Il servizio sanitario nazionale (SSN), in Italia, identifica il complesso delle funzioni, delle attività e dei servizi assistenziali gestiti ed erogati dallo Stato, direttamente e tramite le articolazioni territoriali, e da strutture e professionisti privati riconosciuti, accreditati e convenzionati, nel quadro del sistema sanitario italiano.

Storia Dall'unità d'Italia al ventennio fascista

Prima della sua istituzione, il sistema assistenziale-sanitario era basato su numerosi "enti mutualistici" o "casse mutue", ovvero "Società di mutuo soccorso". Il più importante tra di essi era l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Ciascun ente era competente per una determinata categoria di lavoratori che, con i familiari a carico, erano obbligatoriamente iscritti allo stesso e, in questo modo, fruivano dell'assicurazione sanitaria per provvedere alle cure mediche e ospedaliere, finanziata con i contributi versati dagli stessi lavoratori e dai loro datori di lavoro. Il diritto alla tutela della salute era quindi correlato non all'essere cittadino, ma all'essere lavoratore (o suo familiare) con conseguenti casi di mancata copertura; vi erano, inoltre, sperequazioni tra gli stessi assistiti, vista la disomogeneità delle prestazioni assicurate dalle varie casse mutue. Questo sistema era complessivamente e popolarmente chiamato mutua (sanitaria).

Una prima norma in tema di sanità pubblica fu la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, che introdusse una prima struttura centrale pubblica articolata su medici provinciali e comunali, istituendo, tra l'altro, le figure del medico condotto e dell'ufficiale sanitario; successivamente, durante il ventennio fascista, nel 1934 il testo unico delle leggi sanitarieil regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 disciplinò l'ordinamento, gli organi e le competenze dei servizi sanitari statali, raccogliendo la materia in un'unica norma.

Il secondo dopoguerra e il "Ministero della Sanità" Nel luglio 1945 viene istituito l'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (ACIS) d.lgt. 12 luglio 1945, n. 417, cui si aggiunse il d.lgt. 31 luglio 1945, n. 446 che ne precisò le competenze che ereditò le competenze della soppressa Direzione generale della sanità pubblica del Ministero dell'interno, divenendo l'organo tecnico centrale cui spettava la tutela della salute pubblica. Fu incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli furono demandati anche i poteri di vigilanza e tutela su CRI e sull'ONMI.

La legge 13 marzo 1958, n. 296 - approvata durante il Governo Zoli - istituì il Ministero della sanità scorporando le relative funzioni dall'Alto Commissariato per l'igiene e la salute pubblica. Il primo titolare del dicastero fu il medico tisiologo professor Vincenzo Monaldi, esponente della Democrazia Cristiana. Con la legge 12 febbraio 1968, n. 132 (cosiddetta "legge Mariotti", dal nome del Ministro Luigi Mariotti, del Partito Socialista Italiano), fu riformato il sistema degli ospedali, fino ad allora per lo più gestiti da enti di assistenza e beneficenza, trasformandoli in enti pubblici ("enti ospedalieri") e disciplinandone l'organizzazione, la classificazione in categorie, le funzioni nell'ambito della programmazione nazionale e regionale e il finanziamento. La legge 17 agosto 1974, n. 386 estinse i debiti accumulati dagli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, sciolse i consigli di amministrazione dei primi e ne dispose il commissariamento, trasferendo i compiti in materia di assistenza ospedaliera alle Regioni.

La legge n. 833/1978 e l'istituzione Infine, il governo Andreotti IV su proposta del ministro della sanità Tina Anselmi, con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 soppresse il sistema mutualistico e istituì il SSN - "Servizio sanitario nazionale", con decorrenza dal 1º luglio 1980. Il nuovo sistema sanitario, basato sul ruolo fondamentale delle Regioni, fu realizzato su iniziativa di Aldo Aniasi, ministro della sanità nei governi Cossiga II e Forlani.

Il principio guida del servizio sanitario nazionale sarebbe stato, nelle intenzioni dei suoi costitutori, quello della sanità come bene universalmente fruibile.Matteo Samarani, Sanità pubblica: un diritto dalle logiche di preservare dalle logiche di mercato , pubblicazione del centro studi Osservatorio Globalizzazione, consultata il 6 aprile 2020, pag. 8 La legge estese l'opera di diffusione della sanità come bene pubblico essenziale e affermò il finanziamento del SSN attraverso l'istituzione di un Fondo Sanitario Nazionale (FSN), il cui ammontare è determinato annualmente dal governo italiano.

