Il Collegium Jurisperitorum della Repubblica di Genova, variamente definito attraverso i secoli, è, insieme al Collegium causidici, il progenitore dell'attuale Ordine degli Avvocati. L'istituzione del Collegium Judicum et advocatorum Ianuae risale alla fine del XIII secolo o agli inizi del XIVGiovanni Forcheri, avvocato genovese studioso di storia ha reperito negli archivi della Civica biblioteca un manoscritto membranaceo del 1444 dal quale risulta che, sin dal 1307 venivano riconosciuti al Collegium privilegi (Giovanni Forcheri, Giurisperiti e causidici della Repubblica di Genova, Genova 1974, pag. 5).
Origini, storia e funzioni L'ordinamento della Repubblica non prevedeva il titolo di avvocato; coloro che erano ammessi nel Collegium erano considerati dottori collegiati, potevano fregiarsi del titolo di Jurisconsultus e potevano svolgere non solo la funzione di avvocato ma potevano anche essere chiamati a giudicare.
I primi registri ordinati dei componenti del Collegium risalgono al 1540: venne registrato il dottorato di tal Davide Vacca, il primo di una lunga serie di giureconsulti registrati regolarmente sino al 1797, anno in cui la Repubblica di Genova cadde sotto il dominio dei Rivoluzionari francesi che abolirono il Collegium. Davide Vacca fu Doge della Repubblica dal 1587 al 1589. L'ultimo dottore collegiato, Domenico Sperone, venne iscritto il 2 maggio 1797G. Forcheri, op. cit. p. 6.
Furono componenti del Collegio, come ricordò Enrico BensaEnrico Bensa, Il Collegio dei giurisperiti di Genova, Genova 1897 p. 10-11 illustri giuristi tra i quali Raffaele Della TorreDella Torre scrisse un celebre Tractatus de cambiis, Giuseppe Lorenzo Maria Casaregis e Luigi Corvetto che fu ministro delle Finanze in Francia e co-redattore del Code de Commerce franceseEnrico Bensa op. cit. p-10-11.
Ai dottori collegiati era consentito l'esercizio dell'Avvocatura dinanzi ai Tribunali della RepubblicaIsnardi, Storia dell'Università di Genova fino al 1773, Genova. 1861; i collegiati, quasi tutti patrizi, avevano, in quanto tali, il dovere di prestare periodicamente, per la durata di due anni servizio per tutti gli uffici della Repubblica, dalle massime cariche di governo agli ultimi comandi periferici. Un onore poco ambito perché i designati dovevano cessare l'attività forense; per converso le cariche non davano la possibilità di affermazioni personali per la loro breve durata seguita dal divieto di riconferma; non procuravano denaro perché erano previste magre remunerazioni. Inoltre "al termine, ciascuno, a cominciare dal Doge, era presunto sospetto di avere prevaricato e da tale sospetto doveva venire assolto dai sindacatori attraverso il giudizio di rendiconto del proprio operato. Pochi, in corso di carica, i controlli sul funzionario genovese con sua larga responsabilizzazione personale, inesorabili e pignoleschi, invece, quelli al termineG. Forcheri,op. cit., p.9.
Il Collegium nei secoli successivi al XIV estese la sua influenza nella Repubblica di Genova che gli attribuì sempre maggiori poteri. Sisto IV delegò al Collegium la facoltà di conferire lauree; l'ammissione ad esso, riservata ai genovesi e preclusa a coloro il cui padre aveva esercitato un'arte meccanica (tale era ritenuta anche la professione di notaio), era decisa dai suoi membri che, raramente, ammettevano soggetti estranei al patriziato genoveseElio Di Rella Storia dell'Avvocatura genovese dall'Unità d'Italia, De Ferrari 2010, p. 16. Carlo Targa, un giurista eminente, ricordato per un trattato di diritto marittimoCarlo Targa, Ponderationi sopra la contrattazione marittima pubblicato per la prima volta nel 1692 e per la settima volta nel 1805 appartenente al Collegio dei Causidici, non riuscì, perché non patrizio, ad ottenere la iscrizione nel Collegium JurisperitorumMaria Grazia Altea Merello Carlo Targa giurista genovese del secolo XVII, Milano, 1967. Lo stesso Targa lamentò la sua esclusione nella dedica del suo Directorium Praxis Civilis edito a Genova nel 1698G. Forcheri, op. cit. p. 8
I componenti del Collegium erano esentati dal pagamento di imposte e tasse, ma dovevano assicurare la difesa gratuita dei poveri. La funzione di difensore non era però riservata ai dottori collegiati, ma era consentita anche ai non collegiatiElio Di Rella ""op. cit."" p. 16.
Studi e ricerche Il primo studio sull'attività del Collegium è opera del già citato Lorenzo Isnardi che nel 1861, scrivendo la storia dell'Università di Genova, dedicò notevole attenzione al CollegiumLorenzo Isnardi, Storia dell'Università di Genova fino al 1773, Genova 1861, pp 21-94. Nel 1897 Enrico Bensa, illustre giurista genovese, pubblicò un breve scritto dedicato al CollegioEnrico Bensa, Il Collegio dei giurisperiti di Genova, Genova, 1897. Ricerche di archivio sulla vita del Collegium fece Giovanni Forcheri, già citato, avvocato in Genova, che pubblicò uno studio sul Collegium commissionatogli dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova in occasione dei festeggiamenti per il centenario della costituzione degli Ordini degli avvocatiGiovanni Forcheri, Giurisperiti e causidici della Repubblica di Genova, Genova 1974 I documenti esistenti nei fondi dell'Archivio di Stato, della biblioteca universitaria e della civica Biblioteca Berio non sono stati oggetto di altri studi e approfondimenti nonostante il grande rilievo che ebbe per la Repubblica di Genova il Collegium del quale fecero parte membri di tutte le più autorevoli famiglie patrizie (Giustiniani, Pallavicini, Grimaldi, Doria, Sauli, Lomellini, Invrea, Imperiale, Spinola, De Ferrari, Assereto, Adorno, Cattanei, Centurione) fra i quali molti divennero reggitori della cittàG, Forcheri, op. cit. p. 8.
Il sigillo del Collegium Il sigillo del Collegium riportava la scritta Sigillum venerandi collegii dominorum iudicum civitati Januae e rappresentava il Santo Protettore degli Avvocati, Sant'Ivo, in abito dottorale sotto un baldacchino gotico.Elio Di Rella, op. cit., p. 16. Lo stemma dell'Ordine degli Avvocati di Genova riproduce il sigillo con la scritta Collegium advocatorum genuense
Note
Voci correlate Inn of court Basoche
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