Le leggi antidiscriminatorie dovrebbero mirare alla tutela dei cittadini appartenenti a minoranze o gruppi contro possibili violenze, persecuzioni o delitti motivati da odio.
Basi giuridiche del concetto L'Articolo 2 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 contiene due indicazioni relative alla non discriminazione in genere:
L'articolo 7 proibisce ogni forma di discriminazione:
Molti trattati internazionali contengono indicazioni come queste, che non menzionano esplicitamente "l'orientamento sessuale". Tale lacuna è stata colmata da numerosi Paesi che hanno legiferato, in modo diverso come, per prevedere anche l'orientamento sessuale, o specificatamente l'omosessualità, tra i gruppi oggetto di tutela.
Il Comitato per i Diritti umani delle Nazioni Unite, nel 1994, ha equiparato, nel caso "Nicholas Toonen vs. Australia", la menzione a "sesso" a quella di "orientamento sessuale".
In Europa Parlamento europeo e norme antidiscriminatorie Il Parlamento europeo è intervenuto più volte chiedendo agli stati membri di legiferare in materia antidiscriminatoria con risoluzioni che, più o meno sinteticamente, ribadivano la necessità che venissero adottate legislazioni antidiscriminatorie in vari ambiti dalle legislazioni nazionali, tenendo conto fra le altre, e allo stesso titolo, anche della discriminazione antiomosessuale. Ecco alcune delle risoluzioni in materia: Risoluzione 13 marzo 1984: proposta dall'eurodeputata italiana Vera Squarcialupi, dettagliata ed espressamente rivolta contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale; Risoluzione 11 giugno 1986: proponente D'Ancona; Risoluzione 26 maggio 1989: proponente Parodi; Risoluzione 22 novembre 1989: proponente Buron; Risoluzione 23 luglio 1990: proponente Ford; Risoluzione 8 febbraio 1994; Risoluzione 17 settembre 1996: risoluzione generale sui diritti umani in generale; Risoluzione 8 aprile 1997: risoluzione generale sui diritti umani in generale; Risoluzione Sulla parità di diritti per gli omosessuali nell'Unione europea approvata dal Parlamento europeo il 17 settembre 1998; Risoluzione 3 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere (2013/2183(INI)) Risoluzione 9 giugno 2015: sulla tabella di marcia della UE per l'eguaglianza fra uomini e donne dopo il 2015 (2014/2152(INI), che per la prima volta menziona esplicitamente la famiglia gay e afferma il principio che la definizione e composizione della famiglia sono mutevoli nel tempo (art. 31): <<Recommends that, as the composition and definition of families change over time, family and work legislation be made more comprehensive with regard to single-parent families and LGBT parenting>>.
Il 26 settembre 2000 la stessa Assemblea ha approvato, con la maggioranza del 77 per cento, una nuova raccomandazione (n. 1474) a tutti gli Stati membri ad introdurre una completa legislazione antidiscriminatoria (oltre che a riconoscere la parità di diritti per le coppie omosessuali e ad includere un divieto esplicito di discriminazioni basate sull'orientamento sessuale nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Tale voto seguiva quello del 6 giugno, quando la stessa Assemblea parlamentare aveva approvato un'analoga raccomandazione, con cui si invitavano gli Stati membri a includere la persecuzione degli omosessuali fra le cause di riconoscimento del diritto di asilo nel proprio territorio e a garantire il diritto di immigrazione per i partner di coppie dello stesso sesso. Infine, un esplicito divieto di discriminazioni fondate, tra l'altro, sull'orientamento sessuale è stato inserito nell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea approvata dal Parlamento europeo il 14 novembre 2000 (anche qui la locuzione «orientamento sessuale», che compare nelle altre lingue, è resa in italiano con l'eccentrica traduzione «tendenze sessuali»).
Le norme qui proposte, oltre a colmare una lacuna che solo a fatica e parzialmente comincia ad essere affrontata dalla giurisprudenza (del tutto disarmata, peraltro, in materia penale), intendono mettere l'Italia al passo con le legislazioni antidiscriminatorie già vigenti da anni, in misura più o meno ampia, in molti Paesi democratici (Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Slovenia, Canada, Israele, Sudafrica, numerosi Länder tedeschi e Stati degli USA e dell'Australia).
Molti Stati europei hanno adottato iniziative per allinearsi alle due direttive UE del 2000: la direttiva sull'uguaglianza razziale (2000/43/CE), che vieta, nella vita di tutti i giorni, la discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, e la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione (2000/78/CE), che vieta la discriminazione, in materia di occupazione e formazione, fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Questo include i dieci nuovi Stati membri che sono entrati nell'UE nel mese di maggio 2004.
Il 31 marzo 2010 il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione agli stati membri riguardante le "misure per combattere la discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere"Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri agli stati membri.
Austria Il 26 maggio 2004 l'Austria ha adottato la Legge sul trattamento equo che interviene contro le discriminazioni sul luogo di lavoro legate all'appartenenza etnica, all'età, la religione, il sesso della persona o al suo orientamento sessuale.
Belgio Il governo federale del Belgio ha adottato all'inizio del 2003 una legislazione destinata ad attuare le direttive sull'uguaglianza razziale e sulla parità di trattamento in materia di occupazione.
