Il dispositivo è, nell'ambito del diritto, la parte più propriamente precettiva di un atto giuridico o amministrativo, nella quale è espresso il contenuto decisionale dell'atto, o di una sentenza.Diritto per il governo del territorio, Carrà Gasparri Marzuoli, il Mulino
Si distingue dalla motivazione, ossia dalla parte nella quale sono esposte le ragioni che hanno indotto il giudice a prendere quella decisione e giustificano la stessa.
Descrizione Mentre in vari ordinamenti l'obbligo di motivazione è previsto a livello costituzionale (è il caso dell'art. 111 della Costituzione della Repubblica Italiana), quale garanzia dei cittadini nei confronti del potere giudiziario e di buona amministrazione della giustizia, vi sono ordinamenti che non hanno costituzionalizzato tale obbligo (è il caso degli Stati Uniti d'America e della Germania) o che, addirittura, prevedono eccezioni allo stesso, come avviene in certi ordinamenti (paesi anglosassoni, Francia ecc.) per il verdetto della giuria. In quest'ultimo caso perciò, la sentenza si compone esclusivamente del dispositivo, ossia senza la presenza della motivazione del giudizio.
In Italia In Italia solitamente viene prima pronunciata la sentenza attraverso la lettura del dispositivo da parte della corte nell'aula giudiziaria e poi dopo qualche tempo viene redatta la motivazione che ha portato a tale verdetto.
Nelle sentenze di condanna, di crisi di impresa e di assenza o di morte presunta il giudice può stabilire anche la pubblicazione per un certo periodo di tempo del dispositivo della sentenza stessa sul sito del Ministero della Giustizia, in un'apposita pagina web unica che contiene tutti i dispositivi pubblicati per ordine di inserimento.
Note
Voci correlate Atto giuridico Motivazione (diritto) Sentenza
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