Le riforme sanitarie successive Durante il governo Amato I, sulla base della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, le strutture pubbliche da Unità Sanitarie Locali (USL) vennero trasformate in Aziende Sanitarie Locali (ASL) (ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), dotate di autonomia giuridica e finanziaria, introducendo nel settore sanitario, logiche delle imprese private, quali l'attenzione al costo e al risultato e alla qualità del servizio erogato. Il d.lgs. 29 aprile 1998 affermò il diritto all'utilizzo di attività libero-professionali in regime intra moenia nel caso in cui non sia possibile rispettare determinate scadenze. In determinate circostanze, si ha diritto al rimborso dei costi delle prestazioni fornite da un'organizzazione sanitaria privata.

Il successivo D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 ha introdotto una disciplina, motivata dal potenziale conflitto di interesse, per i medici dipendenti in servizio presso le ASL con il divieto di svolgere attività privata all'interno delle strutture pubbliche (intra moenia) ed esternamente, e l'obbligo di scelta fra una delle due tipologie di attività. Nel 2012 il decreto Balduzzi, oltre aver abolito le incompatibilità introdotte nel 1999 ha riguardato poi la riorganizzazione del servizio sanitario in Italia e la regolamentazione dell'attività medica e scientifica.

Descrizione e caratteristiche

Attraverso esso viene data attuazione all'art. 32 della Costituzione italiana che sancisce il "diritto alla salute" di tutti gli individui. Si pone dunque come un sistema pubblico di carattere "universalistico", tipico di uno stato sociale, che garantisce l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini, finanziato dallo Stato stesso attraverso la fiscalità generale e le entrate dirette, percepite dalle aziende sanitarie locali attraverso ticket sanitari (cioè delle quote con cui l'assistito contribuisce alle spese) e prestazioni a pagamento.

Esso è costituito sostanzialmente dai vari servizi sanitari regionali, dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale e dallo Stato, volte a garantire l'assistenza sanitaria ovvero la tutela o salvaguardia della salute dei cittadini, qualificato dalla legge italiana come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.

In base al principio di sussidiarietà, il servizio sanitario è articolato secondo diversi livelli di responsabilità e di governo: livello centrale - lo Stato ha la responsabilità di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute mediante un forte sistema di garanzie, attraverso i "livelli essenziali di assistenza" (LEA) a livello regionale; le Regioni infatti hanno la responsabilità diretta della realizzazione del governo e della spesa per il raggiungimento degli obiettivi di salute statali, esse hanno competenza esclusiva nella regolamentazione e organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali e delle aziende ospedaliere, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei principi generali fissati dalle leggi dello Stato.

Infine concorrono inoltre anche strutture private secondo particolari criteri di accreditamento definiti dalla legge, secondo quanto introdotto dal d.lgs 502/1992.

Struttura

Il Servizio sanitario nazionale non è un'unica amministrazione, ma un insieme di enti e organi che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini. Lo compongono infatti:

A livello centrale, organismi pubblici statali: Ministero della salute; Consiglio Superiore di Sanità (CSS); Istituto Superiore di Sanità (ISS); Agenzia italiana del farmaco (AIFA); Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS); Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS); Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. e a livello locale: assessorati regionali alla sanità; organismi territoriali governati dalle Regioni e dalle Province autonome, ovvero: Aziende sanitarie locali (ASL); Aziende ospedaliere (AO); Aziende ospedaliero-universitarie (AOU); Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). soggetti privati operanti in regime di convenzione con l’ente territoriale di riferimento: medici di medicina generale (MMG) pediatri di libera scelta (PLS) strutture ospedaliere ed assistenziali (come le case di cura e le RSA) farmacie, sulla base di norme nazionali gestite dagli enti territoriali di riferimento.

La programmazione sanitaria Il Servizio sanitario nazionale è caratterizzato da un sistema di "programmazione sanitaria"disciplinata dal che si articola: nel Piano sanitario nazionale; nei piani sanitari regionali.

Il "Piano sanitario nazionale" ha durata triennale (anche se può essere modificato nel corso del triennio) ed è adottato dal Governo, su proposta del Ministero della salute sentite le commissioni parlamentari competenti, nonché le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle regioni.

Esso indica:

le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validità del Piano la quota capitaria di finanziamento assicurata alle regioni per ciascun anno di validità del Piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario nazionale verso il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovra regionale i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresì il relativo programma di ricerca le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione continua del personale, nonché al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti

Il piano sanitario regionale Il piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli obiettivi per gli interventi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i piani sanitari regionali.