L'actio institoria è un istituto giuridico del diritto romano, volto all'adempimento di un'obbligazione; se il pater o dominus hanno affidato al filius o al servo la responsabilità di un'attività commerciale, (in genere la gestione di una taberna) lo istituisce "institore" e risponderà senza limiti delle obbligazioni assunte nell'ambito delle funzioni attribuite.

Nei locali aperti al pubblico, sovente, era esposto un cartiglio in cui erano specificati i compiti dell'istitore e in questo caso il pater o il dominus (colui che esercita la proprietà, o il padrone di uno schiavo) rispondevano solo per crediti assunti entro i limiti indicati (actio institoria)

L'actio quasi institoria Sullo stampo dell'actio institoria si era sviluppata una actio quasi institoria anche contro il mandante di un soggetto cosiddetto extraneus diverso dal filius e del servus. La dottrina, tuttavia avanza dubbi che l'istituto fosse vigente già in età classica, ma che si sviluppò nella moderna figura dell'institore.

Diritto italiano La preposizione institoria è regolata dagli articoli 2203 -2208 del c.c. . In particolare l'art. 2206 disciplina la pubblicità della procura.

Bibliografia Enrico Albertario Actio quasi institoria G. Longo, Actio exercitoria, actio institoria, actio quasi institoria, in Studi Scherillo II, 1972, 620ss;

Voci correlate Institore Actiones adiecticia qualitatis

Collegamenti esterni

Categoria:Diritto processuale romano