La cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica (detta "cittadino italiano") alla quale l'ordinamento giuridico dell'Italia riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza italiana è basata principalmente sullo ius sanguinis.
Acquisizione della cittadinanza italiana La cittadinanza italiana può essere acquisita in diverse modalità:
Automaticamente: se nati in Italia, secondo il principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), che si verifica quando si è nati da almeno un genitore cittadino italiano. Questo può avvenire per nascita, riconoscimento o adozione. È importante notare che per acquisire la cittadinanza italiana per ius sanguinis, non è necessario dimostrare un livello di conoscenza della lingua italiana. Automaticamente: se nati all'estero, secondo il principio dello ius sanguinis, che si verifica se quando si è nati e non si possiede un'altra cittadinanza, o se almeno uno dei genitori o dei nonni possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana, o se uno dei genitori ha risieduto legalmente e continuativamente in Italia per almeno due anni dopo l'acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio. Automaticamente: secondo lo ius soli (diritto del suolo), riservato a coloro nati in Italia da genitori apolidi o da genitori stranieri il cui paese d'origine non riconosce lo ius sanguinis, o da genitori sconosciuti in caso di abbandono, a condizione che non venga identificato né uno né entrambi i genitori. Per beneficio di legge: se un minore straniero o apolide, discendente da genitori cittadini italiani per nascita, diviene cittadino italiano se i genitori o il tutore dichiarano la volontà di acquisto; questo richiede anche che, successivamente a tale dichiarazione, il minore risieda legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia, oppure che la dichiarazione di volontà sia presentata entro un anno dalla nascita o dalla data di riconoscimento/adozione da parte di un cittadino italiano. Su domanda: secondo lo ius sanguinis (vedi sotto) o per aver prestato servizio militare di leva o servizio civile. Per elezione: se si nasce in Italia da genitori stranieri e ci si risiede legalmente e ininterrottamente fino ai 18 anni; la dichiarazione dev'essere fatta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Su richiesta: secondo lo ius sanguinis, tramite apposita domanda. Tuttavia, per richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione (naturalizzazione per residenza), è necessario soddisfare il requisito linguistico di conoscenza della lingua italiana al livello B1. Per naturalizzazione: dopo 10 anni di residenza legale in Italia, a condizione di assenza di precedenti penali, presenza di adeguate risorse economiche e conoscenza della lingua italiana a livello B1; il termine è ridotto a 3 anni per ex cittadini italiani ed i loro immediati discendenti (ius sanguinis) e per gli stranieri nati in Italia (ius soli), a 4 anni per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e 5 anni per apolidi e rifugiati. Per matrimonio o unione civilecomma 20 della Legge 76/2016 con un cittadino italiano: dopo due anni di residenza legale in Italia o dopo tre anni di matrimonio o unione civile se residenti all'estero (termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi), a condizione di assenza di precedenti penali. Le donne straniere, sposandosi con cittadini italiani prima del 27 aprile 1983, acquisivano automaticamente la cittadinanza italiana. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri: per eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.L. 91/1992, art. 9.2 Su domanda: per essere nati in territori già dello Stato Italiano. Su richiesta: per coloro nati in territori che erano precedentemente parte dell'Impero austro-ungarico.ai sensi della legge 14 dicembre 2000 n.379 che poneva come termine di presentazione della domanda il giorno 20 dicembre 2010. La domanda doveva essere resa davanti all'ufficio consolare italiano se il richiedente risiedeva all'estero oppure davanti all'ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiedeva in Italia
Il diritto alla cittadinanza per ius sanguinis non si prescrive, ma per poterlo esercitare occorre che si verifichi una delle seguenti condizioni:
L'antenato donna può trasmettere il diritto alla cittadinanza ai discendenti nati prima del 1º gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione italiana) solo in circostanze eccezionali. Questo avviene se il padre era sconosciuto o apolide, o se i figli non seguivano la cittadinanza del padre straniero in base alle leggi dello Stato di appartenenza di quest'ultimo. In particolare, ciò si applica quando quest'ultimo Stato concedeva la propria cittadinanza solo in base allo ius soli e non allo ius sanguinis. l'antenato italiano, nato prima del 17 marzo 1861 (data della proclamazione del Regno d' Italia), deve essere deceduto dopo tale data e con la cittadinanza italiana.
Le tappe storiche della legislazione sulla cittadinanza italiana Lo Statuto Albertino del 1848 Lo Statuto Albertino, emanato per il Regno di Sardegna nel 1848, fu la prima norma fondamentale anche per lo Stato italiano formatosi dopo l'unità d'Italia nel 1861.
Costituzione ottriata, lo Statuto elencava i principi fondamentali su cui si fondava l'ordinamento monarchico. L'art. 24 recitava:
Questa lodata eguaglianza davanti alla legge era riferita comunque soltanto agli uomini, dal momento che allora le donne erano subordinate all'autorità del pater familias. Il fatto era rilevante anche per la cittadinanza, giacché la soggezione della donna - e anche dei suoi figli - al marito faceva sì che qualsiasi episodio riguardante la cittadinanza del marito si ripercuotesse su tutta la famiglia. Così accadeva anche per la perdita o il riacquisto della cittadinanza, per esempio per la naturalizzazione in un altro paese.
Il codice civile del 1865 Gli articoli da 4 a 15 del codice civile del 1865 regolano l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana. La cittadinanza italiana si acquista jure sanguinis: È cittadino il figlio di padre cittadino; si perde per rinunzia seguita da emigrazione o per aver ottenuto una cittadinanza straniera.
