 8), 2000, Verlag Dr. Otto Schmid, ISBN 3-504-62408-6, S. 140..

L'imposta di successione e donazione fu ridotta nel 2000 dal governo Amato II con la legge n. 342/2000 e fu di fatto abolita nel 2001 dal governo Berlusconi II con la legge n. 383/2001: la tesi sottostante era che il patrimonio familiare diretto non deve essere tassato nel passaggio generazionale, per cui i trasferimenti tra familiari stretti (coniugi, figli, parenti prossimi) furono esentati; l'imposta restò in vigore nei (pochi) casi in cui la successione beneficiava soggetti esterno alla ascendenza o discendenza diretta o al coniugio.

L'imposta è stata ripristinata nel 2006 dal governo Prodi II con il decreto-legge n. 262/2006, convertito con la legge n. 286/2006Troll-Gebel-Jülicher: Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, Loseblattkommentar, 37. Aufl. 2009, Vahlen, ISBN 978-3-8006-2402-7, § 21 ErbStG Rdnr. 106..

Aliquote I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte e le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti sono soggetti alle seguenti aliquote: 4%, per i beni devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, con franchigia pari a 1 milione di euro moltiplicato il numero dei beneficiari; 6%, per i beni devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle, con franchigia pari a 100.000 euro moltiplicato il numero dei beneficiari; 6%, per i beni devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta e degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8%, per i beni devoluti a favore di altri soggetti.

Se il beneficiario è una persona portatrice di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104/1992, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro (art. 2, comma 49-bis, D.L. n. 262/2006).

Nel caso in cui la successione o la donazione riguardi beni immobili, sono dovute anche l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale. Note

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