Un trattato internazionale è una delle principali fonti del diritto internazionale e consiste nell'incontro delle volontà di due o più Stati diretti a disciplinare rapporti intercorrenti tra essi. Nella prassi si usano anche altre denominazioni, quali accordo, patto o convenzione (le ultime due sono di solito adottate per trattati internazionali di particolare rilevanza).
Viene usato anche il termine protocollo, di solito per indicare il trattato con il quale si stabiliscono norme integrative rispetto a quelle contenute in un altro, o si disciplina l'attuazione di un altro trattato in attesa della sua entrata in vigore (protocollo di firma), o viene regolata una questione specifica. Tradizionalmente nel testo dei trattati gli Stati tra cui intercorre l'accordo sono denominati alte parti contraenti.
La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati Essendo fonti di secondo grado, i trattati sono subordinati alle norme consuetudinarie che ne disciplinano il processo di formazione (diritto dei trattati). Dal 1980 è in vigore la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati redatta nel 1969 dalla Commissione ONU per la codificazione del diritto internazionale: essa riunisce le regole sulla formazione dei trattati internazionali. In aggiunta a tale convenzione vi sono inoltre quelle stipulate sempre a Vienna nel 1978 e nel 1986: la prima regola la successione degli Stati nei trattati, la seconda (non ancora entrata in vigore)Ma già oggetto di citazione in atti ufficiali, in quanto indicativa dell'evoluzione del diritto internazionale: v. mozione n. 1-00159 proposta al Senato della Repubblica nella XVII legislatura. regola i trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali.
L'art. 4 della Convenzione di Vienna afferma che le regole in essa contenute, quando incorporano norme di diritto consuetudinario, valgono per tutti gli Stati e per tutti i tipi di trattati; le norme innovative introdotte nella Convenzione valgono, invece, solo per gli Stati contraenti e non hanno effetto retroattivo: si applicano cioè solo ai trattati stipulati dopo l'entrata in vigore della Convenzione.
Procedimento di formazione dei trattati Procedimento in forma normale (o solenne) Gli art. 7-16 della Convenzione di Vienna regolano la stipulazione di accordi per iscritto. Pur essendo consentito un procedimento di formazione in forma semplificata, il procedimento di formazione normale o solenne rispecchia quello seguito nei secoli dagli Stati occidentali. Vanno distinte quattro fasi. Fase della negoziazione La negoziazione del testo è operata dai plenipotenziari. Essi, in base all'art. 7, predispongono il testo dell'accordo e lo sottoscrivono in forma non vincolante per i propri Stati. Dispongono dei “pieni poteri” coloro che possiedono una delega del Ministero degli Esteri per trattare in vece del proprio governo in sede di negoziazione. Pieni poteri hanno automaticamente i Capi di Stato e di governo, i ministri degli Esteri, i capi di missioni diplomatiche (solo per i trattati con gli Stati in cui operano), i delegati presso organizzazioni internazionali (solo per i trattati stipulati in seno all'organizzazione a cui appartengono). L'art. 9 stabilisce che l'adozione del testo ha luogo con il voto favorevole dei due terzi degli Stati presenti e votanti a meno che, con la stessa maggioranza, non si sia preventivamente deciso altrimenti. Fase della firmaI negoziati si chiudono con l'apposizione della firma sul testo votato da parte dei plenipotenziari (art. 10). Il testo risulta così autenticato e un'eventuale modifica può avvenire solo attraverso un nuovo negoziato. La firma non ha valore vincolante per gli Stati. Fase della ratifica Ogni Stato si impegna a osservare il trattato attraverso la ratifica (art. 14). Il meccanismo di ratifica viene disciplinato dalle costituzioni dei singoli Stati. La Costituzione italiana, all'art. 87 comma 8, dispone che la ratifica spetti al Presidente della repubblica, previa autorizzazione delle Camere laddove ve ne sia l'obbligo, regolato dall'art. 80 che elenca le materie coperte da riserva parlamentare: trattati di natura politica, regolamenti giudiziari, variazioni del territorio nazionale, oneri alle finanze, modificazioni di leggi. Si ritiene che la ratifica del Presidente rientri tra gli atti che egli non possa rifiutarsi di sottoscrivere una volta intervenuta la delibera governativa, ma di cui può soltanto sollecitare il riesame prima della sottoscrizione. Ciò dimostra che in Italia, il potere di ratifica sia, quanto al contenuto, nelle mani del potere esecutivo e, per le categorie di trattati indicati nell'art. 80, insieme del potere esecutivo e di quello legislativo. L'adesione, che è da equiparare alla ratifica, è il meccanismo con cui uno Stato che non ha partecipato alla negoziazione del trattato decide comunque di adottarlo. Ciò avviene solo se il trattato è aperto, prevede cioè un'esplicita clausola di adesione. Fase dello scambio delle ratifiche Il trattato entra in vigore dopo la fase dello scambio delle ratifiche tra gli Stati firmatari. Oggi si preferisce il deposito delle ratifiche (art. 16) presso uno Stato che funge da segretario o, più comunemente, presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite (art. 102 dello Statuto ONU). Il trattato entra in vigore negli Stati che hanno depositato la ratifica. La registrazione dei trattati presso l'ONU permette di invocare tale trattato di fronte all'Assemblea generale.
Accordi in forma semplificata Nella prassi internazionale sempre più comuni stanno diventando gli accordi in forma semplificata, anche detti accordi informali, che entrano in vigore per effetto della sola sottoscrizione del testo da parte dei plenipotenziari (art. 12), che così esprimono la piena e definitiva manifestazione di volontà degli Stati di appartenenza. Tali accordi, secondo un'interpretazione estensiva dell'art. 80 della Costituzione italiana, sarebbero possibili in Italia per tutte le materie non coperte da riserva parlamentare per la ratifica.
