Il carcere o casa circondariale, nell'ordinamento giuridico italiano, è la sede in cui sono detenuti i condannati a una pena detentiva (ergastolo, reclusione o arresto), nonché i destinatari di misure cautelari personali coercitive (custodia cautelare in carcere) o di misure precautelari (arresto in flagranza di reato).

Gli istituti penitenziari italiani dipendono dal Ministero della giustizia. Gli istituti penitenziari per adulti sono amministrati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, mentre gli istituti penali per i minorenni dal Dipartimento per la giustizia minorile.

Un discorso a parte meritano la residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (ex ospedale psichiatrico giudiziario) e la comunità terapeutica, nonché l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro e l'assegnazione a una casa di cura e di custodia, sedi di esecuzione di misure di sicurezza.

A causa del sovraffollamento delle carceri italiani nel 2013 la Camera della Corte europea dei diritti umani ha condannato lo Stato Italiano per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Altra criticità del sistema carcerario italiano risiede nel fatto che non esistono percorsi di rieducazione, soprattutto per coloro che hanno commesso reati a sfondo sessuale, l'unica eccezione è rappresentata dal carcere di Bollate. Storia

Dopo la proclamazione del Regno d'Italia l'ordinamento penitenziario italiano venne riformato con l'estensione della normativa del Regno di Sardegna, ma solo dopo la promulgazione del Codice Zanardelli nel 1889 – che sostituì il codice penale sabaudo emanato del 1859 ed esteso a tutte le province italiane, ad eccezione della Toscana – ci fu una prima riforma organica. Con la nascita della Repubblica Italiana (articolo 27 della Costituzione italiana) si ebbe la fine della pena di morte in Italia.

In data 5 novembre 2009 il Ministro della giustizia Angelino Alfano ha reso pubblica la decisione del governo di riaprire le carceri di Pianosa e dell'Asinara, penitenziari nei quali sono stati storicamente detenuti i boss mafiosi in applicazione dell'articolo 41 bis. Il ministro dell'ambiente Prestigiacomo ha detto che il carcere di Pianosa non riaprirà per motivi ambientali ma si studieranno soluzioni alternative.

Disciplina normativa Ai sensi dell'art. 59 della legge 26 luglio 1975 n. 354, gli istituti penitenziari per adulti si dividono in quattro categorie:

Istituti di custodia cautelare (156 istituti con 50.447 detenuti nelle case circondariali al 1.1.2014, di cui 28.662 condannati definitivamente, di regola a pene inferiori a tre annidati del Ministero della Giustizia contenuti nel Decreto ministeriale 10 giugno 2014 - Approvazione del Piano della performance 2014-2016); Istituti per l'esecuzione delle pene (42 case di reclusione con 10.822 detenuti al 1.1.2014, di cui 9.649 condannati definitivamente, di regola a pene superiori a tre anni complessivi); Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza (7 istituti in Italia con 1.221 reclusi al 1.1.2014); Centri di osservazione (nessun istituto operante).

Si può inoltre distinguere, ai sensi degli artt. 60 e 61, tra:

casa circondariale, in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio e quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni, o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni; casa di reclusione, in cui sono detenuti coloro che abbiano riportato una condanna definitiva a una pena non inferiore ai cinque anni; casa mandamentale, ossia gli istituti, pressoché tutti dismessi, in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio per reati lievi, oppure condannate a pene fino a un anno; carcere speciale, in cui sono reclusi i condannati per delitti di criminalità organizzata; Istituto penale per minorenni.

Istituti di custodia cautelare Sono destinati ai reclusi in attesa di giudizio. L'articolo 60 dell'ordinamento penitenziario li distingue in case circondariali e mandamentali. Le prime sarebbero per la reclusione degli imputati a disposizione di qualunque autorità giudiziaria, le seconde per quelli a disposizione del pretore, ma con la soppressione della figura del pretore per la normativa che ha istituito il giudice unico (decreto legislativo 19 febbraio 1998 n.51) e quindi lo svuotamento del concetto di "mandamento" è venuta meno la distinzione funzionale tra i due tipi di casa: entrambi sono destinati alla custodia degli imputati a disposizione dell'autorità giudiziaria e dei fermati o arrestati e dei detenuti in transito, ma anche per i detenuti con pene definitive brevi (fino a tre anni). Le vecchie case mandamentali comunque non esistono più, essendosi ritenuti poco efficienti le carceri troppo piccole.

Istituti per l'esecuzione delle pene Previsti dall'art. 61 dell'ordinamento penitenziario sono le case di arresto per l'espiazione della pena dell'arresto (mai istituite) e le case di reclusione per l'espiazione della pena della reclusione.

Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza Individuati dall'art. 62 dell'ordinamento penitenziario, sono: le colonie agricole, le case di lavoro, le case di cura e custodia, gli ospedali psichiatrici giudiziari, questi ultimi già formalmente aboliti nel 2012, ma ancora provvisoriamente in funzione (con reclusi in diminuzione).

Centri di osservazione Creati come istituti autonomi o sezioni di altri istituti nel 1961 con circolare ministeriale per l'avvio di una sperimentazione relativa all'osservazione scientifica della personalità dei detenuti; questa sperimentazione fu avviata solo nell'istituto di Rebibbia, a Roma, e successivamente abbandonata.

Spesso nello stesso Istituto penitenziario convivono sezioni che funzionano come case circondariali con altre sezioni destinate all'esecuzione delle pene.

La legge del 1975, modificata molte volte, soprattutto in merito alle pene alternative alla detenzione, stabilisce i principi generali cui deve attenersi la permanenza in carcere.