La legge nº 555 del 13 giugno 1912 Nonostante lo Statuto Albertino non facesse nessun riferimento né all'uguaglianza, né alla differenza tra i sessi, l'idea della soggezione della moglie al marito, idea con antecedenti millenari, nell'intenzione del legislatore era comunque presente nella norma fondamentale; moltissimi ne sono gli esempi nel diritto positivo, come l'art. 144 del Codice civile del 1942 e, precisamente, la Legge 555/1912, che esprimeva il primato del marito nel matrimonio e la soggezione della moglie e dei figli alle vicissitudini che all'uomo potevano accadere in relazione alla cittadinanza; in particolare stabiliva:
lo ius sanguinis era, come le donne nell'attuale regime, il principio reggente, essendo lo ius soli una ipotesi residua; i figli seguivano la cittadinanza del padre, e solo in forma residua della madre. La madre trasmetteva il diritto alla cittadinanza ai discendenti nati prima del 1º gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana) solo in ipotesi residua, articolo 1 comma 2, legge 13 giugno 1912, n. 555, nelle seguenti condizioni: se il padre era ignoto, se il padre era apolide, se i figli non seguivano la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questo apparteneva, ossia se il paese estero del padre imponeva, o concedeva, la cittadinanza estera solo per iure soli e non per iure sanguinis. In quest'ultimo caso, il Ministero dell'Interno ritiene che se il figlio riceve la cittadinanza ius soli del Paese dove è nato, non segue la cittadinanza materna, come nel caso che riceva la del padre iure sanguinis; la donna perdeva l'originaria cittadinanza italiana in caso di matrimonio con uno straniero la cui legge nazionale le trasmettesse la cittadinanza del marito, come effetto diretto e immediato del matrimonio. (questa è una situazione tutta di rivedere già che l'articolo 10, perdita della cittadinanza in maniera automatica per iure matrimonii, della legge 13 giugno 1912, n. 555, è contrapposto all'articolo 8 comma 2, di carattere universale, che non acconsente l'automaticità della perdita della cittadinanza per naturalizzazione estera.
La legge n. 555 del 13 giugno 1912 sanciva casi di doppia cittadinanza.
Ove rispetta il possesso della cittadinanza italiana in aggiunta a un'altra cittadinanza, ha importanza notevole l'art. 7 della legge n. 555, per la dispersione mondiale degli italiani in molti paesi. Il provvedimento di quest'articolo ha sconnesso la perdita della cittadinanza italiana appartenente al padre, dallo status della stessa cittadinanza appartenente ad alcuni figli minorenni già nati.
Se il figlio è nato da padre italiano in un paese che attribuisce la cittadinanza ius soli, è nato con la doppia cittadinanza: cittadinanza italiana del padre e cittadinanza del paese in cui è nato. I figli nati con doppia cittadinanza di questo modo possono mantenere il loro status doppio nel evento che sia naturalizzato più avanti il padre, partendo il padre dalla cittadinanza italiana.
L'art. 7 dice:
Come le leggi nel 1912 erano molto sensibili al sesso della persona in riguardo, rimane da spiegare che il provvedimento dell'art. 7 si estendeva ad ambo i figli e le figlie, ma questo non comporta che la figlia, mantenendo la sua cittadinanza doppia dopo la naturalizzazione del suo padre, potesse trasmettere la sua propria cittadinanza italiana ai suoi figli nati prima del 1º gennaio 1948.
La Legge nº 555 porta una disposizione con l'effetto che i figli di vedove italiane ritengono la cittadinanza italiana proveniente dal padre, nell'evento che risposi la vedova, acquisendo un'altra cittadinanza in conseguenza, da leggersi nell'art. 12. I figli in riguardo possono ritenere la cittadinanza italiana anche se acquisiscono la nuova cittadinanza della madre in modo di derivazione automatica.
Le donne straniere sposatesi con cittadini italiani prima del 27 aprile 1983 hanno acquisito automaticamente la cittadinanza italiana. Se l'acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio non fu producente di effetti sulla sua cittadinanza secondo le leggi del paese dove apparteneva, la donna sposata aveva quindi doppia cittadinanza. L'art. 10 della Legge nº 555 disponeva che una donna sposata non poteva assumere una cittadinanza diversa da quella del marito. Se fu estesa una cittadinanza estera alla donna, da parte di un altro stato, in costanza del suo matrimonio con un cittadino italiano, la donna è rimasta italiana.
La Costituzione repubblicana del 1948 La Costituzione repubblicana entrò in vigore il 1º gennaio 1948.
Con la svolta di Salerno dell'aprile del 1944, sancita tra il Comitato di Liberazione Nazionale e la Corona, si era deciso di rinviare la scelta tra monarchia e la repubblica sino alla fine della guerra. Rimase ancora formalmente in vigore lo Statuto Albertino, dal momento che le leggi che l'avevano limitata erano state, in certa misura, abrogate a partire dal 25 luglio 1943 (giorno della caduta del fascismo).
Il 2 giugno 1946 si celebrarono le elezioni. Tutti gli italiani, uomini e donne che avessero compiuto i 21 anni di età, vennero chiamati al voto ai quali furono consegnate due schede: una per il referendum istituzionale, la scelta tra monarchia e repubblica, l'altra per l'elezione dei 556 deputati dell'Assemblea Costituente.
L'attuale Costituzione italiana fu approvata dall'Assemblea Costituente nella sessione del 22 dicembre 1947, pubblicata nella gazzetta ufficiale il 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1º gennaio 1948.