Gli Esecutivi della maggior parte degli Stati preferiscono adottare accordi semplificati: nella dottrina italiana si è espressa l’opinione che «tale discrezionalità deve però essere esercitata nel senso che, in caso di dubbio, il governo è tenuto a sottoporre un trattato al sindacato del parlamento, piuttosto che nel senso inverso … in ragione dell’intento garantista del Costituente»Antonio Cassese, Art. 80, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione. La formazione delle leggi, II, Bologna-Roma, 1979, p. 181.; ma si è anche segnalata come imprescindibile la considerazione che "nella prassi spesso il governo non ha adempiuto al dettato costituzionale"A.M.Calamia, Recenti sviluppi in tema di accordi in forma semplificata e segreta conclusi dall’Italia, Ordine internazionale e diritti umani, (2021), pp. 9.. Ma anche negli USA la forma degli executive agreements è particolarmente invalsa e questo ha prodotto una giurisprudenza costituzionale volta a prevenire aggiramenti delle garanzia costituzionali: dalla sentenza Reid contro Covert si è vietato che, per mezzo degli accordi in forma semplificata stipulati dal governo statunitense con Stati esteri, possano essere violati vincoli costituzionali; gli executive agreements, stipulati dal Presidente su materie tecnico-amministrative e di ambito militare, sono entrati sempre più nella judicial review quando hanno recentemente esteso la loro portata anche su materie di diritti tutelati dalla Costituzione.
L'accordo misto può essere ratificato tramite procedura normale o concluso in forma semplificata a discrezione degli Stati. Gli accordi formatisi esclusivamente nell'ambito di organizzazioni internazionali, come alcune dichiarazioni di principi dell'ONU, sono adottate in forma semplificata. Diverse sono le intese tra governi dove non vi è esplicita volontà di legarsi all'accordo giuridicamente e che quindi valgono finché valgono: assimilabili alle intese sono i trattati segreti che, non potendo essere invocati di fronte all'ONU, non hanno valenza giuridica internazionale. L'applicazione provvisoria dei trattati è un meccanismo usato in trattati adottati in forma normale che prevedono la loro provvisoria entrata in vigore nel corso del processo di ratifica solenne degli Stati firmatari. L'effettivo valore giuridico di tali trattati applicati in via provvisoria è oggetto di discussione.
Effetti, clausole e riserve Un trattato internazionale, essendo un accordo che vincola due o più parti e avendo quindi natura negoziale, presenta molti profili comuni a gran parte delle discipline contrattuali dei vari diritti interni.
Efficacia dei trattati Il trattato vincola soltanto i soggetti che vi aderiscono e gli altri che ne fanno successivamente adesione, se il trattato lo permette (antico brocardo latino sui contratti: Pacta tertiis nec nocent nec prosunt). Possono anche essere presunte partecipazioni di Stati terzi che non figurino parti del trattato, ma che abbiano comunque manifestato anche implicitamente di accettarne gli effettiA tal proposito è sorta una diatriba in dottrina se lo Stato in questione sia parte dello stesso trattato o parte di un accordo parallelo. Come nei contratti, la situazione inversa è ammessa qualora gli accordi presi dagli Stati che partecipano al trattato traggano benefici a Stati terzi, ma questi non possono invocare, almeno secondo la prassi consolidata, l'applicazione del trattato da loro non sottoscritto. La stessa Convenzione di Vienna conferma questo impianto, stabilendo all'art.34 che «un trattato non crea obblighi o diritti per un terzo Stato senza il suo consenso». Vi è conferma nel successivo art.35, che evidenzia la necessità di un'esplicita volontà ad obbligarsi degli Stati stipulanti ed un'accettazione dello Stato terzo, ma l'art.36 crea un parametro interessante, stabilendo che il consenso è presunto fino ad indicazioni contrarie, ovvero con fatti concludenti dello Stato terzo che evidenzino la sua volontà di accettare le disposizioni del trattato. L'art. 37 contempera questo parametro piuttosto esteso e favorevole con la possibilità di revoca in qualsiasi momento del diritto accettato dallo Stato terzo, a meno che quanto previsto non sia irrevocabile sotto espressa pattuizione nel trattato.
Incompatibilità tra trattati Problema più delicato riguarda l'incompatibilità dei trattati, ovvero situazioni in cui dei trattati siano in contraddizione tra loro. Le ipotesi di scuola sono due trattati dello Stato A rispettivamente con gli Stati B e C, nei quali lo Stato A si impegni col primo ad una determinata cosa e con l'altro a prestazioni contrarie o che pregiudichino il primo; oppure in un accordo multilaterale, dove tutti gli Stati si accordano ad una determinata prestazione, salvo poi alcuni di essi regolarla diversamente con un trattato successivo. In questi casi vanno applicati due principi: la "successione dei trattati nel tempo", secondo la quale l'ultimo cronologicamente abroga gli altri (similmente alla successione delle leggi nei diritti interni), e quello già menzionato dell'"inefficacia dei trattati rispetto ai terzi". Ne discende che nell'ultimo caso lo Stato è obbligato nei confronti di chi ha modificato secondo quanto previsto dai trattati successivi, mentre da chi ne è rimasto fuori nel primo. Sarà in ogni caso inadempiente commettendo un illecito internazionale e verrà poi sanzionato. Il primo caso è più semplice, rientra totalmente nell'inefficacia di un contratto verso terzi e lo Stato in posizione incompatibile sarà anche in questo caso gioco-forza costretto a commettere un illecito internazionale.