La denuncia di danno temuto è quella con cui il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, si rivolge all'autorità giudiziaria quando teme che da un albero, una costruzione ecc. stia per derivare un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto. Il giudice dispone idonea garanzia per eventuali danni. Diritto italiano In diritto italiano è regolata dall'art. 1172 c.c.

La parte processuale è regolata dall'art. 688 c.p.c. che è stato modificato dalla legge 26 novembre 1990, n 353. Il testo novellatoart. 76, L. 26 novembre 1990, n. 353. è il seguente:

La medesima legge ha soppresso gli art 689 e 690.

L'Art. 691 recita

Dottrina La denuncia di danno temuto viene classificata tra le cosiddette azioni di nunciazione: si tratta di (Gazzoni, Manuale di diritto provato, ESI, 2004).

Note

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