Limposta regionale sulle attività produttive, nota anche con l'acronimo IRAP, è un'imposta istituita in Italia col decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e attualmente in vigore.

A partire dall'anno d'imposta 2022 è previsto l'esonero dall'IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all’articolo 3, lettere b) e c) del decreto legislativo 446/1997 (secondo i dettami della Legge 234/2021, nota come "Legge di bilancio 2022").

Storia L'Irap è stata istituita nell'ambito della riforma della finanza locale che ha tra l'altro istituito anche l'addizionale regionale Irpef. Con la sua istituzione sono stati soppressi l'Ilor (Imposta locale sui redditi), Iciap, imposta sul patrimonio netto delle imprese, tassa di concessione governativa sulla partita Iva, contributo per il servizio sanitario nazionale (tassa della salute), contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, contributo per l'assistenza di malattia ai pensionati, tassa di concessione comunale e la TOSAP.

La sua istituzione nel 1997, con validità dal 1/1/1998, sostituì i seguenti tributi: l'imposta locale sui redditi (ILOR), l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP), l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, la tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero della partita IVA, il contributo per il servizio sanitario nazionale, il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (quota eccedente quella prevista per finanziamento prestazioni economiche).

I suddetti tributi furono aboliti a decorrere dal 1º gennaio 1998. L'IRAP fu istituita dal governo Prodi, dall'allora Ministro delle finanze Vincenzo Visco. Con la Finanziaria 2008 assume la natura di imposta dello Stato il cui gettito e gestione sono lasciati alle Regioni.

Descrizione Nella sua applicazione più comune, colpisce il valore della produzione netta delle imprese, ossia, in termini generali, il reddito prodotto comprensivo dei costi per il personale e degli oneri e dei proventi di natura finanziaria.

È l'unica imposta a carico delle imprese che è proporzionale al fatturato e non applicata all'utile di esercizio. La legge che l'ha istituita prevede che il 90% del gettito ottenuto sia attribuito alle regioni allo scopo di finanziare il Fondo sanitario nazionale, come quota parte della spesa pubblica.

Soggetti passivi d'imposta Sono soggetti all'Irap (art. 3 D.Lgs. n. 446/97): società di capitali (Spa, Srl, Sapa) - art. 5 enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale - art. 5 amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, ecc.) - art. 10-bis enti non commerciali residenti - art. 10 società ed enti non residenti di qualsiasi tipo società in nome collettivo e società in accomandita semplice persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo ad esclusione dei soggetti rientranti nel regime dei minimi (IRAP abolita per questa categoria dall'anno di imposta 2022) produttori agricoli (solo se non esonerati)

Determinazione dell'imponibile La base imponibile si determina in maniera differente a seconda che il soggetto passivo sia: un'impresa commerciale come società e enti commerciali - art. 5; un produttore agricolo; un ente non commerciale - art. 10; una amministrazione o ente pubblici - art. 10-bis; una banca o un'assicurazione - artt. 6 e 7; È da notare che, se il contribuente esercita attività differenti, la base imponibile su cui si applica l'aliquota è costituita solamente dalla somma di quelle positive. Ad esempio, se un contribuente ha una base imponibile di € 100.000 relativa a un'impresa commerciale ed è anche produttore agricolo con una base imponibile pari a 20.000 €, l'aliquota sarà applicata a una base imponibile di 120.000 €.

Imprese commerciali La base imponibile è data dalla differenza tra le voci classificabili nel valore della produzione come definito nello schema di bilancio del Codice Civile e le voci classificabili nel costo della produzione dello stesso schema. Dal costo della produzione è necessario escludere il costo del personale dipendente, le perdite su crediti (anche se di natura estimativa, come accantonamenti e svalutazioni) e gli interessi eventualmente compresi all'interno dei canoni di leasing. I costi vanno considerati con le stesse regole di deduzione previste dalla normativa Irpef e Ires. In linea generale un costo non deducibile dal reddito ai fini Ires, ad esempio per una Srl, non sarà deducibile neppure dall'imponibile Irap.

Anche i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio previsto dal Codice Civile (quindi snc, sas e imprese individuali con un volume d'affari inferiore a certi limiti) dovranno comunque riclassificare i propri costi e i propri ricavi in detto schema per determinare l'imponibile Irap.

Produttori agricoli La base imponibile si determina come differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti effettuati per la produzione come risultano da quanto dichiarato nella dichiarazione Iva.

È possibile scegliere di determinare l'imponibile come previsto per le imprese commerciali.

I produttori agricoli esonerati dall'Iva sono altresì esclusi anche dall'Irap.

Enti non commerciali e pubblici È necessario operare due distinzioni. La prima in relazione alla tipologia di soggetto distinguendo tra Ente non commerciale o Amministrazione pubblica.

Enti non commerciali (Art. 10 D.Lgs.n. 446/1997) Al comma 1 del citato articolo si precisa che l'imponibile di base è pari al totale dei compensi per lavoro dipendente, assimilato o autonomo occasionale, calcolato con il criterio della competenza (criterio retributivo). Al comma 2 si precisa che qualora l'ente svolga anche attività commerciale applica, per questa, il calcolo dell'imponibile proprio delle imprese commerciali (Art. 5 del citato decreto).

