Lavvocato, in Italia, è un libero professionista che si occupa di consulenza, assistenza e rappresentanza legale.
Storia Tra le prime norme che regolavano la professione vi furono la legge 8 giugno 1874, n. 1938 e la legge 25 marzo 1926, n. 453 che rispettivamente regolamentavano l'esercizio e l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, e ponevano come requisito per l'esercizio l'iscrizione in apposito albo professionale. La disciplina normativa venne poi raccolta in alcuni regi decreti degli anni trenta, come il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, quest'ultimo contenente disposizioni essenzialmente concernenti l'esame abilitante. La legge 24 febbraio 1997, n.127 soppresse l’albo dei procuratori legali e di conseguenza, all’atto di superamento dell’esame di abilitazione, il titolo di avvocato si acquista dopo aver prestato giuramento di rito ed essere iscritti all’albo degli avvocati
Il 21 maggio 2008 venne depositato un disegno di legge al Senato della Repubblica il cui testo venne approvato dalla relativa Commissione Giustizia il 23 novembre 2010. Dopo il passaggio alla Camera (con modificazioni), il 21 dicembre 2012 il Senato della Repubblica approvò definitivamente la riforma con la legge 31 dicembre 2012, n. 247, che peraltro rimandava, per alcuni aspetti, a decreti di attuazione per la disciplina di alcune materie; come ad esempio per quanto riguarda l'esercizio della professione forense in forma di società. La riforma fu approvata alla fine del 2012 "in articulo mortis", cioè quale ultimo provvedimento del Senato della Repubblica, sopravanzando altri provvedimenti dichiarati più urgenti dallo stesso governo, quali ad esempio quello su una riforma del diritto processuale penale e incontrò alcune critiche poiché sembrava essa si muovesse nella direzione opposta all'auspicata dal governo Monti e alcuni da economisti della liberalizzazione delle professioni, essendovi presenti elementi che avrebbero lasciato propendere per una sua "imposizione" da parte della lobby degli avvocati, che talvolta ha dimostrato di avere una certa influenza nel parlamento italiano: ad esempio veniva introdotta una riserva sulla consulenza legale, anche quando sia trattato di parere legale, poiché sarebbe venuta a essere riservata esclusivamente agli iscritti all'albo degli avvocati; in tal senso, ciò avrebbe denotato il carattere regressivo della riforma rispetto alla programmata liberalizzazione delle professioni e dell'economia, richiesta al governo italiano anche dall'Unione europea, che vi fece un esplicito riferimento anche nelle raccomandazioni del Consiglio europeo all'Italia.Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea all'Italia (2013) 362 fund, relative allo sviluppo dell'economia nel quinquennio 2012-2017].
A partire dal 2013 l'esame per l'accesso alla professione è stato spesso oggetto di critiche, in particolare per quanto riguarda la parte scritta, sia per i tempi impiegati per correggere gli elaborati (circa 6 mesi), sia per le modalità di correzione (ad esempio per il tempo di correzione, considerato talvolta troppo breve per una effettiva disamina) sia per il numero dei promossi, quasi sempre abbondantemente sotto la metà.
Disciplina normativa generale Nell'ordinamento giuridico italiano, la professione è disciplinata principalmente da:
Legge 8 giugno 1874, n. 1938 ("Legge che regola l'esercizio della professione di Avvocato e di Procuratore"); Legge 25 marzo 1926, n. 453 ("Sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore"); Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 ("Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore"); Regio decreto-legge 22 gennaio 1934, n. 37 ("Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578; sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore"); Legge 28 maggio 1936, n. 1003 ("Norme per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori") Legge 13 giugno 1942, n. 794 ("Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile"): D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 ("Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato");Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4 maggio 1990, n. 102. Legge 24 febbraio 1997, n. 27 (che ha soppresso la figura del "procuratore legale"); D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 ("Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale"); Legge 25 novembre 2003, n. 339 ("Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato"). Legge 31 dicembre 2012, n. 247 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense").Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15 del 18 gennaio 2013.
Per essere abilitati all'esercizio della professione di avvocato bisogna, oltre a essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, svolgere di un periodo di tirocinio presso altro avvocato - che non è obbligato ad accogliere un praticante se non nei limiti delle proprie possibilità - abilitato da non meno di cinque anni.In precedenza, il periodo di due anni di cui all'art. 4 comma 2 D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 è stato portato a cinque ai sensi dell'art. 41 comma 6 lett. a) legge 31 dicembre 2012, n. 247. Infine aver superato un esame di Stato finale.
