I diritti disponibili sono diritti che, al contrario di quelli indisponibili, possono essere alienati dal titolare (trasferiti ad altri) o essere oggetto di rinuncia.

Nell'ordinamento giuridico italiano sono esempi di diritti disponibili i diritti patrimoniali in genere, come il diritto di proprietà e di obbligazione.

Disponibilità dei diritti patrimoniali I diritti patrimoniali sono disponibili per antonomasia, salvo che non si eccedano i limiti stabiliti dalla legge (la piena disponibilità di un bene può essere limitata a tutela della pubblica incolumitàIn Italia, ad esempio, si punisce con la reclusione chi incendia qualcosa di cui è proprietario cagionando pericolo per gli altri, come dispone l'articolo 423 del codice penale o dell'interesse pubblicoIn Italia, ad esempio, l'articolo 733 del codice penale prevede la punizione del proprietario di un bene di rilevante pregio che lo distrugga o lo danneggi nuocendo in tal modo al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale). Una particolare eccezione è rappresentata dall'usura, una pratica che molti ordinamenti giuridici puniscono come reato anche se si basa sul consenso della vittima ad accettare a proprio danno le condizioni poste dal creditore.

Disponibilità di alcuni diritti non patrimoniali Sono considerati diritti disponibili anche quello alla riservatezzaCome spiega Angelo Falzea, nell'ordinamento italiano la riservatezza assume la qualificazione di diritto disponibile soltanto con riferimento a determinati fatti, mentre rimane esigenza (indisponibile), con riferimento all'esistenza globale dell'uomo., il diritto all'inviolabilità dei segreti privati e il diritto all'inviolabilità del domicilio.

Note

Bibliografia Angelo Falzea, Voci di teoria generale del diritto, Giuffré, Milano, 1985

Categoria:Diritti reali Categoria:Diritto civile