L'art. 1 recita:

Ad oggi, l'attuazione pratica della legge quanto a "trattamento rieducativo" e "reinserimento sociale" è, stando alle cronache e alle testimonianze, generalmente assai carente. In particolare, il lavoro carcerarioVedi anche Il lavoro per i detenuti è regolamentato da norme obsolete, che lo rendono una concessione – rara, e spesso arbitraria – anziché l'esercizio di un diritto e di una possibilità di effettivo reinserimento.

Il garante dei diritti dei detenuti Per mantenere effettivi i diritti dei detenuti, così come garantiti dall'Ordinamento penitenziario, che per legge dovrebbero esser già garantiti dall'amministrazione penitenziaria e con la ulteriore vigilanza dei magistrati di sorveglianza, diverse regioni, province e comuni hanno istituito un garante dei diritti dei detenuti con funzione di sollecitazione verso l'amministrazione penitenziaria, garanti che poi hanno trovato riconoscimento legislativo dall'autorizzazione loro concessa di visitare le carceri ed incontrare i detenuti.

Il decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146art. 7 del DL pubblicato il 23.12.2013 sulla Gazzetta Ufficiale ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale,composto di tre membri nominati dal Presidente della Repubblica, su indicazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari organismo dotato di effettivi poteri di controllo dello stato di detenzione, anche su indicazione dei garanti locali, nel mentre viene pure istituito un effettivo procedimento giudiziario avanti il magistrato di sorveglianza competente per l'accertamento ed il rimedio ad eventuali abusi. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri. Attualmente il presidente è Mauro Palma, fondatore e primo presidente dell'Associazione Antigone che dal 1991 è attiva nelle garanzie nel sistema penale e penitenziario.

Il monitoraggio condotto dall'Associazione Antigone Oltre alle figure istituzionali, quali i garanti dei diritti dei detenuti, in Italia esiste anche un monitoraggio sulle condizioni di detenzione condotto dalla società civile. Fin dal 1998 l'Associazione Antigone è autorizzata a visitare tutti gli istituti penali italiani. Questa autorizzazione viene concessa dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – e rinnovata annualmente – ad Antigone che con oltre 80 osservatori entra nelle carceri con prerogative paragonabili a quelle dei parlamentari. Dopo ogni visita, gli osservatori redigono un report che descrive le condizioni strutturali, il clima detentivo, il rispetto della legislazione penitenziaria e altre caratteristiche salienti della struttura visitata. Da quanto emerge durante il proprio lavoro di monitoraggio Antigone redige ogni anno (fino al 2007 la pubblicazione era biennale) un rapporto annuale sulle condizioni di detenzione in Italia, che è strumento di conoscenza per chiunque si avvicini alla realtà carceraria. Nel 2019 si è giunti alla pubblicazione del quindicesimo rapporto.

Termini ed espressioni connesse secondino è definita nel parlare comune il poliziotto penitenziario; superiore è definita nel gergo dei detenuti il poliziotto penitenziario; lavorante è definito dall'amministrazione chi svolge un lavoro (retribuito simbolicamente) in favore dell'amministrazione stessa, che può essere di pulizia uffici, cucina dei pasti per i detenuti, distribuzione dei pasti ai detenuti, manutenzione degli edifici dell'amministrazione, spesino; casanza è definito nel gergo dei detenuti il vitto fornito dall'amministrazione; peculio è giuridicamente definita la somma nella disponibilità del detenuto (in quanto nelle proprie tasche al momento dell'arresto o derivante da lavoro retribuito svolto all'interno del carcere o versata da terzi dall'esterno), depositata in apposito fondo (peculium era nel diritto romano il denaro o altri beni di proprietà di uno schiavo, in quanto derivante da assegnazioni del padrone o premi o mance, anche di terzi), utilizzabile solo per il sopravvitto, il pagamento delle spese di mantenimento sostenute dall'amministrazione, il sostegno economico alla propria famiglia o il pagamento di spese legali e non pignorabile per altri debiti del detenuto; sopravitto sono giuridicamente definiti i beni che un detenuto ha facoltà di acquistare all'interno del carcere con le somme disponibili come peculio; spesino è definito nel gergo dei detenuti il detenuto addetto, su controllo e designazione dell'amministrazione penitenziaria, a raccogliere le richieste dei detenuti per i generi da ottenere come sopravitto ed a consegnarli, dopo averli ottenuti dal magazzino dell'amministrazione; scopino è il detenuto con mansioni di pulizia.

Dati sulla popolazione carceraria

In base ai dati attuali,I dati aggiornati sono sempre disponibili alla pagina Statistiche sulla giustizia e il sistema penitenziario da ristretti.it l'aumento della popolazione carceraria, anche in rapporto ai recenti ingressi immigratori,i detenuti extracomunitari, a giugno 2005, erano il 32,26% dell'intera popolazione carceraria (Fonte: Fondazione Ismu ) ha generato nell'ultimo decennio un forte sovraffollamento degli istituti di pena,Gli istituti penitenziari italiani sono divisi in Case Mandamentali, Case Circondariali, case di Reclusione, Centri d'Osservazione, Istituti per le Misure di Sicurezza. Ad ogni tipo d'istituto, corrisponde una particolare categoria di detenuti, determinata dalla condizione giuridica in cui si trovano i ristretti. che deteriora la qualità della vita dei detenuti, già provati per le condizioni di limitata libertà. Le difficoltà strutturali possono in taluni casi essere attenuate dalla qualità gestionale: un esempio è quello della Casa Circondariale di Forlì.Il carcere (quasi) modello esiste: è quello di Forlì