Molte e significative novità sono state introdotte dalla legge n. 247/2012; tra le più significative anzitutto la specificazione circa il conseguimento della laurea che deve esser ottenuta dopo aver portato a termine un corso di studi universitario della durata di non meno quattro anni, rimettendo la disciplina delle modalità di svolgimento alla decretazione ministeriale; previsione attuata col decreto del ministero della giustizia 17 marzo 2016 n. 70. Altre disposizioni sono l'abbreviazione del periodo di tirocinio che comunque non può essere inferiore alla durata di 18 mesi (mentre in precedenza era di due anni) introduzione dell'obbligo di seguire, contemporaneamente all'espletamento di detto tirocinio, dei corsi di formazione obbligatori, presso enti di cui al decreto del Ministero della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17 che ha previsto l'obbligo per i praticanti, per l'assolvimento di detto tirocinio oltre alle altre modalità, di iscrizione a partire dal 1° aprile 2022, ad una scuola forense organizzate dai consiglio degli ordini (è valido anche il periodo trascorso presso una scuola di specializzazione per le professioni legali) della durata minima non inferiore a 160 ore,Art. 5 del Decreto del Ministero della Giustizia 9 febbraio 2018, n. 17. l'introduzione della possibilità per i vari ordini forensi di stipulare convenzioni con le università per l'espletamento del tirocinio, una nuova disciplina dell'esame abilitante alla professione e la previsione di nuove modalità per il suo l'espletamento La riforma ha pure esplicitamente affermato la possibilità per l'avvocato di esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore, anche se ciò non è consentito nel processo penale italiano, e che l'incarico possa essere espletato a titolo gratuito. Viene inoltre introdotta la possibilità di conseguire delle specializzazioni dopo aver frequentato - con esito positivo - appositi percorsi di formazione biennali secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministero della giustizia previo parere del Consiglio nazionale forense, nonché l'obbligo a carico del professionista di stipulare un'assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, nonché polizza contro gli infortuni per sé e per i collaboratori, ed è inoltre tenuto a curare la propria formazione continua e ad aggiornarsi professionalmente, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale Forense. La mancata osservanza di queste disposizioni comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari.
Riguardo ai compensi, il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 - convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 - ha abolito le tariffe previste dal sistema ordinistico, lasciando la determinazione circa l'ammontare della parcella alla libertà delle parti, di regola per iscritto al conferimento dell'incarico, tuttavia la legge n. 247/2012 prevede la definizione con decreto ministeriale di parametri per la determinazione del compenso in caso le parti non abbiano pattuito lo stesso all'atto del conferimento dell'incarico medesimo. Tale ultima disposizione è stata attuata col decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, parimenti la legge prevede che le modalità per la liquidazione siano altresì stabilite da decreto ministeriale. La riforma del 2012 ha anche innovato la disciplina dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione, anche se fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della norma, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge del 2012, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio. Ha infine stabilito che l'iscrizione all'albo professionale comporta l'iscrizione automatica alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e obbliga gli avvocati a versare contributi previdenziali minimi nel caso non vengano raggiunti parametri reddituali minimi previsti.
Caratteristiche
L'avvocatura si divide in grandi branche: civilistica, penalistica e amministrativistica, a seconda della natura delle controversie e dei diritti oggetto delle stesse in un processo. L'opera dell'avvocato ha caratteristica di lavoro autonomo in quanto esercizio di una professione intellettuale. Ne consegue quindi che di là dall'organizzazione, del numero di collaboratori, sostituti o associati nonché del fatturato dello studio, l'avvocato non riveste qualità d'imprenditore e la sua non è attività d'impresa.
Il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 - in attuazione della direttiva dell'Unione europea n. 98/5/CE - ha introdotto la possibilità dell'esercizio della professione tramite l'istituzione di società tra avvocati, ciò tuttavia non delinea comunque una nuova fattispecie tipica dell'istituto poiché la norma fa riferimento all'organizzazione per l'esercizio della professione: conseguentemente l'avvocato non può essere soggetto a fallimento in relazione a debiti contratti nell'esercizio della professione, che attengono sempre alla sfera personale. La responsabilità dell'avvocato, sempre personale, è comunque un'obbligazione di mezzi e non oggettivamente di risultato. In altre parole, è tenuto a prestare l'opera con la massima diligenza e secondo la migliore scienza del momento ma oltre a questo non può rispondere del mancato conseguimento del risultato desiderato dal suo patrocinato.
Competenze e facoltà La presenza dell'avvocato, per esercitare sostanzialmente il diritto di difesa è pressoché obbligatoria; tuttavia in alcuni procedimenti innanzi al giudice di pace, la parte può stare personalmente in giudizio. Inoltre, allorché la parte ovvero il suo rappresentante legale abbia la qualità necessaria a esercitare con procura l'ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.Art. 86 del codice di procedura civile italiano. Negli altri casi (cioè davanti a tutti gli altri giudici) è necessaria l'assistenza di un avvocato difensore. Ove il giudizio sia avanti alla Corte di Cassazione, il difensore deve essere un avvocato abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.