Jobs Act è una locuzione inglese che indica informalmente una riforma del diritto del lavoro in Italia volta a flessibilizzare il mercato del lavoro. Promossa e attuata dal governo Renzi attraverso l'emanazione di diversi provvedimenti legislativi, è stata completata nel 2016. Il nome è ispirato all'omonimo provvedimento dell'amministrazione Obama negli Stati Uniti d'America nel 2012, che però aveva caratteristiche differenti.

Il provvedimento, aspramente avversato da vari gruppi politici e da alcuni sindacati, fu adottato nell'intento di ridurre la disoccupazione stimolando le imprese ad assumere.

Storia Durante il governo Letta, nel gennaio 2014 Matteo Renzi, neo-segretario eletto del Partito Democratico (partito di maggioranza relativa in parlamento nonché partito di appartenenza del premier in carica) promosse l'idea di una riforma del mercato del lavoro con l'introduzione di un contratto unico a tutele crescenti, di una creazione di un'agenzia nazionale per l'impiego e di un assegno universale di disoccupazione, oltre che di semplificazione delle regole esistenti e di riforma della rappresentanza sindacale.

Con il successivo governo Renzi, il premier Matteo Renzi e i suoi ministri emanarono la riforma conosciuta come Jobs Act, dividendola in due provvedimenti: il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (anche noto come "decreto Poletti", dal Ministro del Lavoro Giuliano Poletti) e la legge 10 dicembre 2014, n. 183, che conteneva numerose deleghe da attuare con decreti legislativi, tutti emanati nel corso del 2015. Nello stesso anno, sebbene il governo l'abbia più volte negato,Jobs act, via articolo 18 anche per i dipendenti pubblici. “Il governo ha mentito sapendo di mentire” di Stefano De Agostini, da ilfattoquotidiano.it, 2 dicembre 2015 secondo la sentenza della Suprema Corte di Cassazione - sezione Lavoro - del 26 novembre 2015, n. 24157 la normativa si applicherebbe anche ai dipendenti statali.Licenziamento del pubblico impiegato e tutela reintegratoria: la sentenza n. 24157/2015 della Cassazione Marcello FLoris, da diritto24.ilsole24ore.com, 8 dicembre 2015 Tale orientamento è stato però ribaltato dalla successiva sentenza n. 11868 del 9 giugno 2016, che afferma che ai dipendenti pubblici si applicherebbe l'art. 18 dello statuto dei lavoratori come non modificato dalla riforma del lavoro Fornero determinando di fatto, secondo alcuni giuslavoristi, una discriminazione.

Secondo il rapporto ISTAT di settembre 2016 il numero di occupati in Italia risulta 22,83 milioni di persone, incrementati di 563 000 unità rispetto al marzo 2014 in cui essi erano 22,27 milioni. A settembre 2018 gli occupati in Italia sono ulteriormente incrementati, raggiungendo i 23,3 milioni di persone, anche se è stata fortemente criticata la correlazione tra crescita degli occupati e modifiche normative, data la presenza di incentivi fiscali alle assunzioni.

I contenuti I contenuti principali sono:

l'introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e la possibilità da parte del datore di lavoro di licenziare un lavoratore dipendente senza giusta causa, prevedendo l'applicazione dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori dopo i primi tre anni di rapporto, ma la reintegrazione nel posto di lavoro viene limitata ad alcuni casi particolari, venendo sostituita in generale dal diritto ad ottenere una indennità a titolo di risarcimento. i contratti a tempo determinato possono essere prorogati fino ad un massimo di 5 volte. Alla 6° proroga scatta l'assunzione a tempo indeterminato. la rimodulazione dei contratti di lavoro dipendente esistenti in Italia; la creazione della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego); piano di incentivi e decontribuzione per le imprese per favorire le assunzioni a tempo indeterminato.

Le norme La riforma ha delegato il governo italiano a emanare diversi provvedimenti legislativi; essi sono:

Legge 16 maggio 2014, n. 78 Legge 10 dicembre 2014, n. 183; Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23; Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80; Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149; Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Decreto legislativo 8 ottobre 2016, n. 185.

Decreto-legge n. 34/2014

Decreto avente ad oggetto i contratti di lavoro con contratto a tempo determinato e di apprendistato.

Legge n. 183/2014

La principale novità prevista dalla legge delega riguarda il contratto a tutele crescenti, un nuovo tipo di contratto per i nuovi assunti a tempo indeterminato che prevede una serie di garanzie destinate ad aumentare man mano che passa il tempo, finalizzato a contrastare il precariato.

Decreto legislativo n. 22/2015

Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 183/2014) è stato emanato in seguito alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014. I contenuti principali:

La norma abolisce l'"Assicurazione Sociale Per l'Impiego" (ASPI). Al suo posto è costituita la Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) che prevede un sussidio decrescente della durata massima di 24 mesi. Il decreto costituisce per l'anno 2015 uno speciale sussidio di disoccupazione chiamato Disoccupazione per i Collaboratori (DIS-COLL) che varrà per i lavoratori con contratti Co.co.co., i quali potranno disporre di un assegno di disoccupazione della durata massima di sei mesi, nel caso perdano il lavoro e abbiano versato più di tre mesi di contributi nell'anno solare e almeno un mese nell'anno precedente al momento in cui hanno perso il proprio impiego. La ratio del nuovo sussidio è quella di allargare la platea dei beneficiari, estendendola anche ai lavoratori parasubordinati. La natura sperimentale è dovuta al fatto che, a partire dal 1º gennaio 2016, non sarà più possibile di regola stipulare contratti di lavoro di tipo Co.co.co., in quanto l'art. 52 del medesimo decreto ha abrogato le disposizioni sui contratti di collaborazione a progetto (artt. 61-69-bis del D.Lgs. 276/2003) Per l'anno 2015 è inoltre introdotto in via sperimentale l'"Assegno Sociale di Disoccupazione" (ASDI), un ulteriore assegno di disoccupazione a cui avrà diritto chi, scaduta la NASPI, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità. L'importo dell'ASDI è pari al 75% dell'importo della NASPI.