Cipro Con la legge n. 58(I) del 2004 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro Cipro prevede la non discriminazione per razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, l'età e l'orientamento sessuale.
Danimarca La Danimarca si è dotata di una legge antidiscriminatoria generale (legge 9 giugno 1971, n. 289) emendata il 3 giugno 1987 con la legge n. 357 che prevede la non discriminazione per "orientamento sessuale" "seksuelle orientering". L'articolo 266b del codice penale, inoltre, punisce l'incitamento all'odio anche nei confronti degli omosessuali.
Finlandia Il codice penale finlandese vieta (e punisce) ogni forma di discriminazione nei settori dell'occupazione e dell'accesso al lavoro. In particolare l'art. 11, § 3 (come modificato dalla legge del 21 aprile 1995, n. 578) fa espresso riferimento all'orientamento sessuale ("sukupuolinen suuntautuminen"). Il tribunale amministrativo di Vaasa ha recentemente annullato una decisione della Chiesa evangelica luterana che aveva dichiarato inammissibile la candidatura di una donna a diventare cappellano perché convivente con un'altra donna e decisa a registrare ufficialmente l'unione. La cosa contravveniva alla legge sulla non discriminazione fondata, fra l'altro, sull'orientamento sessuale o su «altri motivi riguardanti la persona»: si è giunti alla conclusione che convivere in un'unione con una persona dello stesso sesso faceva parte di questi «altri motivi».
Francia Il 23 giugno 2004 il consiglio dei Ministri francese ha approvato una proposta di legge contro l'omofobia. Chi insulta per l’orientamento sessuale rischia fino ad un anno di carcere e fino a 45.000 euro di multa. Il 22 dicembre il Senato francese ha approvato in via definitiva la legge con la quale viene istituita anche «l'Alta autorità per la lotta contro la discriminazione e per l'uguaglianza» (Halde).
Germania In Germania non esiste a livello federale una legge antidiscriminatoria dell'omosessualità. La costituzione di tre Länder prevede il divieto di discriminazione per "identità sessuale" ("sexuelle Identität"). Gli articoli di riferimento sono: Berlino, articolo 10(2) della Costituzione del 1995. Brandeburgo, articolo 12(2) della Costituzione del 1992. Turingia, articolo 2(3), della Costituzione del 1993. La Sassonia si è dotata il 22 dicembre 1997 di una Legge per la riduzione della discriminazione contro lesbiche e gay (Gesetz zum Abbau von Benachteiligungen von Lesben und Schwulen).
Grecia Il 27 gennaio 2005 la Grecia si è dotata di una legge sull'applicazione del principio della parità di trattamento indipendentemente da razza o origine etnica, convinzioni personali o religiose, disabilità, età o orientamento sessuale.
Irlanda In Irlanda la non discriminazione per orientamento sessuale è stata aggiunta nel 1993 allEqual Status Act del 2000 (No. 8, s. 3(2)(d)) che riguarda beni e servizi, educazione e alloggio. Le norme vietano la discriminazione diretta ed indiretta, nei settori pubblico e privato, per quanto concerne l'occupazione e orientamento e formazione professionale.
Islanda Il codice penale islandese prevede, dal 1996, pene per la discriminazione per orientamento sessuale (General Penal Code, No. 19/1940, s. 180, come emendato dalla legge n. 135/1996, s. 1).
Italia
Articolo 3 della Costituzione In Italia la tutela dalle discriminazioni è sancita, dall'articolo 3 della Costituzione, primo comma:
Nel caso particolare di omosessuali, bisessuali o transessuali il divieto di discriminazioni fondate su «condizioni personali» sembrerebbe costituzionalmente sancito, ma non ancora dalla legge.
Legge Mancino La legge di riferimento per la tutela da alcuni crimini d’odio e discriminazioni in Italia è la cosiddetta legge Mancino n. 205 del 1975, detta "antinaziskin" che assicura protezione contro le discriminazioni motivate da condizioni razziali, etniche, nazionali o religiose.
Sul lavoro La legislazione italiana tutela le persone discriminate sul posto di lavoro, per motivi legati all'orientamento sessuale, con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 216 del 9 luglio 2003, in attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Il testo di legge italiano peraltro recepiva la normativa dell'Unione europea ribaltandone parzialmente il senso, in quanto introduceva per la prima volta nell'ordinamento italiano alcune eccezioni, riguardanti il personale delle Forze armate, di quelle di Polizia e dei servizi di soccorso (VV.FF., ecc.), stabilendo così di fatto i casi nei quali era lecito discriminare sul lavoro le persone omosessuali. Il secondo periodo del terzo comma dell'art. 3 del decreto recitava: "Parimenti, non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e si servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare". L'espressione "caratteristiche suddette" rinviava alle "caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età, all'orientamento sessuale", elencate nel periodo precedente dello stesso comma. In seguito alla procedura d'infrazione avviata contro l'Italia dalla Commissione europea (procedura di infrazione 2005/2358), il predetto periodo (che consentiva di discriminare gli omosessuali nelle forze armate e di polizia e nei servizi di soccorso) è stato abrogato dall'art. 8-septies del decreto-legge n. 59 dell'8 aprile 2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 101 del 6 giugno 2008.
Proposte di legge
Nel corso della XIV Legislatura, il 15 maggio 2002, l'on. Franco Grillini ha presentato un disegno di legge dal titolo «Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale», ora decaduto