Amministrazioni pubbliche (Art. 10-bis D.Lgs. n. 446/1997) Simile all'imponibile e alla trattazione degli enti non commerciali con tre importanti differenze, espresse rispettivamente nei commi 1 e 2 dell'articolo di riferimento, nel comma 2 dell'art. 16: per l'IRAP retributiva degli enti pubblici il criterio per il calcolo dell'imponibile è quello di cassa; qualora l'Amministrazione pubblica svolga attività commerciale, questa può optare per il calcolo dell'imponibile proprio delle imprese commerciali (Art. 5 del citato decreto). Questo è diverso da quanto avviene per gli enti privati non commerciali, per i quali la componente commerciale dell'Imposta non è opzionale. L'opzione, intelligentemente applicata, permette quasi sempre di ottenere risparmi sulla parte retributiva; l'Imposta Irap retributiva degli enti e amministrazioni pubbliche non commerciali prevede un'aliquota diversa (art. 16 comma 2) del 8,50%. Per le Amministrazioni pubbliche era previsto uno specifico modello di dichiarazione (IRAP-AP) fino al 2008 (periodo fiscale 2007), mentre dal 2009 (periodo fiscale 2008) la dichiarazione è unica per tutti, prevedendo diversi quadri a seconda della tipologia del contribuente (per le amministrazioni pubbliche sono i quadri IK, IR e IS). Nel caso in cui l'Amministrazione pubblica sia esclusa dalle imposte sui redditi, come avviene per gli Enti locali, il requisito di commercialità ricade sulla Rilevanza IVA (Enti definiti dall'art. 74 del TUIR).

Banche e assicurazioni Le banche, le assicurazioni e altri tipi particolari di attività quali le società di intermediazione mobiliare (SIM) e le Sicav seguono norme particolari nella determinazione dell'imponibile.

Aliquota e calcolo dell'imposta L'importo da versare si ottiene applicando alla base imponibile, detta Valore della Produzione Netta, un'aliquota secondo quanto previsto dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997. Questo articolo prevede al primo comma l'aliquota del 3,90% (come modificata nel 2008; precedentemente era del 4,25%), al secondo l'aliquota differenziata dell'8,50% per le Amministrazioni pubbliche e al terzo comma la possibilità di elevare o ridurre la prima aliquota fino a un massimo dell'1%.

Negli ultimi anni sono state introdotte alcune forme di abbattimento della base imponibile per le micro imprese, per l'inserimento nel mercato del lavoro e per la ricerca sotto forma di deduzione.

Con la legge finanziaria per il 2005 è stata stabilita la possibilità per le Regioni di elevare l'aliquota ordinaria dell'1% in caso di sfondamento della spesa sanitaria. Tale possibilità è divenuta obbligo nella Finanziaria 2006 e ha comportato l'aumento dell'aliquota ordinaria al 5,25% per l'Abruzzo, la Campania, il Lazio, il Molise e la Sicilia relativamente agli anticipi dell'IRAP del 2006.

Con la legge finanziaria 2007 nell'ambito degli interventi noti come riduzione del cuneo fiscale è stata introdotta la deduzione dall'imponibile dell'intero costo dei contributi assistenziali e previdenziali versati per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e di una deduzione di 5.000 euro, rapportata ad anno, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta. La deduzione decorre dal 1º febbraio 2007 nella misura del 50% e per l'intero ammontare a decorrere dal 1º luglio 2007. La deduzione potrà essere applicata con il primo acconto 2007 scadente il 18 giugno 2007 in quanto il decreto-legge n. 67/2007 ha eliminato il vincolo dell'approvazione comunitaria. Ciò nonostante non sono del tutto esclusi vincoli di compatibilità con la normativa comunitaria sulla concorrenza, in particolare se le deduzioni non fossero estese agli operatori dei settori bancario, assicurativo e finanziario per il momento escluse dall'agevolazione (il Governo si è impegnato a estendere la deduzioni anche a queste categorie), ma anche qualora venissero sollevate obiezioni su altri aspetti della nuova norma.

Con la legge finanziaria 2008 (art. 1, comma 226) l'aliquota del 4,25% è stata abbassata al 3,9%. Per le Regioni che avevano adottato una diversa aliquota, essendosi avvalse della possibilità di cui all'art. 16, comma 3 del D.Lgs. n. 446/1997, o essendo incorse nella misura richiamata sopra, relativa alla Finanziaria 2006, l'aliquota per il 2008 viene calcolata moltiplicando quella in vigore per il coefficiente 0,9176.

Nel 2011 i contribuenti soggetti all'aliquota di cui al comma 1 dell'art.16 del D.Lgs. n.446/1997, ossia le imprese commerciali, debbono calcolare il saldo del 2010 e gli acconti per l'anno in corso, tenendo conto che nelle Regioni Lazio, Calabria, Molise e Sicilia, si è aggiunto un ulteriore 0,15%. Resta invariata l'aliquota dell'8,50% relativa alle Amministrazioni pubbliche e alla parte istituzionale degli Enti non commerciali.

Modalità di versamento Il periodo d'imposta è determinato con le stesse regole previste per le imposte sul reddito. Anche per le regole di dichiarazione e di versamento si seguono le stesse regole di Irpef e Ires.

Fino al periodo fiscale 2007 è necessario allegare il modello della dichiarazione Irap (Quadro IQ) al modello Unico; successivamente in ottemperanza al disposto dell'art.1, comma 52 della Legge n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria 2008) la dichiarazione non dovrà più essere presentata in forma unificata. Il versamento, per le imprese commerciali, dovrà essere effettuato tramite il modello F24, sezione regioni, in due rate, generalmente da effettuarsi entro il 16 giugno (modifica con decorrenza 1º maggio 2007, precedentemente era il 20 giugno) e il 30 novembre dell'anno di competenza. Il saldo andrà versato il 16 giugno (precedentemente era il 20 giugno) dell'anno successivo unitamente al primo acconto del periodo d'imposta in corso. È previsto per la rata del 16 giugno il versamento nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,4%.