Decreto legislativo n. 23/2015

Il d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 ha introdotto il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e dettato anche disposizioni in tema di licenziamento: le nuove disposizioni si applicano per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (cioè dal 7 marzo 2015), nonché ai casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del decreto, di contratti a tempo determinato o di apprendistato in contratti a tempo indeterminato. Per gli altri contratti, invece, continua ad applicarsi la tutela ex art. 18 dello statuto dei lavoratori.

Il decreto, modificando l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, dispone che in caso di licenziamento senza giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro dovrà versare al lavoratore dipendente un indennizzo pari a due mesi di stipendio per ogni anno di lavoro nell'azienda, da un minimo di 4 a un massimo di 6 mesi di indennizzo per le aziende con meno di 15 dipendenti e da 12 mesi a 24 mesi di indennizzo per le aziende con più di 15 dipendenti. Le nuove regole prevedono anche la possibilità di ricorrere alla conciliazione veloce, nella quale il datore di lavoro offre una mensilità per ogni anno di anzianità fino a un massimo di 18 mensilità, stabilendone l'applicazione solo alle imprese con più di 15 dipendenti. Sono poi predisposte analoghe tutele per i licenziamenti discriminatori e per quelli disciplinari per i quali venga provata l'insussistenza del fatto contestato (per i quali viene imposto il reintegro del dipendente).

Secondo un comunicato diffuso il 26 settembre 2018 dall'Ufficio Stampa della Corte costituzionale (emesso in attesa del deposito della sentenza), la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo n. 23/2015, nella parte non modificata dal successivo decreto-legge n. 87/2018 (cosiddetto "Decreto Dignità"), in merito al criterio di determinazione dell’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato determinata soltanto in base all'anzianità di servizio.

Con successiva sentenza n. 150 del luglio 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2015 per violazione dei principi costituzionali di eguaglianza, ragionevolezza e tutela del lavoro, limitatamente alla parte in cui, per la determinazione dell'indennità minima da corrispondere al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo per vizi formali o procedurali, fa esclusivo riferimento all'anzianità di servizio.

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittmo anche l'articolo 2, comma 1, con sentenza 22/2024.

L'articolo 3, comma 2, è stato dichiarato illegittimo alla Corte Costituzionale, con la sentenza 128/2024; nello specifico, nel caso che sia dimostrata l'insussistenza di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha diritto ad essere reintegrato sul posto di lavoro.

Decreto legislativo n. 80/2015 Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n.80 istituisce alcune misure volte a conciliare le esigenze lavorative con quelle di cura, di vita, di assistenza familiare. In particolare, gli articoli 23 e seguenti disciplinano l'istituto del telelavoro.

Decreto legislativo n. 81/2015 Il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha ribadito che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma contrattuale comune di un rapporto di lavoro, e all'art. 3 ha modificato la disciplina del mutamento delle mansioni riducendo i limiti preesistenti, sia mediante l'estensione dello ius variandi del datore di lavoro, sia prevedendo ipotesi di derogabilità dei nuovi limiti per opera tanto dell'autonomia individuale, quanto di quella collettiva.

Il decreto ha inoltre abolito la tipologia del contratto di co.co.pro., tranne che per i contratti ancora in corso all'entrata in vigore della norma.

In aggiunta, l'Art. 55 ha abrogato numerosi articoli della legge Biagi tra cui il comma 3 dell'art 20 del d.lgs. 276/2003 che istituiva le specializzazioni della somministrazione di lavoro e la possibilità di iscrivere anche le agenzie di somministrazione di lavoro specialiste in un particolare settore. Dall'entrata in vigore del decreto legislativo, non è più stato possibile iscrivere nuove agenzie di somministrazione di lavoro di tipo specialista, ovvero iscritte nella seconda sezione dell'albo delle agenzie per il lavoro e tutte le Agenzie saranno considerate di tipo generalista e quindi iscritte nella prima sezione dell'albo. Le agenzie di somministrazione specialiste in un determinato settore, che erano iscritte fino a quel momento, hanno mantenuto la loro iscrizione nella seconda sezione dell'albo, e sono e saranno le uniche in tutta Italia che hanno questo status con requisiti particolari. Consultando la seconda sezione dell'albo delle agenzie per il lavoro, si tratta di sole nove agenzie in tutta Italia, ovvero Mediatica, Best Engage, Docs Italia, Iss, Aizoon Technology, VitAssistance, Specialisterne ed Eximie.

Decreto legislativo n. 148/2015 Il decreto riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: rappresenta un testo organico delle disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di fondi bilaterali di solidarietà.